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Le regole dell’innovatività

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A marzo 2016 l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha lanciato PRIME (PRIority Medicines scheme), un programma nato con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di farmaci in patologie dove i pazienti presentano dei bisogni terapeutici insoddisfatti. Tramite PRIME,  l’EMA offre supporto alle aziende per la generazione di dati affidabili su efficacia e sicurezza di un farmaco al fine di velocizzare il processo di valutazione e l’accesso al mercato.

Nella stessa direzione si è mossa l’Italia, con l’emanazione di leggi e decreti per accelerare l’accesso ai farmaci con evidente valore terapeutico e che permettono di far fronte a bisogni insoddisfatti.

L’Articolo 1 (commi 400 e 401) della Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) ha istituito due fondi, di 500 milioni di Euro ciascuno, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

Nel Box 1 sono riportati i commi della legge che stabiliscono le modalità di finanziamento dei Fondi, ai quali hanno accesso solo i farmaci ai quali viene riconosciuta innovatività piena.

La Legge di Bilancio 2017 ha istituito due fondi per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi

I farmaci a innovatività condizionata, invece, non hanno accesso ai fondi, ma vengono inseriti immediatamente nei Prontuari Terapeutici Regionali, come previsto dal Decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 (convertito con modificazioni, dalla Legge n. 189 dell’8 novembre 2012). La Legge n. 232/2016 differenzia inoltre i farmaci innovativi e a innovatività condizionata per quanto riguarda la durata del requisito di innovatività che è, rispettivamente, di 36 e 18 mesi, mentre per tutti i farmaci interessati è previsto il monitoraggio dei registri AIFA.

Con quanto riportato nel comma 405, la Legge n. 232/2016 lascia al Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di erogazione dei fondi. Il 21 dicembre 2017 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il Decreto che sancisce l’intesa sullo schema di decreto disciplinante le modalità operative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 della Legge n. 232/2016. In particolare, viene definito che l’accesso ai fondi per i farmaci innovativi è previsto per tutte le Regioni a eccezione di Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna, province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia che aderisce solo al 50%. Inoltre, vengono definiti criteri e modalità differenti a seconda che i pazienti trattati siano o meno residenti nella Regione in oggetto.

Per identificare le modalità di riconoscimento dell’innovatività, e il conseguente accesso ai fondi, nell’art.1 comma 402 veniva richiesto all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di stabilire i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi (oncologici e non).

Con la Determina n. 519/2017 del 31 marzo 2017, successivamente aggiornata e sostituita dalla Determina 1535/2017 del 12 settembre 2017, l’AIFA ha recepito quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e ha stabilito i criteri per la classificazione e la procedura di valutazione per la permanenza del requisito dell’innovatività. Gli obiettivi principali della normativa sono garantire e armonizzare a livello nazionale il rapido accesso ai farmaci che dimostrano un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili e incentivare lo sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti.

Box 1. Legge 11 dicembre 2016 n. 232. Art. 1. Disposizioni in merito ai farmaci innovativi

  • Comma 400. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni per l’anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  • Comma 401. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.
  • Comma 406. La spesa per l’acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l’ammontare eccedente annualmente l’importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

Un approccio multidimensionale

Nella premessa dell’Allegato 1 della Determina n. 1535/2017, in cui vengono riportati i criteri per la valutazione dell’innovatività, l’AIFA specifica che per «l’attribuzione del carattere di innovatività di un farmaco in relazione a una specifica indicazione è necessario che venga dimostrato il valore terapeutico aggiunto, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia a esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità di vita».

Il modello di valutazione dell’innovatività, che al momento è unico per tutti i farmaci, ma che in futuro potrà prevedere l’utilizzo di indicatori specifici, prevede un approccio multidimensionale che tiene conto di tre elementi fondamentali:

  1. il bisogno terapeutico;
  2. il valore terapeutico aggiunto;
  3. la qualità delle prove.

Bisogno terapeutico

Il bisogno terapeutico viene definito sulla base della disponibilità di alternative terapeutiche per la patologia in oggetto e degli esiti clinici ad esse associate. Ai fini del riconoscimento dell’innovatività in relazione a una specifica indicazione, il bisogno terapeutico, che è indice di quanto l’introduzione del nuovo trattamento sia necessario per far fronte alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti, viene classificato in cinque livelli – massimo, importante, moderato, scarso, assente (Tabella I) – descritti nel dettaglio nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività (Allegato 2 della Determina n. 1535/2017).

Bisogno terapeutico

Massimo: assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione.

Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto.

Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente.

Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole.

Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole.

Valore terapeutico aggiunto

Massimo: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale.

Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile l’assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo rischio/beneficio più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Qualità delle prove

Alta/moderata/bassa/molto bassa: valutazione secondo il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Tabella I. Livelli per la classificazione del bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e della qualità delle prove (Allegato 1 della Determina n. 1535/2017)

Box 2. Indicatori di efficacia in oncologia

  • Il gold standard è la sopravvivenza globale (OS).
  • In mancanza di dati di OS (che dovrà essere adeguatamente giustificata), in relazione al tipo di neoplasia e al setting terapeutico potranno essere considerati:
    • sopravvivenza libera da progressione (PFS);
    • sopravvivenza libera da malattia (DFS);
    • durata della risposta completa;
    • altri esiti surrogati di cui, anche in base all’entità dell’effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di beneficio clinico.
  • L’adeguatezza dell’esito clinico selezionato sarà valutata anche in base al relativo profilo di tossicità.

Valore terapeutico aggiunto

Il valore terapeutico aggiunto viene definito sulla base dell’entità del beneficio clinico del nuovo trattamento, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. Nel Box 2 sono riportati gli indicatori di efficacia indicati dalla Determina per i farmaci oncologici. Anche in questo caso, ai fini del riconoscimento dell’innovatività il valore terapeutico aggiunto viene classificato in cinque livelli – massimo, importante, moderato, scarso, assente (Tabella I) – descritti nel dettaglio nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività.

Qualità delle prove

Per la valutazione della qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta di innovatività AIFA ha deciso di adottare il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) in base al quale la qualità verrà definita alta, moderata, bassa o molto bassa, come riportato nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività.

Nella valutazione di farmaci indicati per le malattie rare, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha previsto che si possa attribuire l’innovatività anche con una qualità delle prove di livello basso, purché in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto.

L’iter di valutazione

La procedura per il riconoscimento del requisito di innovatività di un farmaco, rispetto a una specifica indicazione, ha inizio in seguito a sottomissione della richiesta da parte dell’Azienda titolare dell’AIC, o di specifica indicazione della CTS dell’AIFA in presenza di evidenze scientifiche (anche senza richiesta da parte dell’Azienda). Al termine dell’iter di valutazione la CTS formula il giudizio di innovatività in base al profilo derivante dalla combinazione delle valutazioni assegnate a bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove. Di seguito vengono riportati i tre possibili esiti:

  • innovatività riconosciuta, in presenza di bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto di livello massimo o importante e qualità delle prove alta. Per i farmaci con indicazione per le malattie rare (o altre malattie con tassi di prevalenza assimilabili), in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, l’innovatività potrà essere riconosciuta anche se la qualità delle prove è bassa;
  • innovatività non riconosciuta, in presenza di un bisogno terapeutico e/o un valore terapeutico aggiunto di livello scarso o assente oppure qualità delle prove bassa o molto bassa;
  • situazioni intermedie che verranno valutate singolarmente e che possono portare al riconoscimento di innovatività condizionata (o potenziale).

Al termine del processo la CTS rende disponibile una breve relazione nella quale descrive le valutazioni relativi ai tre ambiti considerati ed esprime il giudizio finale. Nella Tabella II sono riportati i tre possibili esiti.

Permanenza del carattere di innovatività

Attribuzione dei benefici economici1

Accesso al fondo farmaci innovativi o farmaci oncologici innovativi

Inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali

Riconoscimento dell’innovatività

Massimo 36 mesi2

X

X

X

Riconoscimento dell’innovatività condizionata (o potenziale)

Massimo 18 mesi

X

Mancato riconoscimento dell’innovatività

Tabella II. Esiti della valutazione da parte della CTS e conseguenti benefici

1 Non applicazione degli sconti obbligatori (5% + 5%) e non applicazione del payback

2 Per il farmaco first in class, mentre eventuali followers che venissero in seguito riconosciuti innovativi in relazione alla medesima indicazione, la durata corrisponderà con il periodo residuo

Il richiedente potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta dalla CTS, l’esito finale e la relazione verranno pubblicati sul sito web dell’AIFA contestualmente alla pubblicazione della determinazione di rimborsabilità e prezzo. Come riportato nelle prime righe dell’Allegato 1, infatti, l’ammissione alla rimborsabilità e il possibile riconoscimento dell’innovatività, pur basandosi sostanzialmente sulle stesse evidenze, rappresentano due procedure distinte tra le quali non esiste una consequenzialità automatica.

Procedura di rivalutazione

La Determina n. 1535/2017 prevede la possibilità di rivalutare un farmaco al quale è stata attribuita innovatività condizionata in seguito a istanza d’ufficio da parte di AIFA o richiesta dell’Azienda titolare di AIC. La procedura può essere attivata solo se sono disponibili nuove evidenze e dopo che sono decorsi almeno 18 mesi dalla prima valutazione. La rivalutazione può essere attivata anche per i farmaci ai quali è stata riconosciuta innovatività piena, nel caso emergano nuove evidenze. L’esito della rivalutazione può portare a mancata conferma del carattere di innovatività con conseguente rinegoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.

La procedura di riconoscimento di innovatività per una nuova indicazione di un farmaco che ha già ottenuto l’innovatività rispetto a un’altra indicazione potrà essere avviata dalla CTS autonomamente o su richiesta dell’azienda titolare dell’AIC.

Il bilancio del primo anno

Farmaci valutati

I farmaci ai quali viene riconosciuta innovatività piena e condizionata vengono inseriti negli elenchi dei farmaci innovativi dell’AIFA e pubblicati periodicamente sul sito dell’Agenzia. Attualmente, tra i farmaci non oncologici che accedono ai fondi emergono due macroaree terapeutiche: epatite C e malattie rare.

Da Aprile 2017 i farmaci che hanno ultimato la procedura di valutazione e per cui è terminato anche il processo di negoziazione del prezzo e definizione delle condizioni di rimborso sono 29. Di questi, a 11 è stata riconosciuta innovatività piena (di 5 oncologici), a 7 è stata attribuita innovatività condizionata, mentre ai restanti 11 non è stato riconosciuto carattere di innovatività (Tabella III).

Nome commerciale (principio attivo, azienda)

Indicazione

Bisogno terapeutico

Valore terapeutico aggiunto

Qualità delle prove

Innovatività riconosciuta

Alecensa (alectinib, Roche)

Carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (monoterapia, I linea)

Moderato

Importante

Moderata

Darzalex (daratumumab, Janssen Cilag)

Mieloma multiplo (in combinazione)

Moderato

Importante

Moderata

Dupixent (dupilumab, Sanofi-Aventis Groupe)

Dermatite atopica da moderata a grave in pazienti adulti eleggibili per la terapia sistemica

Importante

Moderato

Alta

Maviret (glecaprevir/pibrentasvir, Abbvie)

HCV

Importante

Importante

Moderata

Oxervate, (cenegermin, Dompè Farmaceutici)

Cheratite neurotrofica

Importante

Importante

Bassa

Prevymis (letermovir, Merck Sharp & Dohme Limited)

Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche

Moderato

Importante

Alta

Qarziba (dinutuximab beta, Eusa Pharma (UK) Limited)

Neuroblastoma ad alto rischio

Massimo

Importante

Moderata

Rydapt (midostaurina, Novartis Europharm Limited)

Leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva (in combinazione)

Moderato

Importante

Moderata

Spinraza (nusinersen, Biogen)

Atrofia muscolare spinale 5q

Massimo

Importante

Bassa

Tecentriq (atezolizumab, Roche Registration Limited)

Carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (in monoterapia)

Importante

Moderato

Moderato

Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, Gilead)

HCV

Importante

Importante

Moderata

Innovatività condizionata

Alecensa (alectinib, Roche)

Carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per la chinasi del linfoma anaplastico in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib

Moderato

Moderato

Moderata

Besponsa (inotuzumab ozogamicin, Pfizer)

Leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria (in monoterapia)

Moderato

Moderato

Moderata

Humira (adalimumab, Abbvie)

Uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite

Importante

Moderato

Moderata

Ibrance (palbociclib, Pfizer)

Carcinoma mammario non-HER2 (in associazione)

Moderato

Moderato

Moderata

Imbruvica (ibrutinib, Janssen Cilag)

Leucemia linfocitica cronica precedentemente non trattata (monoterapia)

Moderato

Moderato

Moderata

Opdivo (nivolumab, Bristol Myers Squibb)

Carcinoma squamoso della testa e del collo negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino (monoterapia)

Importante

Moderato

Moderata

Revlimid (lenalidomide, Celgene)

Mantenimento mieloma multiplo dopo di trapianto autologo di cellule staminali

Moderato

Moderato

Moderata

Innovatività non riconosciuta

Darzalex (daratumumab, Janssen Cilag)

Mieloma multiplo (in monoterapia)

Importante

Moderato

Bassa

Ibrance (palbociclib, Pfizer)

Carcinoma mammario non-HER2 (in monoterapia o in associazione)

Importante

Scarso

Moderata

Ocaliva (acido obeticolico, Intercept Pharma)

Colangite biliare primitiva (in monoterapia o in associazione)

Massimo

Scarso

Bassa

Ocrevus (ocrelizumab, Roche)

Sclerosi multipla primariamente progressiva in fase precoce

Massimo

Scarso

Moderata

Olumiant (baricitinib, Eli Lilly)

Artrite reumatoide (in monoterapia o in associazione)

Moderato

Scarso

Alta

Opdivo (nivolumab, Bristol Myers Squibb)

Carcinoma uroteliale (in monoterapia)

Importante

Non valutabile

Bassa

Qarziba (dinutuximab beta, Eusa Pharma (UK) Limited)

Pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua

Massimo

Importante

Molto bassa

Rydapt (midostaurina, Novartis Europharm Limited)

Mastocitosi sistemica aggressiva, mastocitosi sistemica associata a neoplasie ematologiche o leucemia mastocitica (monoterapia)

Importante

Scarso

Bassa

Zalmoxis (linfociti T allogenici geneticamente modificati, MolMed)

Trapianto aploidentico di cellule staminali emopoietiche in neoplasie maligne ematologiche ad alto rischio

Moderato

Moderato

Molto bassa

Zavicefta (ceftazidime/avibactam, Pfizer)

Trattamento cIAI, cUTI e HAP, infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi

Importante

Scarso

Bassa e molto bassa

Zinplava (Bezlotoxumab, Merck Sharp & Dohme)

Prevenzione della recidiva dell’infezione da Clostridium difficile

Importante

Moderato

Bassa

Tabella III. Elenco dei farmaci valutati per l’innovatività dopo la pubblicazione della Determina n. 1535/2017 (ultimo aggiornamento 26/09/2018)

cIAI = infezione intra-addominale complicata; cUTI = infezione complicata del tratto urinario; HAP = polmonite acquisita in ospedale; HCV = virus dell’epatite C

Tra i farmaci che hanno ottenuto il riconoscimento di innovatività piena, due sono indicati nel trattamento dell’HCV (Maviret e Vosevi) ed entrambi hanno ricevuto giudizio “importante” alle voci bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto e giudizio “moderato” per quanto riguarda la qualità delle prove. In questo caso, anche in assenza di qualità delle prove alta, è stata loro riconosciuta l’innovatività in quanto erano presenti le stesse caratteristiche che hanno consentito di riconoscere l’innovatività agli altri farmaci della stessa classe. I benefici riconosciuti dureranno fino alla decadenza dell’innovatività di Epclusa (first in class). Due sono i farmaci oncologici ad aver ottenuto l’innovatività dopo l’emanazione della Determina n. 1535/2017: Tecentriq, in relazione all’indicazione per il trattamento in monoterapia del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, e Darzalex in relazione all’indicazione per il trattamento del mieloma multiplo in combinazione con lenalidomide e desametasone (o bortezomib e desametasone). In quest’ultimo caso, anche se il bisogno terapeutico è stato giudicato “moderato”, il valore terapeutico aggiunto “importante” e la qualità delle prove “moderata”, a Darzalex è stata riconosciuta l’innovatività, mentre in relazione all’indicazione per il trattamento del mieloma multiplo in monoterapia, pur in presenza di un bisogno clinico “importante”, non gli è stata riconosciuta l’innovatività a causa di un valore terapeutico aggiunto di difficile definizione e una qualità delle prove giudicata “bassa”.

Una qualità delle prove “bassa” è stata attribuita anche a Oxervate rispetto all’indicazione nel trattamento della cheratite neurotrofica, tuttavia trattandosi di un farmaco orfano, e in presenza di un bisogno terapeutico e di un valore terapeutico aggiunto valutati come “importanti”, gli è stata riconosciuta l’innovatività. Infine, anche Spinraza ha ricevuto l’innovatività, nonostante la qualità delle prove sia stata giudicata bassa, in virtù della rarità della patologia (atrofia muscolare spinale 5q) e dell’assenza di alternative terapeutiche (il bisogno terapeutico è stato infatti definito “massimo”).

In generale, dall’analisi delle schede di valutazione pubblicate dall’AIFA, il parametro più influente sembra essere il valore terapeutico aggiunto: tra i farmaci con innovatività riconosciuta e condizionata infatti il valore terapeutico aggiunto è sempre “importante” o “moderato”. In presenza di un valore terapeutico aggiunto “scarso”, invece, anche in presenza di un bisogno terapeutico “importante”, non è stata riconosciuta l’innovatività (Tabella III).

Fondi spesi

Dai dati riportati nel Monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale relativo al periodo gennaio-dicembre 2017, è emerso che le Regioni hanno speso quasi 144 milioni di euro per l’acquisto dei farmaci innovativi non oncologici e poco più di 400 milioni per i farmaci innovativi oncologici, per un totale di circa 550 milioni, pari a poco più del valore di un singolo fondo (cfr. Appendice). Una delle ragioni della mancata spesa dei fondi erogati potrebbe essere legata al ritardo con il quale è stato pubblicato il Decreto che ha definito le modalità operative di erogazione dei fondi, la cui assenza potrebbe aver creato incertezza nelle Regioni nel corso del 2017. Inoltre il risultato del 2017 potrebbe anche essere stato influenzato dal computo del payback per i farmaci anti-epatite C relativo agli anni 2016 e 2017.

Nel 2017 le Regioni hanno speso quasi 144 milioni di euro per l’acquisto dei farmaci innovativi non oncologici e poco più di 400 milioni per i farmaci innovativi oncologici

Il Decreto del 16 febbraio 2018 ha sostituito il Decreto del 21 dicembre 2017 e ha stabilito che le Regioni, attraverso un sistema a rimborso (acconto attraverso il criterio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale e un conguaglio a valle), provvedano alla ripartizione delle risorse stanziate. Secondo l’ultimo rapporto OsMed, nonostante una relativamente bassa spesa per l’acquisto di farmaci innovativi non oncologici, nel 2017 i consumi sono aumentati di quasi il 12% rispetto al 2016 permettendo un più ampio accesso alle terapie innovative. La riduzione della spesa registrata, pari a circa il 38% rispetto al 2016, sembrerebbe essere correlata alla negoziazione dei prezzi avvenuta nel corso del 2017, soprattutto per i farmaci per il trattamento dell’HCV.

I dati provvisori riportati nel documento di Monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale relativo al periodo gennaio-aprile 2018 riportano cifre in merito all’utilizzo dei fondi con una spesa pari a quasi 284 milioni per i farmaci innovativi non oncologici (non sono presenti tetti di prodotto e accordo prezzo/volume) e poco più di 177 milioni per i farmaci innovativi oncologici.

Ai fini di una migliore allocazione delle risorse e per valutare la congruità dei fondi stanziati per i farmaci innovativi la Legge di Bilancio 2018, nei commi 408 e 409 dell’articolo 1, stabilisce l’avvio di «un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo». Il monitoraggio verrà effettuato su una o più aree terapeutiche e si baserà sui dati di Real World Evidence e sulle informazioni riportate nei registri di farmaci innovativi sottoposti a monitoraggio AIFA.

Bibliografia di riferimento

Appendice

Regione

A

(B = A / Totale) × 100

C=A2

Spesa tracciabilità (spesa totale)

Inc. % spesa tracciabilità

Spesa al netto dei PayBack

Piemonte

27.573.168

6,70

27.573.168

Valle d’Aosta

567.602

0,10

567.602

Lombardia

57.677.432

14,10

57.677.432

P.A. Bolzano

4.142.696

1,00

4.142.696

P.A. Trento

2.746.301

0,70

2.746.301

Veneto

26.960.378

6,60

26.960.378

Friuli VG

11.073.687

2,70

11.073.687

Liguria

13.520.511

3,30

13.520.511

Emilia Romagna

37.166.614

9,10

37.166.614

Toscana

34.642.607

8,50

34.642.607

Umbria

7.066.417

1,70

7.066.417

Marche

12.697.864

3,10

12.697.864

Lazio

42.156.394

10,30

42.156.394

Abruzzo

9.096.320

2,20

9.096.320

Molise

1.741.361

0,40

1.741.361

Campania

42.206.925

10,30

42.206.925

Puglia

29.074.904

7,10

29.074.904

Basilicata

3.746.988

0,90

3.746.988

Calabria

9.117.554

2,20

9.117.554

Sicilia

24.880.980

6,10

24.880.980

Sardegna

11.389.689

2,80

11.389.689

Italia

409.246.391

100,00

409.246.391

Spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2017 per i medicinali innovativi1 oncologici che accedono al fondo del Ministero della Salute, previsto ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio 2017 – (Dato Tracciabilità DM 2004). Modificata da Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale gennaio-dicembre 2017 (aggiornamento 01/06/2018)

1 L’elenco di medicinali che alla data del 31 dicembre 2017 accedono al fondo degli innovativi oncologici include: Abraxane, Imbruvica, Keytruda, Opdivo, Perjeta, Zydelig. Perjeta ha perso il requisito di innovatività in data 7 Luglio 2017. Per il farmaco Abraxane si considera il valore complessivo che comprende oltre ai flussi per l’indicazione terapeutica “adenocarcinoma metastatico del pancreas”, per cui il farmaco possiede il requisito dell’innovatività, anche i dati relativi alle prescrizioni per “tumore metastatico della mammella”, attualmente non scorporabili dal totale.

2 Per il periodo gennaio–dicembre non risultano Payback relativi ai farmaci innovativi oncologici.

Regione

A

(B = A / Totale) × 100

C

D = A-C

Spesa tracciabilità2

(spesa totale)

Inc. % spesa tracciabilità

Payback innovativi non oncologici Classe A3

Spesa al netto dei PayBack

Piemonte

67.756.389

7,50

55.527.840

12.228.549

Valle d’Aosta

957.368

0,10

843.928

113.441

Lombardia

175.049.311

19,40

124.036.017

51.013.294

P.A. Bolzano

3.303.993

0

2.441.599

862.394

P.A. Trento

3.620.706

0,40

3.077.357

543.349

Veneto

58.684.975

6,50

45.412.999

13.271.976

Friuli VG

12.706.382

1,40

7.675.373

5.031.010

Liguria

23.905.708

2,70

19.239.492

4.666.216

Emilia Romagna

64.462.014

7,20

58.196.267

6.265.748

Toscana4

47.667.935

5,30

49.791.012

-2.123.077

Umbria

10.111.451

1,10

6.564.791

3.546.660

Marche

14.831.723

1,60

12.358.591

2.473.132

Lazio

68.262.322

7,60

58.862.486

9.399.837

Abruzzo

12.934.109

1,40

9.383.831

3.550.278

Molise

3.497.244

0,40

3.403.203

94.041

Campania

131.128.001

14,60

126.537.300

4.590.701

Puglia

66.511.052

7,40

61.248.702

5.262.350

Basilicata

8.317.386

0,90

6.219.793

2.097.593

Calabria

30.860.818

3,40

26.827.329

4.033.489

Sicilia

67.116.723

7,50

54.542.899

12.573.824

Sardegna

28.675.291

3,20

24.457.885

4.217.407

Italia

900.360.903

100,00

756.648.693

143.712.210

Spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2017 per i medicinali innovativi1 non oncologici che accedono al fondo del Ministero della Salute, previsto ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , legge di Bilancio 2017 – (Dato Tracciabilità DM 2004). Modificata da Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale gennaio-dicembre 2017 (aggiornamento 01/06/2018)

1 L’elenco di medicinali che alla data del 31 dicembre 2017 accedono al fondo degli innovativi non oncologici include: Daklinza, Exviera, Harvoni, Kalydeco, Olysio, Sovaldi, Viekirax, Zepatier, Epclusa, Spinraza e Maviret. Nell’elenco è compreso inoltre il farmaco Strimvelis, di classe H, per cui non sono presenti dati di tracciabilità. Con Determina AIFA del 22 maggio 2017 (G. U. n.126 del 01/06/2017) le specialità Sovaldi e Harvoni a partire dal 02/06/2017 sono riclassificate in fascia C , pertanto dalla data dal 2 giugno 2017 non contribuiscono più alla spesa farmaceutica del SSN e sono esclusi dal fondo degli innovativi.

2 I dati di tracciabilità per il farmaco Epclusa sono al netto delle note di credito relative all’accordo p/v vigente. Per il farmaco Olysio non sono presenti dati di tracciabilità per i mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre (AIC 043441017) e per il mese di Agosto (AIC 043441029).

3 Comprende: i) tetti di prodotto e Accordi Prezzo /Volume gennaio-dicembre 2017 per un totale di 306,7 milioni di euro. Sono compresi i payback pubblicati in GU nel periodo indicato con dettaglio regionale (seguendo il criterio di cassa) relativi al farmaco Kalydeco per un valore pari a 3,1 milioni (GU 34 del 10.2.2017), e per i farmaci Sovaldi e Harvoni i PayBack previsti dalla Determina AIFA del 12 aprile 2017 e pubblicati in GU 94 dl 22,4,2017 (rispettivamente 28,7 e 36,0 milioni di euro), i PayBack pubblicati in GU 159 del 10-07-2017 ( rispettivamente 106,8 e 109,4 milioni di euro) e i PayBack pubblicati in GU 297 del 21.12.2017 (rispettivamente 13,1 e 9,7 milioni); ii) MEA per un valore pari 449,9 milioni di euro. Con riferimento ai MEA , l’AIFA ha avviato una attività di verifica e validazione dei dati relativamente all’Importo effettivamente pagato dalle Aziende rispetto alle PDP (Proposte di Pagamento), utilizzate per il calcolo dell’Importo nei precedenti monitoraggi. Il dato è oggi disponibile per tutte le aziende interessate e si riferisce ai dati estratti dalla piattaforma al 25.05.2018 per l’anno 2017. Essendo il registro uno strumento dinamico, i valori dei MEA possono risultare diversi rispetto a precedenti estrazioni relative al medesimo periodo di osservazione.

4 Il dato della spesa netta per la regione Toscana risulta negativo per effetto di valori dei PB più elevati rispetto ai dati di spesa di tracciabilità. Tali valori sono in particolare determinati di PB relativi ai farmaci Sovaldi e Harvoni con competenza precedente all’anno 2017.

I farmaci innovativi: luci e ombre del sistema

Quando si affronta il tema dei farmaci innovativi, anche tra stakeholders, a mio parere il primo elemento da sottolineare è la necessità di una terminologia comune e accurata, per definire in modo univoco e senza rischio di fraintendimenti che cosa si intenda con la denominazione “farmaco innovativo”. Come spesso avviene in Italia, si rischia infatti di fare confusione, con i diversi interlocutori che utilizzano lo stesso termine per indicare elementi diversi.

Vorrei pertanto procedere per esclusione e liberare il campo dai possibili equivoci: esistono molteplici farmaci che potrebbero essere definiti come innovativi. Ad esempio ci sono i medicinali “game-changing”, che cambiano radicalmente il sistema di riferimento, oppure quelli che modificano in maniera significativa il decorso della patologia e la vita futura dei pazienti, oppure quelli che presentano caratteristiche originali rispetto ai precedenti (una nuova classe, un nuovo meccanismo d’azione, una tecnologia o un device completamente nuovi), oppure semplicemente tutti i farmaci nuovi, che in quanto lanciati sul mercato sicuramente vanno a coprire un bisogno di salute, piccolo o grande che sia, che prima non era evaso. Tutti questi medicinali comportano sicuramente una serie di vantaggi fondamentali per il paziente e per il sistema, e anche quelli che per definizione non apportano vantaggi diretti in termini di salute (es. generici, biosimilari, me-too), hanno vantaggi indiretti creando competizione. Seppure tutti questi farmaci possano essere definiti innovativi, la legge di Bilancio del 2017 ci fornisce una nuova definizione: saranno innovativi i farmaci che accederanno ai fondi per i farmaci oncologici e per i farmaci non oncologici. Tale attribuzione, meramente economica, segue però criteri stabiliti dall’Agenzia Italiana del Farmaco tramite la Commissione Tecnico Scientifica (CTS).

La definizione di “innovativo” non rientra tra le priorità del paziente che, in quanto tale, vuole essere curato al meglio ma non è interessato all’innovatività o meno della cura in sé. Può rientrare invece tra le priorità del Servizio Sanitario Nazionale nella misura in cui consente un Early Access, cioè consente al farmaco di essere messo a disposizione del paziente in tempi rapidi, per poter offrire una soluzione che prima non c’era. Inoltre potrebbe essere utile al sistema in generale poiché permette di individuare le priorità espresse dal SSN e può consentire alle aziende farmaceutiche di orientare il proprio piano di ricerca & sviluppo secondo quelle direttrici. Infine, l’istituzione dei fondi per i farmaci innovativi ha rappresentato un vantaggio in termini di extra-budget per la spesa farmaceutica, anche nell’ottica di gestire una contingenza in attesa di nuove regole, di una nuova governance.

Come noto, la valutazione della CTS si basa su tre criteri: il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle prove. Per bisogno terapeutico intendiamo qual è il contesto nel quale si situa il farmaco in analisi: ad esempio, quanto è grave la patologia, quale priorità riveste all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, quali altre opzioni terapeutiche sono già disponibili e qual è il loro livello di efficacia, come vengono gestiti globalmente i pazienti affetti da quella determinata patologia. Con il parametro del valore terapeutico aggiunto si valutano i vantaggi aggiuntivi che il farmaco in studio è in grado di apportare rispetto ai comparator evidenziati nell’analisi del bisogno terapeutico, in termini sia di rischi sia di benefici. Infine, la Commissione esamina la qualità delle prove per determinare la certezza o l’incertezza del valore terapeutico aggiunto rilevato. La qualità delle prove è determinante per definire la fiducia con la quale si può attribuire il valore terapeutico aggiunto: in mancanza di evidenze robuste a supporto del farmaco candidato, l’innovatività non può essere concessa. Parziale eccezione deve farsi in caso di malattie rare che, per definizione, possono contare su un minor numero di studi e casi clinici. Tra questi tre criteri, il valore terapeutico aggiunto può essere considerato come il “driver” del processo, cioè il fattore che pesa maggiormente nell’attribuzione del carattere di innovatività.

Al termine dell’iter di valutazione, la normativa prevede una serie di vantaggi concessi al farmaco riconosciuto come innovativo nella sola indicazione per la quale è stata avanzata la richiesta, e che dovrebbero, nelle intenzioni del legislatore, favorirne l’accesso ai pazienti: non partecipa al payback, non è soggetto allo sconto obbligatorio del 5%+5% ed è immediatamente inserito nei Prontuari Terapeutici Regionali. I vantaggi economici non sono concessi ai farmaci ai quali si riconosce una innovatività condizionata, della durata di 18 mesi, da rivalutare, mentre l’accesso immediato ai Prontuari Terapeutici Regionali è comunque assegnato.

A mio parere, la definizione dei criteri per l’innovatività e il processo intrapreso presentano dei punti di forza e dei punti di debolezza. Innanzitutto un punto di forza fondamentale è la trasparenza dell’iter valutativo e dei risultati, che sono stati resi pubblici e messi a disposizione di tutti gli interessati sul sito dell’AIFA: gli assessment sono consultabili liberamente e le eventuali incoerenze, che in Commissione abbiamo cercato di evitare, potrebbero essere evidenziate e discusse, anche in un’ottica di miglioramento per il futuro. Più avanti, in questa rivista, si troverà una tabella dei farmaci valutati con gli esiti, un processo di trasparenza che ben fa sperare per il futuro.

Inoltre mi preme di sottolineare come i tre criteri individuati (bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove) siano, nella sostanza, coerenti e condivisi con quanto predisposto da altri organismi regolatori internazionali, sia a livello europeo, sia nell’America del Nord, sia in Estremo Oriente.

Infine ritengo che questi criteri siano utili anche perché definiscono l’ambito in cui si muove il Servizio Sanitario Nazionale che riconosce come prioritari i farmaci per cui esiste un alto bisogno terapeutico, con un valore terapeutico aggiunto importante e che possano contare su prove sufficientemente robuste per corroborarlo.

Non possiamo però mancare di menzionare anche alcuni punti di debolezza, ascrivibili non solo ai criteri ma all’intero percorso.

Il primo aspetto che vorrei evidenziare è che l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi dura 3 anni e, secondo me, questo rappresenta un periodo troppo lungo. È una scelta, e forse si potrebbe valutare se riconsiderarla. Poiché altri problemi affliggono il sistema, e uno di questi è rappresentato dalle storture che provoca il budget di prodotto per le Aziende nell’anno di lancio, si potrebbe immaginare che immettere più farmaci per un periodo più breve potrebbe essere di aiuto. Inoltre, un budget triennale implica una certa capacità del sistema a prevedere le spese future, e questo potrebbe essere tra i motivi per i quali non tutti i fondi per i farmaci innovativi sono stati spesi nel 2017.

Il secondo aspetto critico chiama in causa il rischio che, con l’attribuzione del carattere di innovatività e i conseguenti benefici, anche economici, si possa premiare un farmaco che, probabilmente, verrebbe già premiato in un’altra maniera: ad esempio perché, essendo game-changing, con un impatto molto importante sulla gestione di una patologia e dei vantaggi in grado di cambiare sostanzialmente la vita dei pazienti, avrebbe ugualmente delle quote di mercato molto alte, riuscirebbe a negoziare un prezzo molto alto in Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), e avrebbe un accesso regionale privilegiato. Questa “concentrazione” di vantaggi sugli stessi farmaci potrebbe assumere un ruolo negativo e creare addirittura delle distorsioni del mercato.

Un altro aspetto riguarda l’eventualità che la normativa sui fondi innovativi e il relativo processo di valutazione vadano a sovrapporsi ad altre norme già esistenti in ambito farmaceutico, come ad esempio il fondo nazionale per l’impiego di farmaci orfani per le malattie rare. Poiché anche i farmaci rari non partecipano al ripiano della spesa farmaceutica tramite payback, ha senso che un farmaco raro venga inserito nell’elenco dei farmaci innovativi o assistiamo ad un sovrapporsi di procedure e valutazioni? Anche in questo ambito, mi sembrerebbe opportuno un lavoro di riordino e revisione del sistema.

Un ultimo elemento critico che vorrei evidenziare e che nasce come riflessione dall’esperienza in CTS è che uno degli obiettivi dell’istituzione dei fondi per i farmaci innovativi era velocizzare l’accessibilità ai pazienti per alcuni farmaci giudicati particolarmente importanti: in questo senso, non penso che l’obiettivo sia stato raggiunto pienamente in quanto, anche in presenza del riconoscimento di innovatività, la procedura per l’immissione in commercio rimane quella standard, esattamente come avverrebbe per qualsiasi altro medicinale. A livello regionale penso che in alcuni casi si sia ottenuto effettivamente un Early Access per il farmaco innovativo, ma a livello nazionale questo non è avvenuto. Un sistema simile alla francese Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) per i farmaci definiti innovativi attraverso i criteri AIFA potrebbe rappresentare un ulteriore valore aggiunto. La possibilità di garantire un effettivo Early Access ai farmaci innovativi è un tema che, secondo me, merita di essere affrontato perché ci sono ancora ampi margini di miglioramento per arrivare ai pazienti in tempi brevi.

Per concludere, vorrei presentare anche una provocazione personale sul tema: avendo individuato tre criteri che ci aiutano a definire quanto ci serve un farmaco (bisogno terapeutico), quanto è più efficace rispetto a quello che abbiamo già a disposizione (valore terapeutico aggiunto) e quanto siamo sicuri di questa nuova opportunità (qualità delle prove), perché non utilizzare questi stessi criteri per l’intera procedura di prezzo & rimborso? A mio parere, qualunque farmaco potrebbe essere valutato in questo modo e la CPR, le aziende e tutto il SSN potrebbero lavorare meglio, in presenza di trasparenza delle valutazioni.

Fonte

  • Il presente editoriale è tratto dal Convegno “L’adozione di farmaci innovativi nella pratica clinica”, promosso dall’Accademia Nazionale di Medicina (Bologna, 4-5 giugno 2018)

Originatori vs biosimilari: le ultime notizie dal congresso ECCO 2018

Lo switch dal punto di vista economico

L’avvento dei farmaci biologici inibitori del fattore di necrosi tumorale (Tumor Necrosis Factor, TNF) ha rappresentato un punto di svolta nel trattamento della malattia di Crohn, della colite ulcerosa, della spondiloartrite, dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della psoriasi cronica a placche. Tuttavia questi farmaci sono associati a elevati costi che incidono notevolmente sulla gestione di questo gruppo di malattie.

Infatti, come evidenziato dallo studio di Lalisang et al., presentato al 13° Congresso dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), che si è tenuto a Vienna dal 14 al 17 febbraio 2018, nelle ultime decadi il driver di costo nella gestione della malattia di Crohn è passato dalla voce ospedalizzazione alla voce farmaci, in particolare i biologici.

Figura 1. Dettaglio dei costi e costo totale medio per periodo di tempo a 1 e 5 anni dalla diagnosi di malattia di Crohn. Modificata da [Lalisang, 2018]

Nello studio sono stati inclusi 1.108 pazienti con malattia di Crohn con almeno 1 anno di follow-up presenti nella coorte di pazienti Inflammatory Bowel Disease South Limburg (IBDSL), che raccoglie, dal 1991, i dati clinici e fenotipici dei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa nell’area geografica di South Limburg in Olanda. Sulla base dell’anno di diagnosi i pazienti inclusi nello studio sono stati suddivisi in tre periodi temporali (1991-1998, 1999-2000 e 2006-2011) e sono stati seguiti fino a 5 anni dalla diagnosi, alla perdita al follow-up o alla data di fine raccolta dati (2014).

Come riportato in Figura 1, nel corso dei tre periodi di tempo considerati si evidenzia, sia a 1 anno che a 5 anni dalla diagnosi, una riduzione dei costi di ospedalizzazione e un aumento dei costi dei farmaci. Il costo relativo agli interventi chirurgici e agli esami diagnostici resta invece pressoché costante.

Analizzando nel dettaglio i costi relativi ai farmaci emerge nel corso del tempo un aumento della quota relativa ai farmaci biologici (p < 0,001) e una riduzione dell’utilizzo di mesalazina (p < 0,001), mentre rimangono invariate le quote di utilizzo di steroidi e immunomodulatori. In particolare, a 5 anni dalla diagnosi, i farmaci biologici rappresentavano il 4%, 38% e 63% dei costi totali di gestione del paziente con malattia di Crohn, nei periodi 1991-1998, 1999-2005 e 2006-2011, rispettivamente. Alla luce dei risultati di questo studio, che evidenziano come i costi dei farmaci biologici siano diventati nel corso degli anni il principale driver di costo di gestione della malattia di Crohn, appare evidente il potenziale risparmio in termini economici derivante dall’adozione dei biosimilari.

Lo switch dal punto di vista clinico

L’adozione dei farmaci biosimilari, in sostituzione dei corrispondenti originatori, rappresenta una scelta razionale non solo dal punto di vista economico, ma anche clinico, come ribadito nella fase di estensione dello studio NOR-SWITCH.

Lo studio NOR-SWITCH originale era uno studio di 52 settimane, randomizzato, in doppio-cieco, di non-inferiorità dello switch da infliximab originator (IFX) a biosimilare (CT-P13), rispetto al trattamento continuativo con IFX, in termini di efficacia, sicurezza e immunogenicità. Lo studio aveva coinvolto 482 pazienti con malattia di Crohn, colite ulcerosa, spondiloartrite, artrite reumatoide, artrite psoriasica e psoriasi cronica a placche, che erano in trattamento con IFX da almeno 6 mesi. I pazienti inclusi sono stati randomizzati a continuare il trattamento con IFX o a effettuare il passaggio al biosimilare e i risultati hanno dimostrato la non-inferiorità dello switch da IFX a CT-P13 al trattamento continuativo con IFX.

Figura 2. Endpoint primario della fase di estensione dello studio NOR-SWITCH. Modificata da [Jørgensen, 2018]

Nella fase di estensione, presentata da Jørgensen al congresso ECCO 2018, sono stati inclusi 380 dei 438 pazienti che avevano completato lo studio originale al fine di valutare efficacia, sicurezza e immunogenicità del trattamento con IFX a 78 settimane (gruppo di mantenimento) rispetto allo switch alla settimana 52 da IFX a CT-P13 (gruppo switch). L’endpoint primario, rappresentato dal peggioramento complessivo della malattia durante il follow-up, è stato raggiunto nel 16,8% dei pazienti nel gruppo di mantenimento e nell’11,6% dei pazienti nel gruppo switch. Analizzando i risultati per patologia, un peggioramento globale di malattia si è verificato nel 20,6% e nel 13,1% dei pazienti con malattia di Crohn e nel 15,4% e 2,9% dei pazienti con colite ulcerosa, nel gruppo di mantenimento e nel gruppo switch, rispettivamente. Questi risultati erano all’interno dei margini pre-specificati di non-inferiorità (Figura 2). L’incidenza di eventi avversi, lo sviluppo di anticorpi anti-farmaco e le misurazioni degli outcome riportati dai pazienti erano simili nei due gruppi di trattamento.

Lo switch dal punto di vista del paziente

Il tema dello switch e dell’intercambiabilità da farmaco biologico a biosimilare deve essere affrontato tenendo in considerazione anche il punto di vista del paziente, che ha bisogno di essere supportato e informato dal personale sanitario nella scelta del trattamento. Un’indagine presentata da Baudrant et al. al congresso ECCO 2018 è stata condotta al fine di raccogliere l’opinione dei pazienti in trattamento con infliximab in merito al passaggio al biosimilare e identificare le eventuali barriere allo switch.

L’indagine è stata condotta nel 2016 e ha coinvolto 76 pazienti con IBD afferenti a un ambulatorio di gastroenterologia; sono inoltre stati inclusi 25 pazienti reumatologici e 5 pazienti di medicina interna al fine di identificare eventuali punti in comune al di là della patologia. Nel Box 1 sono riportate le risposte emerse dall’indagine nei pazienti con IBD. Le risposte ottenute erano simili anche nei pazienti “controllo”.

Dai risultati delle interviste ai pazienti emerge la necessità di una maggiore comunicazione al paziente sul concetto di terapia con farmaci biologici e sul ruolo dei biosimilari. L’utilizzo di poster e booklet, associato a un confronto con lo specialista, possono aiutare il paziente a informarsi sui trattamenti e superare eventuali timori e resistenze.

Box 1. Risposte all’indagine nei pazienti con IBD

  • Il 57% è donna
  • Età media 41 anni
  • Il 61% ha avuto meno di tre trattamenti precedenti a infliximab
  • Il 72% riferisce eventi avversi con infliximab
  • Il 60% è favorevole ai generici
  • Il 86,8% non ha mai sentito parlare dei biosimilari
  • Il 56,6% sarebbe d’accordo allo switch sulla base dell’equivalente profilo di efficacia e tollerabilità del biosimilare
  • Il 27,6% ha rifiutato lo switch a causa della fiducia e dell’abitudine con il principio attivo infliximab, l’ipotesi di inefficacia dello switch e la paura di una perdita di efficacia con il biosimilare
  • Il 15,8% era esitante e avrebbe avuto bisogno dell’opinione di uno specialista per convincersi. In particolare questi pazienti erano spaventati dai possibili effetti collaterali e avevano bisogno di essere rassicurati

Fonte

  • Lalisang R, et al. Assessment of direct healthcare cost drivers of Crohn’s disease in a Dutch population-based cohort study shows a major shift. Congresso ECCO 2018, Digital Oral Presentations n. 034.
  • Jørgensen KK, et al. Long-term efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT-P13) after switching from originator infliximab: Explorative subgroup analyses in IBD from the NOR-SWITCH EXTENSION trial. Congresso ECCO 2018, Poster n. 483
  • Baudrant M, et al. Interchangeability by a biosimilar of infliximab: What do patients think? Congresso ECCO 2018, Poster n. 780

La sanità al secondo posto tra la spese della pubblica amministrazione: un’indagine Eurostat

In Europa la spesa per la sanità rappresenta il 7,1% del Pil e si afferma come la seconda voce di spesa delle amministrazioni pubbliche, superata solo dai costi sostenuti per la protezione sociale che, nei 28 paesi dell’Unione Europea (UE-28), equivalgono al 19,1% del Pil. Sono questi i risultati emersi da una pubblicazione online di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea (UE), nella quale sono riportate le statistiche sulla ripartizione della spesa pubblica nei paesi dell’UE suddivise per le diverse funzioni, come indicato dalla classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Classification Of Function Of Government – COFOG).

In particolare, la COFOG prevede una prima suddivisione delle funzioni di governo in 10 divisioni che descrivono gli obiettivi generali: servizi generali delle pubbliche amministrazioni; difesa; ordine pubblico e sicurezza; affari economici; protezione dell’ambiente; abitazioni e assetto territoriale; sanità; attività ricreative, culturali e di culto; istruzione; protezione sociale. Ogni divisione è poi suddivisa in gruppi e ogni gruppo in classe, entrambe queste suddivisioni definiscono i mezzi con cui gli obiettivi vengono raggiunti.

Il dato di spesa sanitaria relativo all’Italia è in linea con la media degli altri paesi europei ed equivale al 7% del Pil nazionale, tuttavia, a differenza della media UE, rappresenta la terza voce di spesa dopo quella per la protezione sociale e i servizi generali (21,1% e 7,9% del Pil, rispettivamente).

Figura 1. Spesa pubblica per funzione in Europa e in Italia (anno 2016)

Fonte: Eurostat. Government expenditure by function

Tra i paesi dell’UE-28 la più alta spesa per la sanità è stata riportata da Norvegia (8,7% del Pil), Danimarca (8,6% del Pil), Francia (8,1% del Pil) e Austria (8,0% del Pil). Altri paesi, quali Olanda, Regno Unito, Islanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Belgio, Finlandia e Germania, riportano percentuali al di sotto dell’8% del Pil, ma comunque superiori rispetto alla media europea del 7,1%, mentre Romania (4% del Pil), Lettonia (3,7% del Pil), Cipro (2,6% del Pil) e Svizzera (2,2% del Pil) hanno le percentuali di spesa per la sanità più basse all’interno dell’UE-28.

In termini assoluti, la spesa sanitaria sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dei 28 Stati membri dell’UE è cresciuta in modo regolare passando dal 13,7% della spesa totale nel 2002, al 14,7% nel 2009 e al 15,3% del 2016. In termini di percentuale del Pil la crescita è stata dal 6,2% del 2002 al 7,1% del 2016, con un picco pari al 7,3% registrato negli anni di esordio della crisi economica (2009 e 2010) a causa di una riduzione del Pil nominale e non a un aumento della spesa sanitaria.

Tra i gruppi in cui è suddivisa la funzione Sanità, in Italia la voce che ha più peso è quella relativa ai Servizi ospedalieri (3% del Pil), seguita dai Servizi non ospedalieri (2,6% del Pil) e da Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari (0,8% del Pil). Servizi di sanità pubblica, R&S e Sanità n.a.c. sono invece al di sotto dello 0,5% del Pil.

Gruppo

Classe

Contenuto della classe

07.1
Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

07.1.1
Prodotti farmaceutici

Fornitura di prodotti farmaceutici destinati al consumo o all’utilizzo di singoli individui o di famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di prodotti farmaceutici.

07.1.2
Altri prodotti sanitari

Fornitura di altri prodotti sanitari destinati al consumo o all’utilizzo di singoli individui o di famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di altri prodotti sanitari.

07.1.3
Apparecchi e attrezzature terapeutiche

Fornitura di apparecchi e attrezzature terapeutiche destinati all’utilizzo da parte di singoli individui o famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di apparecchi e attrezzature terapeutiche.

07.2
Servizi non ospedalieri

07.2.1
Servizi

medici generici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche di medicina generale e da medici generici.

Fornitura di servizi medici generali a pazienti non ospedalizzati; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno ai servizi medici generali forniti dalle cliniche di medicina generale e dai medici generici.

07.2.2
Servizi medici specialistici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche mediche specialistiche e da medici specialisti a pazienti non ospedalizzati.

Fornitura di servizi medici specialistici a pazienti non ospedalizzati; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno ai servizi medici specialistici forniti da cliniche mediche specialistiche e da medici specialisti.

07.2.3
Servizi odontoiatrici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche odontoiatriche generali o specialistiche e da dentisti, specialisti dell’igiene orale o ausiliari odontoiatrici.

Fornitura di servizi odontoiatrici per pazienti esterni; amministrazione, ispezione, funzionamento e supporto a servizi odontoiatrici forniti da cliniche odontoiatriche specialistiche o generiche e da dentisti, specialisti dell’igiene orale o altri ausiliari odontoiatrici.

07.2.4
Servizi paramedici

Fornitura di servizi sanitari paramedici per pazienti esterni; amministrazione, ispezione, funzionamento e supporto a servizi sanitari forniti da cliniche gestite da infermiere, levatrici, fisioterapisti, ergoterapisti, logoterapisti o altro personale paramedico, o a servizi sanitari forniti da infermiere, levatrici e personale paramedico presso strutture diverse dagli ambulatori, a domicilio o presso altre istituzioni non mediche.

07.3
Servizi ospedalieri

07.3.1
Servizi ospedalieri generici

Fornitura di servizi ospedalieri generici; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a ospedali che non limitano il loro servizio ad una particolare specializzazione medica.

07.3.2
Servizi ospedalieri specialistici

Fornitura di servizi ospedalieri specialistici; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a ospedali che limitano il loro servizio ad una particolare specializzazione medica.

07.3.3
Centri di servizi per la maternità e medici

Fornitura di servizi per centri medici e per maternità; amministrazione,

ispezione, funzionamento o sostegno a servizi per centri medici e per maternità; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi per centri per maternità e medici.

07.3.4
Case di cura e riabilitazione

Fornitura di servizi relativi a case di cura e riabilitazione; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi relativi a case di cura e riabilitazione.

07.4
Servizi di sanità

pubblica

07.4.1
Servizi

di sanità pubblica

Fornitura di servizi di sanità pubblica; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi di sanità pubblica, quali banche del sangue, servizi per l’individuazione delle malattie, servizi di prevenzione, monitoraggio, raccolta di dati epidemiologici, servizi di pianificazione familiare e così via; predisposizione e diffusione di informazioni in materia di sanità pubblica.

07.5
R&S per la sanità

07.5.1
R&S per la sanità

Amministrazione e funzionamento degli enti pubblici impegnati nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale relativo alla sanità; sovvenzioni, prestiti e sussidi a supporto della ricerca applicata e dello sviluppo sperimentale relativi alla sanità svolti da enti non governativi quali istituti di ricerca ed università.

07.6
Sanità n.a.c.

07.6.1
Sanità n.a.c.

Amministrazione, funzionamento o sostegno alle attività relative alla sanità che non rientrano nei gruppi (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) o (07.5); attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci relativi alla sanità in generale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa per la fornitura di servizi sanitari, incluso il rilascio di licenze per istituzioni mediche e per il personale medico e paramedico; produzione e diffusione di informazioni generali, documentazione tecnica e statistiche sulla sanità.

Gruppi, classi e descrizione delle classi per la divisione Sanità (07) secondo la COFOG

Fonte: ISTAT

n.a.c. = attività non altrimenti classificate

Figura 2. Spesa totale della pubblica amministrazione (% del Pil) nei vari gruppi che formano la funzione sanità secondo la COFOG (anno 2016)

Fonte: Eurostat. Government expenditure by function

Le percentuali italiane sono pressoché in linea con la media europea in cui i Servizi ospedalieri rappresentano il 3,3% del Pil, i Servizi non ospedalieri il 2,2% del Pil e i Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari l’1% del Pil.

In merito ai Servizi ospedalieri, la Danimarca presenta la quota di spesa più elevata (6,1% del Pil), seguita da Regno Unito (5,7% del Pil), Norvegia (5,2% del Pil) e Islanda (5,1% del Pil). Fanalino di coda sono invece Cipro, Ungheria, Svizzera e Lussemburgo, tutte al di sotto del 2% del Pil.

Per quanto riguarda i Servizi non ospedalieri, cioè i servizi ambulatoriali, gli stati europei che hanno registrato la spesa più elevata sono Spagna (4,7% del Pil), Finlandia (3,2% del Pil) e Svezia (3,0% del Pil), mentre Svizzera, Cipro e Romania risultano quelli con la spesa più bassa (al di sotto dello 0,5% del Pil).

Fonte

La Sentenza del T.A.R. Piemonte sui farmaci biosimilari

I commenti di Loredano Giorni (Regione Piemonte), Paolo Dapavo (Dermatologia, Città della Salute e della Scienza di Torino) ed Enrico Fusaro (Reumatologia, Città della Salute e della Scienza di Torino)

Con la Sentenza del 14 febbraio 2018, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte ha ritenuto legittime le “Linee di indirizzo sull’utilizzo dei medicinali biosimilari nelle patologie dermatologiche” emanate dalla Regione Piemonte e che erano state oggetto di ricorso al T.A.R. da parte dell’azienda farmaceutica Pfizer. Diversi i temi affrontati nella Sentenza, tra cui la libertà di prescrizione del medico e la possibilità di switch tra farmaco originator e biosimilare (nel caso specifico, il riferimento è al trattamento con il principio attivo Etanercept).

Nella rubrica “L’Avvocato risponde” abbiamo presentato una discussione del tema dal punto di vista delle implicazioni giurisprudenziali, mentre in questa rubrica intendiamo dare voce ai rappresentanti degli altri attori coinvolti nella vicenda: le istituzioni e i clinici.

Per questo motivo, abbiamo chiesto un commento a Loredano Giorni, Responsabile del settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, al Dottor Paolo Dapavo, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Dermatologia presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, e al Dottor Enrico Fusaro, Direttore della Struttura Complessa di Reumatologia presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Ci auguriamo che possano essere fonte di riflessione e discussione.

Il commento di Loredano Giorni

Il concetto di libertà di prescrizione è al centro del lavoro che, come Regione Piemonte, stiamo portando avanti da anni. Il nostro impegno parte dalla considerazione che il medico deve sempre essere, come prevede la normativa vigente, libero di prescrivere secondo scienza e coscienza. In più, come Servizio Sanitario Nazionale (SSN), abbiamo anche l’obbligo di informare il medico su tutti gli aspetti collegati alle terapie disponibili: qualità, efficacia, sicurezza e anche costo economico. È nostro dovere presentare al medico le possibili opzioni terapeutiche evidenziando i casi in cui, a parità di forma, dosaggio e composizione, possono aprirsi delle opportunità di efficienza per il sistema.

È lo stesso Codice deontologico dei medici – all’articolo 13 – a specificare che la prescrizione deve basarsi sulle «evidenze scientifiche disponibili», ma anche «sull’uso ottimale delle risorse» e queste affermazioni sono valide a prescindere dal soggetto che paga la terapia, che sia il SSN o il cittadino. Dunque, anche dal punto di vista della deontologia medica, non è accettabile che a parità di tutte le altre condizioni un medico prescriva un farmaco a maggior costo.

Partendo da questi presupposti, la Regione Piemonte ha organizzato e riunito diversi gruppi di lavoro, costituiti da esperti clinici a livello regionale, per la definizione di Linee di indirizzo negli ambiti terapeutici per i quali sono diventate disponibili nuove alternative terapeutiche a seguito della scadenza della copertura brevettuale di alcuni farmaci autorizzati per le diverse patologie.

Con i vari clinici è stato affrontato un impegnativo lavoro di confronto che ha portato, grazie all’analisi delle evidenze della pratica medica, all’elaborazione di Linee di indirizzo da poter essere applicate in maniera semplice ed efficace. Quest’ultime sono quindi state diffuse ai medici della nostra Regione (ad esempio reumatologi, oncologi e dermatologi) attraverso tutte le direzioni sanitarie competenti oltre che ai responsabili dei servizi farmaceutici.

Le Linee di indirizzo contengono anche l’indicazione per cui, nel caso un medico ritenga opportuno curare un paziente con il farmaco che non è risultato aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, è necessario stilare una sintetica ma esaustiva relazione nella quale vengono illustrate le motivazioni cliniche alla base della scelta. Tale procedura si rende necessaria in quanto la scelta effettuata comporta un onere maggiore per le casse pubbliche e pertanto la relazione costituisce quella che si può definire una “pezza d’appoggio” che riporta le motivazioni alla base della decisione. Ritengo quanto appena descritto un passaggio doveroso per una pubblica amministrazione. Personalmente, infatti, ritengo che quando si utilizzano i soldi dei contribuenti, sia un dovere morale e civico rendere conto in modo trasparente dell’uso delle risorse a disposizione.

Inoltre, nelle diverse Linee di indirizzo sono state specificate, laddove opportuno, delle indicazioni relative a pazienti “speciali” che necessitano, in base alle evidenze scientifiche, di particolari precauzioni come ad esempio i bambini da 0 a 6 anni oppure i pazienti politrattati. Ciò a dimostrazione di come non ci sia mai una presa di posizione a favore di un determinato medicinale, bensì si riportano le informazioni scientifiche che devono essere alla base della scelta del medico.

I risultati dell’applicazione di queste Linee di indirizzo non si sono fatti attendere. Infatti, grazie al lavoro dei nostri clinici in Piemonte, a dicembre 2017, la percentuale di prescrizione del biosimilare dell’Insulina Glargine è arrivata all’80-85%; un dato simile (80%) si è registrato anche per la prescrizione del biosimilare dell’Etanercept, mentre per il biosimilare dell’Infliximab la percentuale di utilizzo è giunta alla quasi totalità dei casi (95% delle prescrizioni). Sono numeri particolarmente importanti soprattutto se messi in confronto con quelli di altre regioni che per questo tipo di medicinali hanno percentuali di utilizzo intorno al 20-30%.

Quanto sopra descritto in tema di efficienza, si lega ad altre iniziative intraprese sempre in Piemonte. Ad esempio, nel caso del diabete, l’Assessorato alla Sanità regionale ha lavorato nell’ambito dell’erogazione delle strisce per la misurazione della glicemia. Dalla competizione per l’aggiudicazione della fornitura si è ottenuto un risparmio di circa il 60-70% rispetto ad una spesa di circa 25 milioni di euro l’anno. Occorre precisare che anche per questa attività sono stati coinvolti i clinici di riferimento protagonisti del rapporto con i pazienti diabetici.

Nella mia esperienza piemontese, mi sono accorto che spesso i medici non hanno la consapevolezza dei risparmi che possono essere generati da un’attenta analisi delle prescrizioni. Per il principio attivo Rituximab, la spesa in Piemonte nel 2017 è stata di 18 milioni di euro e con l’arrivo dei biosimilari il costo potrebbe scendere di percentuali importanti – tra il 40% e il 70% – in base ai competitor presenti sul mercato. In recenti incontri con i clinici delle singole Aziende sanitarie, ho constatato lo stupore di molti di loro rispetto a queste cifre e dei possibili risparmi. Ritenevano che tra il biosimilare e l’originator ci fosse solo una piccola differenza di costo tale da non motivare un cambiamento nella terapia.

In definitiva è fondamentale la condivisione del lavoro con i clinici in quanto le regole vanno discusse coinvolgendo tutti gli attori interessati. Non nego che ci siano stati anche confronti molto accesi, ma sempre con l’obiettivo comune di arrivare ad una visione condivisa del problema da affrontare. Inoltre, il confrontarsi in modo aperto ha comportato ricadute positive non solo in ambito economico. Grazie agli incontri si è rafforzato un diffuso senso di appartenenza: la Regione, l’Assessorato e le singole Direzioni di ASL non sono più viste come “il nemico” che ha l’obiettivo di controllare e criticare l’operato del medico, ma come un partner con il quale lavorare per uno scopo comune. Recuperare questo senso di appartenenza è una delle conquiste più importanti e merita di essere sottolineato.

Ma perché fare tutto ciò? Come già scritto in precedenza, l’uso di risorse pubbliche impone attenzione e trasparenza, ma un elemento che non va mai dimenticato è che dall’efficienza della spesa possono nascere nuovi investimenti per il Sistema Sanitario Regionale utili a ottimizzare i vari servizi nell’interesse di tutti i cittadini e dei contribuenti.

In conclusione, questa Sentenza è stata considerata da molti soggetti come una grande conquista. Devo dire che sono rimasto un po’ sorpreso da questo atteggiamento perché io ne davo per scontato l’esito. Per me infatti era chiaro ed evidente il presupposto da cui siamo partiti: nessun medico, in nessun caso, è obbligato a comportarsi in un determinato modo o è condizionato da qualcuno.

Il commento di Paolo Dapavo

Innanzitutto vorrei ricordare un breve antefatto: nel periodo in cui le Linee di indirizzo a carattere regionale non erano ancora state implementate e diffuse, i dermatologi del nostro Centro sono stati i primi a effettuare lo switch terapeutico dei pazienti in terapia con Remicade (Infliximab originator) a Infliximab biosimilare. La nostra scelta si è basata su due motivi fondamentali: innanzitutto la pari efficacia e sicurezza del biosimilare rispetto all’originator, e la conseguente consapevolezza di preservare la salute dei nostri pazienti; in secondo luogo, quello che riteniamo essere un obbligo morale del medico, e cioè garantire l’accesso alla cura a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Il costo importante delle terapie biologiche e l’aumento del numero di pazienti potenzialmente indirizzati a queste cure ci portano a considerare come opportuna la riduzione dell’entità della spesa, in modo da liberare i fondi per trattare più persone.

A partire da questi due elementi, la nostra posizione era, ed è rimasta, la seguente: nei pazienti naïve il clinico ha la possibilità di scegliere il trattamento che, in quel momento e per quel paziente, ritiene essere il migliore, sia esso il biosimilare, l’originator o un farmaco ancora sotto copertura brevettuale. In caso di switch, ad eccezione di condizioni che definirei veramente “eccezionali” e che, nella nostra esperienza non si sono mai verificate, riteniamo che si debba passare dall’originator al biosimilare o, per meglio dire, al farmaco aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto tramite gara.

Il nostro punto di vista è stato condiviso dalla totalità delle dermatologie piemontesi, tanto è vero che l’utilizzo del biosimilare per i farmaci che ci competono, in Piemonte, è molto elevato e raggiunge la percentuale del 95-96%. È un’adesione massiccia che deriva dalla consapevolezza, anche da parte dei clinici, che le risorse non sono infinite. La nostra prima preoccupazione è il paziente e la prescrizione della terapia ma, nel corso degli anni, abbiamo anche sviluppato l’attenzione ai possibili risparmi nell’ottica della sostenibilità del sistema e di un migliore accesso ai farmaci da parte dei pazienti. In questo senso la Professoressa Maria Teresa Fierro, Direttrice della Struttura Complessa nella quale lavoro, è stata un’antesignana e ci ha appoggiato con convinzione quando abbiamo deciso di effettuare lo switch di infliximab nella somministrazione per via endovena senza che ci fossero altre esperienze precedenti. I risultati positivi che abbiamo ottenuto sono stati pubblicati sul Journal of the American Academy of Dermatology.

Fondamentale è stato anche il rapporto con i pazienti, che hanno avuto fiducia in noi e ai quali abbiamo cercato di spiegare che il concetto di biosimilare è ben diverso da quello di generico. Ora i nostri pazienti continuano a beneficiare degli effetti positivi della terapia biologica anche con il biosimilare, senza aver manifestato eventi avversi particolari. Non è cambiato nulla rispetto all’originator.

In definitiva, io non mi sono mai sentito limitato nella mia libertà prescrittiva e, a mio parere, questa supposta limitazione viene avanzata più spesso dalle aziende degli originator piuttosto che dai clinici. Le Linee di indirizzo della Regione assicurano la libertà di scelta terapeutica sul paziente naïve, insieme alla possibilità di effettuare lo switch dall’originator al biosimilare sul paziente già in terapia.

Per quanto riguarda l’efficacia terapeutica e la tollerabilità dei biosimilari rispetto ai farmaci di riferimento, in letteratura questi concetti sono ampiamente attestati. Inoltre, per la sua natura e per il processo di produzione, il farmaco biologico, a differenza dei composti di sintesi chimica, è un farmaco dinamico: si potrebbe dire che lo stesso originator prodotto nel 2016 è il biosimilare dell’originator prodotto nel 2014.

Nel nostro settore, molto dibattuto è soprattutto il concetto di “estrapolazione”, vista la mancanza di studi clinici condotti sulla psoriasi. Questo è vero, ma non dobbiamo dimenticare che molto spesso il clinico, nella sua pratica quotidiana, applica il concetto dell’estrapolazione verso diverse molecole, non solo per i biosimilari. Inoltre ci sono numerosi studi che mettono in evidenza come, addirittura, i biosimilari siano meno immunogenici degli originator. Ritengo invece che l’equivalenza terapeutica nell’ambito della stessa classe meriti ulteriori approfondimenti.

Nonostante queste forti evidenze, l’utilizzo dei biosimilari è ancora molto eterogeneo nelle diverse realtà regionali. Una Regione molto attiva su questo tema è il Veneto, dove il professor Girolomoni ha creato, già nel 2015, il Registro Italiano dei Farmaci Biosimilari per la psoriasi (PsoBiosimilars.it).

A mio parere, in questo momento, l’utilizzo del biosimilare negli switch è una scelta di etica, per la sostenibilità del sistema e per raggiungere il maggior numero possibile di pazienti. L’accesso alle cure in Italia è ancora garantito a tutti, ma lo spettro della Grecia rimane all’orizzonte e non possiamo ignorarlo: se esiste la possibilità di risparmiare assicurando un livello elevato di terapia al nostro paziente, noi abbiamo l’obbligo morale di farlo. Il paziente deve essere coinvolto e correttamente informato, ed è il primo ad essere consapevole della “fortuna” che ha ad essere curato con questi farmaci. Il diritto alla salute va sempre preservato e anche per questo motivo noi abbiamo deciso di utilizzare in maniera massiccia il biosimilare, adottando una posizione che, come ho già detto, rappresenta una scelta etica.

In conclusione, penso che nei prossimi anni l’impatto dell’utilizzo dei biosimilari potrà essere ancora maggiore e con ricadute nettamente superiori dal punto di vista economico, anche considerando l’imminente arrivo sul mercato di biosimilari di farmaci ancora più estesamente prescritti, come ad esempio l’adalimumab.

Il commento di Enrico Fusaro

La sentenza del T.A.R. del Piemonte contribuisce a rassicurare i clinici sull’uso dei biosimilari nelle patologie reumatiche, così come per quelle dermatologiche, ambito in cui il ricorso era indirizzato. La stessa sentenza è stata poi seguita da nuovo Position Paper dell’AIFA, il quale ha ulteriormente ribadito il ruolo irrinunciabile ed esclusivo del medico nella scelta del farmaco, nell’interesse del paziente ma tenendo conto anche degli aspetti economici finalizzati alla sostenibilità del sistema sanitario. Per quanto riguarda la Reumatologia in Regione Piemonte esistono delle linee di indirizzo sull’uso dei farmaci biosimilari, contenute in un documento condiviso tra Reumatologi e Servizio farmaceutico regionale. In queste linee di indirizzo non avverto alcuna limitazione alla mia libertà prescrittiva di medico. La avvertirei qualora la Regione mi imponesse l’utilizzo di un solo farmaco, ma in questo momento il reumatologo può prescrivere in scienza e coscienza il farmaco più appropriato per il paziente. Le linee di indirizzo suggeriscono una scelta del farmaco a minor costo ma al di fuori di ogni obbligo. Ad esempio, per l’artrite reumatoide sono disponibili nove farmaci biologici, con delle differenze tra loro rispetto alla struttura, alla via di somministrazione, al meccanismo di azione, a particolari condizioni del paziente; per due di questi è presente il biosimilare: le opportunità quindi sono ampie, e il reumatologo piemontese può prescrivere il farmaco più appropriato per ogni paziente senza alcuna limitazione. Certo che qualora si optasse per una molecola per la quale esiste in commercio il biosimilare, la scelta cadrebbe sul biosimilare, per motivi di sostenibilità del sistema.

Per quanto riguarda la possibilità di switch tra farmaco originator e biosimilare, nel nostro Centro lo abbiamo già effettuato per la gran parte dei pazienti che abbiamo in cura, senza avvertire particolari problemi né dal punto di vista dell’efficacia terapeutica né dal punto di vista della tollerabilità, in linea con i dati della letteratura scientifica. Delle motivazioni e delle modalità dello switch terapeutico diamo ampia informazione al paziente e i pazienti hanno condiviso e accettato lo switch. Peraltro ritengo che l’argomento economico debba essere affrontato anche con il paziente: nella nostra esperienza il biosimilare non è percepito come un farmaco di efficacia inferiore, che si sta prescrivendo perché siamo in un periodo di crisi economica, ma viene percepito come un farmaco valido, che presenta un minor costo ma senza inficiare la sua efficacia, e che proprio in virtù del minor costo può dare opportunità di cura per più pazienti. Certamente, la comunicazione conta moltissimo, il nostro Centro si è molto “motivato” sull’argomento dello switch e abbiamo cercato di trasmettere questa fiducia: i pazienti si fidano di noi e lo switch è avvenuto senza problemi. In letteratura incominciano ad emergere anche dati interessanti in merito all’eventuale “effetto nocebo” del farmaco biosimilare che è strettamente correlato con gli aspetti comunicativi: se non è convinto il medico, non può essere convinto il paziente. Ma al contrario se è convinto il medico, il paziente è rassicurato e accetta la terapia.

In Piemonte inoltre possiamo contare su un ottimo livello di collaborazione tra il Servizio farmaceutico regionale, e il nostro Centro e, in generale, i reumatologi delle diverse strutture. Grazie a questa importante collaborazione sono state realizzate le linee di indirizzo per la Reumatologia ma non solo: infatti è sempre attivo un continuo confronto, anche su eventuali criticità che si possono venire a creare o che si sono create nel tempo. C’è stato un percorso di fiducia reciproca per cui nulla è stato imposto: noi reumatologi abbiamo scelto questa strada, la Regione ha scelto questa strada, ci siamo incontrati ed è stato molto positivo. E, come dicevo, questa collaborazione si apre sempre a nuovi sviluppi: ad esempio, a seguito della disponibilità del biosimilare di rituximab anche in Italia, abbiamo lavorato per individuare linee di indirizzo anche per questo farmaco, che tutelino la continuità, l’efficacia e la sicurezza della terapia e, in definitiva, che tutelino il paziente nel rispetto della sostenibilità.

A proposito di questo concetto, mi piace sottolineare che il concetto di sostenibilità non è solo una questione economica ma è strettamente legato all’appropriatezza. In questi anni, il numero dei pazienti reumatologici in terapia biologica è progressivamente cresciuto, ma il nodo vero è la diagnosi precoce. Attraverso una diagnosi precoce è infatti dimostrato come il decorso di una patologia artritica sia migliore, così come i dati di letteratura hanno evidenziato che diagnosticare precocemente un’artrite comporta un minor utilizzo dei farmaci biologici. Per questo è molto importante il rapporto con i medici di medicina generale, con i quali abbiamo sviluppato un’ottima collaborazione, che deve comunque essere ulteriormente allargata e migliorata, in quanto si tratta di patologie croniche molto impegnative dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Per la Reumatologia è quindi strategico il percorso del paziente, di cui il farmaco fa parte ma non è l’unico elemento. Nelle malattie reumatiche la terapia biotecnologica ha rivoluzionato la gestione della patologia ma soprattutto il destino di questi pazienti, che oggi non vanno più incontro a quella invalidità che era la realtà di un tempo. Ma come clinico il mio obiettivo e il mio desiderio è che tutti i pazienti possano usufruire di queste terapie: quindi, per la mia professione, la sostenibilità del sistema significa anche dare l’opportunità a tutti di poter essere curati adeguatamente. Io non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover negare una terapia perché il budget è stato sforato o perché il sistema non è più in grado di sostenere i costi. Per il momento questa condizione non si è mai verificata in Piemonte, ma dobbiamo lavorare oggi in modo da evitare questa eventualità in futuro, anche considerando che sono all’orizzonte farmaci nuovi e nuove opportunità terapeutiche per patologie che finora non sono trattabili, quindi la spesa farmaceutica in Reumatologia è destinata a salire e l’arrivo dei biosimilari può contribuire a limitare l’impatto economico.

La scelta dei biosimilari è un percorso inevitabile, le resistenze sono anacronistiche perché finiranno per creare, come è successo in altre Regioni, situazioni conflittuali o limitazioni all’accesso alle terapie.

È importante individuare dei percorsi che prevedano regole e anche eccezioni, ma basate esclusivamente sulle condizioni cliniche dei pazienti, come è avvenuto nelle linee di indirizzo per la Reumatologia che prevedono alcuni casi particolari meritevoli di maggior attenzione.

In conclusione, a mio parere e per la mia esperienza, il rapporto di fiducia medico-paziente non risulta minimamente compromesso da queste linee di indirizzo e io continuo ad essere convinto della bontà della scelta effettuata che ci ha consentito di garantire ai nostri pazienti l’accesso alle cure e di ottenere, dalle istituzioni, un maggior riconoscimento della nostra specialità, senza che fosse mai messa in discussione la nostra libertà prescrittiva.

I giudici amministrativi alle prese con lo switch tra originatore e biosimilare: un inevitabile passo in avanti

Per la prima volta i giudici amministrativi sono stati chiamati ad affrontare specificamente il tema dello switch tra farmaco originatore e biosimilare. Il T.A.R. per il Piemonte ha infatti recentemente (sentenza n. 217 del 14 febbraio 2018) confermato la legittimità delle linee guida che l’amministrazione regionale aveva predisposto sull’uso dei biosimilari nelle aziende del servizio sanitario, tra cui figura la possibilità che il medico valuti, appunto, lo switch verso il biosimilare in pazienti che abbiano già dato una buona risposta clinica e le cui condizioni risultino stabilizzate.

Finora il tema era rimasto esclusivamente di competenza medica, per le chiare implicazioni di sistema che esso può comportare: giudici e autorità regolatoria si erano finora astenuti dall’esprimere indicazioni generali sullo switch, demandando anzi alla valutazione caso per caso del clinico l’opportunità, nell’ambito del complessivo trattamento terapeutico, di sostituire un farmaco originatore con un biosimilare.

Queste cautele erano state poste alla base dell’ormai risalente elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, culminata nella nota sentenza della Sezione Terza n. 3572 del 13 giugno 2011. In un momento storico, scientifico, giuridico che ancora era alla ricerca di una regolamentazione idonea per una realtà tutto sommato nuova, quella dei biosimilari appunto, saggiamente la magistratura amministrativa era giunta ad un punto di equilibrio, all’epoca innovativo: la continuità terapeutica è stata indicata quale limite oltre il quale non è opportuno che siano le norme ad intervenire, perché campo di esclusiva competenza medica.

Neppure AIFA, nel Position Paper del 2013 e nel secondo Concept Paper del 2016, aveva ritenuto di prendere una posizione al riguardo, allineandosi all’elaborazione dei giudici amministrativi. Poco coraggiosa, forse, la decisione dell’autorità regolatoria, soprattutto se comparata a quella di altre autorità nazionali omologhe nell’Unione Europea, che al contrario si erano espresse chiaramente per un generale switch, sempre ovviamente sotto controllo medico. Eppure comprensibile, in un momento in cui ancora l’approfondimento scientifico doveva maturare appieno.

Il tema dello switch

Tuttavia, quasi otto anni sono trascorsi da quella sentenza; anni nei quali il mondo scientifico, e poi regolatorio, si è ovviamente concentrato sull’aspetto ancora da decifrare dei biosimilari: lo switch.

Nel corso del 2017, le imprese farmaceutiche europee e mondiali sono intervenute apertamente nel dibatto, a dimostrazione del fatto che il tempo era ormai giunto perché l’argomento fosse trattato senza alcun pregiudizio od ostracismo.

Di qui, necessariamente, l’esigenza di rivedere il punto di equilibrio tracciato da quella prima giurisprudenza, e di aprire una nuova fase giurisprudenziale, che ne ricercasse uno nuovo, inclusivo delle problematiche connesse con lo switch.

L’approccio metodologico da cui muove il T.A.R. torinese è perfettamente condivisibile: la soluzione giuridica del tema non può che conseguire alle valutazioni della scienza medica rispetto alle possibilità tecniche, all’efficacia della prosecuzione della terapia e alla sicurezza per il paziente. Il giudice però non può che constatare un dato di fatto: nonostante il tema dello switch nei farmaci biologici sia oggetto di attenzione da ormai molti anni, non esiste alcun documento tecnico-scientifico che dimostri un divieto categorico di somministrare a pazienti non naïve farmaci biotecnologici diversi da quelli utilizzati all’inizio della terapia.

Questa stessa ragione, a ben vedere, ha fondato la più risalente impostazione del Consiglio di Stato e della stessa AIFA, che – rilevando appunto l’inesistenza di approdi scientifici certi in un senso e nell’altro – rimettevano la decisione circa la sostituzione al singolo medico prescrittore e al singolo caso di specie, posto che le reazioni derivanti dal mutamento del farmaco utilizzato per la terapia possono variare da paziente a paziente.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico

La visione da cui muove il T.A.R. del Piemonte è però del tutto innovativa, nel senso più genuino del termine: anziché limitarsi ad applicare l’approdo tradizionale, ha affrontato il tema da altro angolo prospettico. Ha, cioè, compiuto quell’inevitabile passo in avanti: ha affermato una regola generale di sostituibilità (non automatica, s’intende, ma sempre rimessa al medico) tra farmaci biotecnologici a terapia in corso, purché corredata da nuove cautele, tutte di fatto riconducibili a quel ruolo primario che il medico, assieme al suo paziente, devono poter esercitare.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico non è dunque più necessariamente quello che corre tra regola ed eccezione: si tratta ora di due regole generali, sebbene opposte, aventi pari dignità. La scelta tra l’una e l’altra è rimessa alla valutazione del medico.

È tutta qui la rivoluzione copernicana che apre una nuova fase giurisprudenziale.

La soluzione giuridica consegue alle valutazioni della scienza medica

La continuità terapeutica, che pure nessuno intende depotenziare, non può però diventare il baluardo inespugnabile dietro cui trincerarsi per giustificare tout court la prosecuzione della terapia con un farmaco più costoso. In altre parole, il medico dovrà valutare costantemente l’appropriatezza della prescrizione, non solamente nel momento iniziale della terapia, ma per tutta la durata del trattamento. E dovrà verificare se le condizioni cliniche del paziente non consentano la sostituzione del farmaco iniziale con altro meno costoso.

Occorre essere molto chiari su questo ultimo punto: non è corretto ridurre il tema ad una sola questione di risparmi. Naturalmente, le Regioni perseguono tale obiettivo e non è in dubbio che il risparmio annuo ottenibile nel campo dei farmaci biotecnologici dall’introduzione sul mercato dei biosimilari possa essere davvero molto consistente. Ma nessuna Regione si pone nell’ottica del risparmio in quanto tale; il risparmio che gli enti del servizio sanitario ricercano è soltanto quello ottenibile senza rinunciare a livelli sovrapponibili di efficacia e di sicurezza della nuova terapia. Del resto, anche per il medico prescrittore il prezzo della cura farmacologica è uno degli elementi, assieme all’efficacia e alla sicurezza, che devono essere valutati congiuntamente: l’art. 13 del nuovo codice di deontologia medica (in vigore dal 2014) afferma chiaramente che l’atto prescrittivo deve fondarsi, tra l’altro, su di una contestuale valutazione delle evidenze scientifiche e dell’uso “ottimale” delle risorse disponibili.

L’approccio delle Regioni non è dunque ontologicamente differente da quello dei medici: entrambi devono curare i propri assistiti trovando il bilanciamento ottimale tra costo ed efficacia e sicurezza della terapia.

Alla ricerca di nuovo equilibrio

Se lo switch non è più una eccezione, ma una regola paritetica ed antitetica alla continuità terapeutica, giustamente il T.A.R. si preoccupa di porre delle cautele, proprio per evitare che l’affermazione appena posta finisca per impedire la funzionalità stessa della continuità terapeutica.

La ricerca del nuovo equilibrio passa per la condivisione delle ragioni, giuridiche e scientifiche, che la Regione Piemonte aveva indicato nelle proprie linee guida: la limitazione dello switch al paziente che, nella valutazione del medico prescrittore, abbia già dato buona risposta clinica e questa risulti stabilizzata.

Questa scelta non è illogica né contraria alla libertà prescrittiva del medico. Anzi, si inserisce in continuità con essa, perché rimette alla valutazione del clinico l’accertamento circa la sussistenza delle condizioni per poter praticare un eventuale switch.

Continuità terapeutica e switch sono ora due regole generali con pari dignità di fronte alla scelta del medico

In tal senso, per comprendere appieno questo nuovo punto di equilibrio è centrale la constatazione che il collegio piemontese compie sulla necessità di riconoscere alle Regioni la possibilità di adottare misure per sostenere la prescrizione dei biosimilari, anche rispetto a pazienti non naïve, al fine di salvaguardare la finanza regionale e la salute dei pazienti.

Temi di discussione per il futuro

La sentenza merita apprezzamento e condivisione. Al tempo stesso, apre una serie di ulteriori interrogativi, che dovranno inevitabilmente essere affrontati e risolti attraverso la maturazione di questa nuova fase giurisprudenziale.

Certamente, uno di questi temi è la definizione stessa di paziente naïve, tenuto conto che le terapie in cui sono impiegati farmaci biotecnologici hanno varia durata e che il paziente naïve non è soltanto quello che non si è mai sottoposto prima ad un trattamento con un farmaco a base di quel principio attivo ma anche quello che, pur avendo iniziato la terapia con un dato farmaco, l’abbia conclusa, o quantomeno ne abbia conclusa una sua fase, e sia decorso un tempo sufficiente per il cosiddetto wash-out.

Ancora, si porrà in futuro la questione se le affermazioni cui qui si è data adesione saranno estensibili anche al rapporto tra biosimilare e biosimilare, e non soltanto tra originatore e biosimilare. La soluzione affermativa, che apparentemente può sembrare scontata, lo è meno ad un esame più attento, se si considera che ciascun biosimilare è tale perché in fase di registrazione sono stati addotti gli studi comparativi con il medicinale di riferimento, che è l’originatore, ma non è detto che la similarità di due farmaci verso uno stesso originatore si possa automaticamente estendere, per proprietà transitiva, ai due biosimilari tra loro.

Forti della consapevolezza acquisita dalla sentenza del T.A.R. piemontese, ed appurato che è maturo il tempo perché i giudici ritornino con approccio nuovamente innovativo sulla disciplina dei biosimilari, aspettiamo fiduciosi le successive azioni e reazioni, anche a partire dal secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari.

Il mercato italiano dei biosimilari tra governance e deregulation

Intervista a Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma)

Il mercato dei farmaci biosimilari può rappresentare un’opportunità decisiva per i sistemi sanitari nazionali, utile a sciogliere il rebus della sostenibilità che costituisce una sfida cruciale. Se da una parte, anche in Italia, la prescrizione dei biosimilari si sta sempre più diffondendo, rimangono degli aspetti di criticità, che abbiamo inteso esplorare con il Professor Pierluigi Navarra, Direttore dell’Istituto di Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il settore dei biosimilari in Italia è in costante aumento, anche se la loro diffusione non è uniforme in tutte le Regioni: secondo lei, ci sono delle peculiarità della situazione italiana, anche rispetto all’Unione europea?

C’è una differenza importante fra l’Italia e altri paesi europei di riferimento, come la Francia o la Germania: in questi paesi le autorità nazionali hanno provveduto in maniera molto precoce a stabilire delle regole – la cosiddetta “governance” – che di fatto hanno contribuito a guidare e agevolare l’ingresso dei biosimilari nel mercato, consentendo di raggiungere quote di consumo più elevate rispetto all’Italia. In Italia questo momento iniziale di governance è mancato e, secondo me, continua a mancare.

I provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi anni, per esempio con la Legge di Bilancio del 2017, hanno contribuito a migliorare la situazione di mancata governance e hanno influito in modo significativo sul mercato, ad esempio per instaurare un clima di reale concorrenza o per generare gli auspicati risparmi sulla spesa farmaceutica?

A parere mio, e anche secondo altri esperti del settore, le norme inserite nella Legge di Bilancio 2017 per favorire la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di farmaci biotecnologici a brevetto scaduto, laddove siano già presenti sul mercato i relativi biosimilari, sono state piuttosto controproducenti ai fini di una governance di questi farmaci. Evidentemente, quelle norme erano nate dall’esigenza fortemente sentita di predisporre delle regole per regolare i flussi e apportare dei miglioramenti organizzativi, ma sono risultate divergenti rispetto alle regole complessive che guidano le gare d’asta nel settore della sanità pubblica. Un altro aspetto della Legge di Bilancio 2017 che si è rivelato problematico era quello riguardante la norma sulla prescrizione dei biosimilari. Mi spiego con un esempio: in alcune Regioni sono state fissate delle quote di consumo per i biosimilari in maniera tale da assicurare che una parte di mercato e di prescrizioni venisse coperta da questi farmaci; in questo caso tali norme regionale sono andate direttamente a confliggere con la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2017 relativa alla libertà di prescrizione. Insomma, in Italia è tuttora mancante una governance complessiva e coerente tra i diversi livelli dello Stato, con il Governo centrale e le Regioni che a volte introducono norme contraddittorie tra di loro; in questo scenario, anche il recentissimo secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari – che pure contiene un messaggio molto “tranquillizzante” ai medici prescrittori relativamente alla intercambiabilità fra originatori e biosimilari – rischia di rimanere un coraggioso documento di indirizzo, tuttavia con scarso impatto sugli orientamenti prescrittivi “a valle”, se non supportato da un coerente substrato normativo, possibilmente da inserire in una prossima Legge di Bilancio a valenza nazionale. Sarà in ogni caso interessante cercare di capire – tramite l’analisi dei consumi – se la pubblicazione di questo secondo Position Paper sarà stata di per sé in grado di modificare l’attuale trend di impiego dei biosimilari nel futuro a breve-medio termine.

Recentemente il TAR del Piemonte ha pronunciato una sentenza a favore delle Linee di indirizzo emanate dalla Regione Piemonte sull’utilizzo dei biosimilari nelle patologie dermatologiche. Lei che ne pensa?

Questo rappresenta senz’altro un caso emblematico della situazione italiana: in mancanza di una governance coerente tra Stato e Regioni, la politica del farmaco viene decisa dai magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali. Con tutto il rispetto per queste figure, dotate di una altissima qualificazione, tale situazione ci espone però almeno ad un rischio, correlato all’evenienza che TAR di diverse Regioni possano pronunciarsi in maniera diversa su uno stesso argomento, andando a stabilire precedenti giurisprudenziali che finiscono per aumentare la confusione. Perché chi vorrà appoggiare una determinata politica di controllo delle quote destinate ai biosimilari citerà sentenze che sono andate in una direzione, mentre chi vorrà sostenere una politica differente potrà citare sentenze che sono andate in un’altra direzione…

Entro il 2020 usciranno dalla copertura brevettuale ben 12 farmaci biologici e potranno essere quindi autorizzati al commercio i relativi biosimilari. A suo parere, quali potrebbero essere le misure da mettere in atto per cogliere le opportunità di questo momento?

Nei prossimi anni ci sarà una rilevante curva di crescita del numero di principi attivi che usciranno dalla copertura brevettuale. Un fenomeno del genere si è già verificato nel decennio scorso in relazione ai farmaci generici e io penso che sia proprio da quella esperienza che si debba trarre una lezione per cogliere al meglio le opportunità, sia di risparmio della spesa farmaceutica pubblica, sia di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Per i generici il picco di molecole uscite da copertura brevettuale si è verificato tra il 2007 e il 2009; successivamente c’è stato un calo e ora siamo in una fase in cui sono ormai pochi i farmaci di sintesi chimica che vanno fuori dalla copertura brevettuale ogni anno. Negli anni a partire dal 2002, quando il fenomeno dei generici iniziò ad affacciarsi anche in Italia, fu predisposto un insieme di regole per governare il sistema. Quelle regole prescrittive e di pricing furono molto discusse all’epoca ma si rivelarono fondamentali perché i risparmi che il SSN poté ottenere applicando le normative sui generici consentirono al sistema di mantenere un equilibrio. Infatti, in quegli anni, il consumo di farmaci continuò paradossalmente ad aumentare, ma la spesa farmaceutica complessiva (territoriale e ospedaliera) si mantenne entro i tetti prefissati, su un plateau. Ovviamente nel caso dei biosimilari le regole non potrebbero essere le stesse dei generici, perché le situazioni non sono sovrapponibili, ma poter contare su regole certe che guidino i processi sarebbe di vitale importanza per poter trarre il massimo profitto dalla perdita di copertura brevettuale di una serie di farmaci biotecnologici, nei prossimi 5-6 anni. Al momento noi ci troviamo in una fase di incertezza: sappiamo che potrebbero generarsi dei risparmi ma non siamo in grado di quantificarli chiaramente e, in mancanza di regole certe, la situazione sarà piuttosto difficile da pilotare.

Quindi, a suo giudizio, sui farmaci generici il sistema ha funzionato? C’è stata una sorta di “lavoro preparatorio” anche a livello normativo che invece, per i biosimilari, non sta avvenendo?

Per i farmaci biosimilari io non vedo questa fase preparatoria a livello normativo. Sicuramente, per i farmaci generici la situazione era più semplice perché si potevano predisporre, così come è stato fatto, dei meccanismi di sostituzione automatica da applicare direttamente nella farmacia territoriale, lasciando comunque al medico prescrittore la possibilità di indicare l’impiego del farmaco branded anziché il generico laddove lo ritenesse necessario. È stato quindi elaborato un meccanismo che rappresentava un buon compromesso tra esigenze diverse, tant’è che anche i farmaci branded comunque hanno mantenuto quote di mercato interessanti. C’è stato spazio per tutti e c’è stata la possibilità per il SSN di generare dei risparmi che erano addirittura quantizzabili in maniera precisa, anno per anno. Questi sono gli aspetti che, secondo me, meritano una riflessione per capire come poter innescare una simile reazione positiva anche con i farmaci biosimilari.

E in conclusione vorrei formulare un auspicio, dato anche il momento post-elettorale che viviamo: negli ultimi anni abbiamo assistito ad una contrapposizione abbastanza marcata tra le proposte di governance avanzate dal Governo centrale e da AIFA da una parte, e dal comparto regionale dall’altra, con una mancanza di dialogo efficace che, in ultima analisi, si è tradotta in un danno per il sistema. Ora speriamo che, con il cambiamento dello scenario politico, questo tipo di frattura registrato negli ultimi anni si possa ricomporre.

L’Agenzia Italiana del Farmaco presenta il Secondo Position Paper sui Biosimilari

Il 27 marzo 2018 è stato presentato ufficialmente il Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari. Un passo importante e atteso, frutto di lungo lavoro di revisione e aggiornamento del Primo Position Paper, risalente al 2013. Tale revisione è stata condotta anche tramite una consultazione pubblica che, nel corso degli anni, ha coinvolto Società scientifiche, Commissioni regionali, Aziende ospedaliere, Industrie farmaceutiche ma anche Associazioni di pazienti e della società civile.

Un pubblico numeroso di operatori del settore (clinici, figure delle istituzioni e rappresentanti di pazienti) ha partecipato all’incontro dal titolo “Accesso alle terapie con farmaci biologici: i fenomeni di sottotrattamento e le opportunità offerte dai biosimilari”, nel corso del quale Mario Melazzini, Direttore Generale dell’AIFA, e Simona Montilla, Dirigente del Centro studi AIFA, hanno esposto gli obiettivi e le novità di questo Secondo Position Paper. Per rendere conto del contesto e analizzare il possibile sottoutilizzo dei farmaci biologici nella prassi clinica, Luca Minotti, Partner di Ernst&Young per il settore Life Sciences, ha illustrato i risultati di un’indagine condotta per l’Italian Biosimilars Group.

Erano inoltre previsti una serie di Tavoli di lavoro tematici, organizzati da AIFA; oltre a un Tavolo dedicato alle “Opportunità e sfide” sui biosimilari, i diversi esperti sono stati riuniti in Tavoli dedicati alle aree cliniche della Reumatologia, della Gastroenterologia, della Dermatologia e dell’Oncologia.

Un nuovo impegno a tutela della salute dei cittadini

La giornata ha preso il via con l’intervento introduttivo del Direttore Melazzini, che ha ricordato come il 2018 rappresenti un anno di anniversari importanti per la sanità italiana: ricorrono infatti i 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) e i 15 anni dell’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Legge 24 novembre 2003, n.326). Queste date testimoniano l’impegno a favore dei cittadini e dei pazienti, sancito anche dall’articolo 32 della Costituzione italiana, e che viene rinnovato con la pubblicazione del Secondo Position Paper sui biosimilari.

Il Professor Melazzini ha sottolineato come uno dei doveri dell’AIFA sia quello di garantire a tutti i pazienti l’accesso alle cure e pertanto, in un ambito di costante aumento della spesa sanitaria, sia necessario affrontare il tema della sostenibilità del sistema. In quest’ottica, con l’utilizzo dei biosimilari si può fornire un’opzione terapeutica valida e l’accesso a terapie ad alto costo ad un numero maggiore di pazienti. I biosimilari rappresentano inoltre, per il mercato, un elemento di concorrenza che può contribuire al governo della spesa, con la riduzione dei costi non solo sanitari ma anche sociali. In base al Rapporto OSMED 2016, importanti farmaci biologici e biosimilari (come ad esempio trastuzumab, bevacizumab, rituximab, infliximab, adalimumab ed etanercept) figurano tra i primi 30 principi attivi nella spesa regionale per medicinali erogati sia in assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale sia in distribuzione diretta e per conto. Secondo Melazzini, il dibattito sul tema dei biosimilari può costituire un utile esercizio anche in relazione all’ambito dei farmaci innovativi, in quanto si tratta di un’allocazione di risorse importante con notevoli ricadute sulla pratica clinica e un possibile recupero di risorse per il sistema sanitario.

«L’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento»

Quindi si è passati a presentare nel dettaglio il nuovo Position Paper, che si pone l’obiettivo principale di «fornire agli operatori sanitari e ai cittadini informazioni chiare, trasparenti e convalidate sui medicinali biosimilari», in particolare su 3 aspetti: la definizione dei medicinali biologici e biosimilari, le normative regolatorie vigenti nella UE e il ruolo dei biosimilari nella sostenibilità economica del SSN.

Per la definizione di medicinale biologico il Position Paper fa riferimento a quella elaborata dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha svolto un ruolo di avanguardia nel processo di regolamentazione del processo di autorizzazione dei biosimilari e garantisce un altissimo livello di valutazione pre-immissione in commercio e di monitoraggio post-marketing. Inoltre si sottolineano le caratteristiche che differenziano i farmaci biologici dalle molecole di sintesi chimica, come la dimensione molecolare, la complessità strutturale, il procedimento di derivazione da sistemi diversi. Per tutti questi aspetti, si può affermare che, nel caso dei farmaci biologici, «il prodotto è il processo». Anche per la definizione di medicinale biosimilare si rimanda alla legislazione dell’Unione europea che ha affrontato l’argomento in diversi documenti, a partire dal 2001, fino all’elaborazione di due importanti pubblicazioni nel 2017, una rivolta agli operatori sanitari (“Guida informativa sui medicinali biosimilari”) e una rivolta ai pazienti (Documento di Consenso: “Cosa c’è da sapere riguardo ai Medicinali Biosimilari”). In sintesi, il Position Paper afferma che «un biosimilare e il suo prodotto di riferimento, essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia».

Il Direttore Melazzini ha introdotto quindi il tema principale, cioè la posizione di AIFA sui biosimilari come alternativa ai prodotti originatori che, rispetto ai Documenti precedenti (Primo Position Paper del 2013 e Secondo Concept Paper del 2016), fa registrare alcune significative differenze.

Innanzitutto, si conferma che «i medicinali biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti». Nei Documenti precedenti, questa affermazione era seguita da una frase che ribadiva una differenza fondamentale rispetto ai generici, escludendo «la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica» (2013) o, più semplicemente, «la sostituibilità automatica» (2016). Inoltre, nel 2013, si specificava anche che l’AIFA aveva deciso di «non includere i medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti equivalenti». Nel Secondo Position Paper, queste limitazioni vengono eliminate, lasciando scorgere un indizio di cambiamenti ancora maggiori.

«I biosimilari sono uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute»

Fondamentale è sempre il ruolo del medico («la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore»), che viene investito anche di un nuovo compito, rispetto ai Documenti precedenti: «contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso dei biosimilari».

Quindi, con un richiamo alle normative UE e alle garanzie costituite dalle procedure EMA, si introduce il concetto più innovativo del nuovo Position Paper: «Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento». Viene dunque affermata l’intercambiabilità tra farmaco originatore e biosimilare, che finora non era prevista dalle normative italiane e dell’Unione europea. Giova forse ricordare qui che con intercambiabilità si intende la «pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa o con l’accordo del medico prescrittore». Mentre con sostituibilità si intende la «pratica di sostituire un farmaco con un altro farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il paziente, che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione e sia bioequivalente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi di biodisponibilità». La sostituibilità automatica rimane un elemento caratterizzante degli equivalenti, e riguarda la facoltà del farmacista di dispensare il generico senza consultare il medico prescrittore.

Un’ulteriore novità sostanziale riguarda i pazienti da indirizzare a trattamento con biosimilari. Nel Position Paper 2013 si specificava che i biosimilari fossero «da preferire, qualora costituiscano un vantaggio economico, in particolare per il trattamento dei soggetti “naïve” (che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo)». Anche questa limitazione decade, nel nuovo Position Paper, che afferma come l’intercambiabilità tra originator e biosimilare «vale tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura». Un nuovo elemento a supporto dello switch terapeutico, che costituisce un argomento molto dibattuto dai clinici e dalle istituzioni e, recentemente, anche al centro di pronunce giurisprudenziali.

In conclusione del suo intervento, il Direttore Melazzini ha definito i biosimilari come «uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute, perché costituiscono un’opzione terapeutica a costo inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)».

Il quadro scientifico regolatorio in Italia e nell’Unione europea

La presentazione del nuovo Position Paper è proseguita con la Dottoressa Montilla che ha affrontato il tema del quadro scientifico-regolatorio dei farmaci biosimilari, analizzando il processo di autorizzazione che, come abbiamo accennato, ha visto l’Unione europea come «pioniera nel definire un corpus regolatorio, robusto e di alto livello scientifico». Montilla ha illustrato in sintesi i diversi step del processo autorizzativo e i criteri richiesti per gli studi di confronto necessari, ricordando come l’EMA abbia messo a punto diverse linee guida dedicate all’approvazione dei biosimilari, da quelle più generali, a quelle specifiche per il singolo prodotto (ad esempio insulina, somatropina, epoetine), a quelle riguardanti aspetti peculiari dei biosimilari come l’esercizio di comparabilità e l’immunogenicità.

Quindi la Dottoressa Montilla ha presentato il tema dell’estrapolazione delle indicazioni terapeutiche, evidenziando le differenze rispetto al precedente Position Paper: se nel 2013 si diceva che «il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’EMA stabilisce caso per caso se le indicazioni multiple possano essere estrapolate sulla base delle evidenze scientifiche derivanti da un esercizio di comparabilità approfondita e in conformità ad opportune giustificazioni scientifiche», il nuovo Position Paper specifica che la valutazione del CHMP deve avvenire non solo «caso per caso» ma anche «preventivamente» e che «tale estrapolazione non è automatica». Inoltre l’AIFA sottolinea come questa pratica rappresenti «un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici, sia nel caso di importanti variazioni nei processi di produzione, sia nel caso dell’immissione in commercio di nuove formulazioni dello stesso farmaco biotecnologico». Questo discorso si collega alle peculiarità del processo produttivo dei farmaci biologici che comportano l’unicità del prodotto («il prodotto è il processo»), con differenze variabili da un laboratorio ad un altro. Ad esempio, come riportato nel Position Paper, nel caso di trastuzumab sottocute, già in passato è stato richiesto di condurre studi clinici per estrapolare l’indicazione di trastuzumab endovena nel carcinoma mammario (e non si trattava di un’estrapolazione del biosimilare).

«L’estrapolazione è un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici»

Un altro cambiamento rispetto al precedente Position Paper riguarda le modalità di inserimento dei biosimilari nell’elenco delle specialità erogabili a carico del SSN ai sensi della Legge n. 648/96. In particolare, si specifica che «affinché un farmaco possa essere inserito in tale elenco – e sia dunque a carico del SSN» debbano essere «disponibili adeguati dati di sicurezza ed efficacia raccolti in studi clinici almeno di fase II e, se del caso, che siano posti in essere idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti». Inoltre si precisa che «lo stesso requisito di presenza di studi clinici adeguati almeno di fase II si applica anche per i farmaci impiegati per una indicazione off-label in presenza di alternative terapeutiche autorizzate, ma più onerose per il SSN». L’utilizzo dei farmaci biologici e biosimilari in off-label viene affrontato in maniera molto dettagliata, innanzitutto confermando la possibilità che anche i biologici possano essere utilizzati in off-label e quindi chiamando in causa la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA che deve verificare «caso per caso» il possibile inserimento nell’elenco relativo alla Legge n. 648/96 di un biosimilare il cui originator è già presente in tale elenco. Tale inserimento non risulta automatico e dipende pertanto dalla CTS «che si riserva la possibilità di esprimere il proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione». In quest’ottica, il Position Paper ricorda i recenti Criteri generali elaborati dalla CTS per procedere a questo tipo di valutazione, le cui basi rimangono le Linee guida EMA per le indicazioni autorizzate: in particolare si richiama la necessità di individuare «tutti gli elementi del comparability exercise riguardanti qualità, preclinica e clinica contenuti nell’EPAR (European Public Assessment Report)» dell’EMA; valutare «se il meccanismo d’azione del farmaco nell’indicazione autorizzata e rimborsata ai sensi della legge n.648/96 sia riconducibile o meno a caratteristiche della molecola diverse da quelle valutate e approvate nel comparability exercise»; se esistono «safety concerns» per l’indicazione richiesta. In ultimo, si specifica che, per farmaci particolari, può essere richiesta la presenza di studi bridging.

L’analisi del quadro normativo è stata quindi completata dalla dottoressa Montilla con la presentazione delle procedure di farmacovigilanza previste a livello italiano e a livello europeo per i farmaci biologici e biosimilari: il Piano di monitoraggio intensivo predisposto da AIFA (contrassegnato dal triangolo equilatero rovesciato riportato sul foglietto illustrativo e sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) e il Risk Management Plan richiesto da EMA. Inoltre è stata anche ricordata la procedura di prezzo e rimborso stabilita per il nostro Paese: in base alla Delibera CIPE del 1° febbraio 2001, per tutti i biologici e i biosimilari, così come per gli altri farmaci rimborsabili, viene condotta da AIFA una negoziazione del prezzo con l’azienda produttrice. Nel caso dei generici e dei biosimilari il Decreto 4 aprile 2013 del Ministero della Salute (il cosiddetto “Decreto scaglioni”) prevede la riduzione di prezzo di almeno il 20%, rispetto al prezzo del farmaco originatore.

L’inserimento dei biosimilari nell’elenco della Legge n. 648/96 è verificato «caso per caso» dalla CTS di AIFA

In ultimo, la dottoressa Montilla è tornata sul tema dell’intercambiabilità per tracciare il trend a livello europeo: se da una parte l’EMA si concentra sulle procedure di immissione al commercio dei biologici e dei biosimilari senza fornire indicazioni sul possibile switch, dall’altra le decisioni di alcuni paesi europei, come Francia, Germania, Finlandia e Portogallo, considerano i biosimilari intercambiabili con gli originator, pur sottolineando la necessità di una corretta informazione del paziente e di un costante monitoraggio della terapia. Il Secondo Position Paper AIFA sembra quindi seguire questo trend.

L’analisi del sottotrattamento da biologico

L’incontro del 27 marzo ha anche fornito dati interessanti sulla pratica clinica legata alle terapie biologiche in Italia, grazie alla presentazione dell’analisi condotta da Ernst&Young per l’Italian Biosimilars Group con l’obiettivo di indagare i possibili fenomeni di sottotrattamento da biologico.

Lo studio, illustrato da Luca Minotti, è stato effettuato su 11 patologie per le quali sono già disponibili anche i biosimilari: psoriasi, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, artrite reumatoide, malattia di Crohn, colite ulcerosa, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, carcinoma mammario, tumore al colon retto e melanoma metastatico. Per ogni patologia sono stati confrontati i dati relativi ai pazienti eleggibili al trattamento con la terapia biologica (in base alle evidenze di letteratura, alle linee guida e alla pratica clinica) e i dati dei pazienti che risultano trattati con i biologici (in base ai dati di mercato IQVIA): l’eventuale differenza riscontrata è stata considerata come condizione di sottotrattamento per la singola patologia.

Nonostante la variabilità dei dati tra le diverse patologie considerate, i risultati complessivi hanno evidenziato che in Italia circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica (con un range da 100.000 a 300.000 pazienti).

In particolare, Minotti ha riportato i numeri relativi ad alcune patologie: per la psoriasi, il range di pazienti eleggibili al trattamento è molto ampio e risente di una importante differenza tra quanto risulta dalla letteratura (200.000 pazienti eleggibili) e il dato riportato dall’esperto (50.000 pazienti eleggibili); di conseguenza, poiché i pazienti in trattamento risultano essere 16.000, il dato dei sottotrattati varia da 184.000 a 34.000. Per l’artrite psoriasica, i pazienti eleggibili sono tra 34.500 e 48.000 e i pazienti trattati sono 24.000, il sottotrattamento riguarda quindi tra 10.500 e 24.000 pazienti. Per la spondilite anchilosante, i pazienti eleggibili sono 29.000, 9.000 sono i trattati e 20.000 i sottotrattati. Per l’artrite reumatoide, i pazienti eleggibili sono 43.000-58.000, con 38.000 trattati e un numero di sottotrattati variabile tra 5.000 e 20.000. Per la malattia di Crohn, i pazienti eleggibili sono 29.000, con 11.000 trattati e 18.000 sottotrattati. Per la colite ulcerosa, i pazienti eleggibili sono compresi tra 15.000 e 49.000, con 8.000 trattati e un numero di sottotrattati compreso tra 7.000 e 41.000.

Circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica

La situazione delle patologie oncoematologiche è risultata peculiare rispetto alle altre in quanto, secondo il parere degli esperti interpellati nel corso dello studio, i pazienti potenzialmente eleggibili vengono trattati con la terapia biologica senza limitazioni di accesso, probabilmente anche in relazione alla gravità della malattia. Come sottolineato da Minotti, quest’area sembra necessitare di ulteriori approfondimenti per una comprensione migliore del fenomeno.

La discussione dei Tavoli tematici

I risultati dell’analisi di Ernst&Young hanno fornito anche lo spunto di partenza per la discussione dei Tavoli di lavoro tematici, che si è svolta nel pomeriggio e ha fatto emergere significative indicazioni degli esperti coinvolti.

Innanzitutto, è stato evidenziato che, nell’analisi di dati di trattamento (e relativo sottotrattamento) è necessario stratificare i pazienti considerando anche le diverse linee terapeutiche.

In generale, in tutte le aree terapeutiche, è stato segnalato un gap informativo, con la richiesta di implementare flussi amministrativi regionali e nazionali in grado di monitorare non solo l’appropriatezza ma anche la governance della spesa. Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) sono stati individuati dai partecipanti ai Tavoli come utili strumenti di analisi e incentivo al corretto utilizzo.

I Tavoli tematici

Opportunità e sfide: AIFA all’ascolto sui biosimilari

Facilitatori:

Patrizia Popoli (Istituto Superiore di Sanità – Presidente CTS AIFA), Armando Genazzani (Università Piemonte Orientale – Membro CTS AIFA)

Partecipanti:

Tonino Aceti (Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato e Responsabile Nazionale CnAMC di Cittadinanzattiva), Giordano Beretta (Presidente Eletto Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM), Luisa Brogonzoli (Fondazione The Bridge), Mauro Galeazzi (Presidente Società Italiana Reumatologia – SIR), Antonio Gasbarrini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma), Loredano Giorni (Regione Piemonte), Massimo Morosetti (Ospedale Giovan Battista Grassi, Roma), Alessandro Mostaccio (Segretario Generale Movimento Consumatori), Carmine Pinto (UOC Oncologia Medica IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia), Luca Minotti (Ernst & Young), Ida Fortino (AIFA)

Area clinica Reumatologia

Facilitatori:

Guido Valesini (Società Italiana Reumatologia – SIR)

Partecipanti:

Antonella Celano (Presidente Associazione nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMAR), Roberto Gorla (AO Spedali Civili di Brescia), Carlo Maurizio Montecucco (Collegio dei Presidenti Emeriti Società Italiana Reumatologia – SIR), Giuseppe Nocita (SUMAI), Stefano Stisi (Presidente Collegio Reumatologi Italiani – CREI), Silvia Tonolo (Presidente Associazione nazionale Malati Reumatici ONLUS – ANMAR), Francesca Tosolini (Regione Friuli Venezia Giulia), Francesco Deligios (Ernst & Young), Simona Montilla (AIFA)

Area clinica Gastroenterologia

Facilitatori:

Silvio Danese (Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Humanitas, Rozzano)

Partecipanti:

Domenico Alvaro (Presidente Società Italiana Gastroenterologia, SIGE), Alessandro Armuzzi (Segretario Generale di IGIBD), Marco Cedola (SUMAI), Salvatore Leone (Direttore Generale AMICI Onlus), Massimo Medaglia (Regione Lombardia), Ambrogio Orlando (AO Ospedali Riuniti Villa Sofia, Palermo), Chiara Fattore (Ernst & Young), Federica Mammarella (AIFA)

Area clinica Dermatologia

Facilitatori:

Luca Bianchi (UOC Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Roma)

Partecipanti:

Anna Arcieri (SUMAI), Paolo Gisondi (Università degli Studi di Verona), Lorella Lombardozzi (Regione Lazio), Mara Maccarone (Presidente Associazione per la Difesa degli Psoriasici- ADIPSO), Luigi Naldi (AO Ospedali Riuniti di Bergamo), Chiara Vassallo (Ernst & Young), Sandra Petraglia (AIFA)

Area clinica Oncologia

Facilitatori:

Stefania Gori (Presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM)

Partecipanti:

Francesco De Lorenzo (Presidente Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia- FAVO), Rosaria Iardino (Fondazione The Bridge), Giovanni Poles (SUMAI), Fabrizio Nicolis (Presidente Fondazione AIOM), Alessandro Rambaldi (AO Papa Giovanni XXIII, Bergamo), Fausto Roila (Consigliere Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri – CIPOMO), Giovanna Scroccaro (Regione Veneto), Edoardo Marco Di Cicco (Ernst & Young), Odoardo Maria Olimpieri (AIFA)

Tra i motivi di sottotrattamento, sono stati riportati la mancata applicazione delle linee guida, la carenza di percorsi per la presa in carico del paziente, la bassa affluenza dei pazienti ai centri prescrittori, la mancanza di reti territoriali adeguate. È interessante notare come spesso siano state indicate motivazioni legate soprattutto all’organizzazione aziendale e non solo ai costi dei farmaci.

Soprattutto dermatologi e gastroenterologi, ma anche reumatologi, hanno evidenziato come la percezione del farmaco biologico da parte del paziente giochi un ruolo molto importante nel trattamento e nella compliance, prima ancora di essere implicato in possibili switch: spesso i pazienti sono riluttanti ad intraprendere una terapia sistemica per curare una patologia apparentemente solo locale (ad esempio la psoriasi) oppure considerano il biologico come una terapia “sperimentale” o speciale, che incute timore e viene rifiutata. Da parte dei dermatologi è stata inoltre sollevata l’esigenza di poter disporre di un codice di esenzione come patologia cronica per la psoriasi di grado moderato/grave. I reumatologi hanno invece segnalato il problema dei lunghi tempi delle liste d’attesa, che si correla con il ridotto numero di specialisti.

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative per il futuro, i suggerimenti si sono indirizzati verso la semplificazione dell’accesso alle terapie, con percorsi di presa in carico del paziente più efficienti, un maggiore coinvolgimento del paziente e del Medico di Medicina Generale, un migliore supporto alle farmacie territoriali.

Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA come strumenti per contrastare il gap informativo

Ai Tavoli hanno partecipato anche i rappresentati delle principali Associazioni di pazienti delle patologie trattate con biologici, che hanno fornito un contributo importante alla discussione sottolineando in particolare di avvertire forte il rischio di essere strumentalizzati, e di conseguenza di fare molto affidamento sui medici e sulle loro Società scientifiche per il ruolo di garante di una corretta informazione.

Infine, dai Tavoli tematici è emerso, come esigenza comune, l’auspicio ad attivare un dibattito condiviso sulla possibile destinazione delle risorse economiche recuperate grazie all’utilizzo dei farmaci biosiomilari e una costante collaborazione con le Regioni, tramite i flussi amministrativi e la pubblicazione di frequenti aggiornamenti sui dati raccolti.

Un auspicio accolto con entusiasmo dal Direttore Melazzini che, in conclusione di giornata, ha ribadito l’interesse di AIFA sul tema dei biosimilari, per le tante e complesse sfaccettature che presenta, e ha anticipato l’intenzione di mantenere in attività i Tavoli di discussione con incontri periodici ma anche di avviare una serie di progetti di ricerca indipendente condotti da AIFA per valutare la ricaduta dell’adozione dei biosimilari sul sistema, considerando anche i costi indiretti e sociali.

Fonte

Rettilinei e deviazioni sulla via dell’innovazione: il caso dei biosimilari

Se si volesse prestare fede agli studi di proiezione economica per la spesa sanitaria nei paesi industrializzati, nell’assunto prudenziale di una costante crescita economica e una espansione controllata dell’inflazione, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dovrebbe continuare ad aumentare fino a consumare, in una nazione come gli Stati Uniti, più di un quarto del PIL entro il 2065. Altre proiezioni, meno prudenti, ma forse più realistiche, ipotizzano addirittura il rapporto di un terzo o della metà. Non vi è alcun dubbio che, indipendentemente dai sistemi di finanziamento, non si può prescindere dalla massima attenzione al valore del denaro speso in relazione alla migliore assistenza possibile. Le semplici misure di contenimento dei costi non hanno ottenuto i risultati sperati; gli amministratori pubblici e i decisori di spesa dovrebbero essere profondamente interessati ad ottenere la migliore evidenza possibile nell’adottare tecnologia e nello stabilire rimborsi di prestazioni. La capacità di estrarre, sintetizzare ed esporre la migliore evidenza del rapporto di costo/efficacia di una intera gamma di interventi in Sanità, dalla valutazione di vecchi e nuovi dispositivi medici al costo della diagnostica fino all’impatto dell’introduzione di nuovi farmaci, è un requisito sempre più importante e probabilmente determinante nel decidere la futura sostenibilità dei nostri sistemi sanitari.

Lo sviluppo e la recente introduzione di una intera gamma di molecole collettivamente etichettate come “biosimilari” ma in grado di agire in quadri patologici molto vari e differenziati potrebbe essere oggi una efficace palestra per affinare e applicare a una realtà concreta i principi sommariamente esposti sopra, un’occasione per tutti i portatori di interesse e, soprattutto, una preziosa opportunità per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. Un medicinale biologico spesso è un farmaco che mima sostanze normalmente prodotte dall’organismo umano, come l’ormone della crescita, l’insulina e altri. Molti farmaci biologici hanno perso o stanno perdendo i relativi brevetti, quindi farmaci largamente diffusi potranno essere “copiati” e quindi riprodotti da altre aziende (con tutte le certificazioni del caso), ma a prezzi calmierati rispetto al farmaco “originale”. Queste “copie”, che prendono il nome di “farmaci biosimilari”, non hanno nulla a che fare con i cosiddetti generici. Un biosimilare è un farmaco con proprietà fisiche, chimiche e biologiche altamente simili ad un medicinale biologico già autorizzato (cosiddetto “medicinale di riferimento”). I principi attivi dei biosimilari sono macromolecole biologiche (soprattutto proteine), aspetto che li differenzia dai comuni farmaci generici a base di piccoli composti. La piccola variabilità molecolare e le complesse modalità produttive dell’utilizzo di microrganismi comportano un certo grado di microeterogeneità a livello di struttura chimica. Ciò li distingue dai normali farmaci generici e fa sì che i biosimilari non siano perfettamente equiparabili ai prodotti originatori. Proprio il termine “similare” sta a indicare che c’è una similitudine, e non l’esatta corrispondenza, che deve comunque ricadere all’interno di un range predefinito, da verificare in sede di controllo di qualità per il rilascio delle singole partite di prodotto. La microeterogeneità non altera il profilo di efficacia e sicurezza del biosimilare rispetto a quello dell’originale perché i microrganismi che producono questa tipologia di farmaci possono introdurre piccole modifiche a livello di composizione delle molecole.

L’Unione Europea ha regolamentato il processo di autorizzazione al commercio dei biosimilari attraverso l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), seguita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da molte Autorità regolatorie nazionali (USA, Canada, Australia e Giappone).

L’esperienza degli USA è come sempre istruttiva. Già nel 2010, l’approvazione del Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA) aveva cercato di favorire l’introduzione dei biosimilari con l’obiettivo prioritario di abbassare il prezzo dei farmaci biologici, a parità di effetto terapeutico e senza reazioni avverse, sulla scorta delle esperienze europee e del parere di analisti governativi e privati. I risultati, come ammette un editoriale comparso a inizio marzo sul New England Journal of Medicine, vengono definiti senza mezzi termini “deludenti”. In otto anni è stata introdotta solo la metà dei biosimilari originariamente previsti. Imputati per questo ritardo diversi fattori, in sé anche modesti (la varietà e numerosità delle molecole in gioco, la difficoltà a comprenderne l’equivalenza con l’originale, la complessità burocratica della regolamentazione FDA, il sistema di pagamento a rimborso, ecc.) che hanno però generato, sommandosi, un effetto additivo in grado di bloccare al momento un effettivo decollo di questa soluzione.

In Italia l’inserimento di un biosimilare nell’elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge n. 648/96 non è automatico, ma viene verificato caso per caso dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA. L’EMA ha raccomandato che la decisione prescrittiva del medicinale specifico – di riferimento o biosimilare – debba essere affidata solo a personale sanitario qualificato. L’iter regolatorio dei biosimilari non prevede per questi ultimi l’inserimento nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica da parte del farmacista, quindi la decisione di assumere uno o l’altro farmaco spetta solo ed esclusivamente al medico specialista. Potrebbero esservi indicazioni ed effetti collaterali leggermente differenti che rendono più indicato l’utilizzo di un farmaco rispetto all’altro. L’AIFA ribadisce che i biosimilari, oltre a costituire un’ulteriore opzione terapeutica, devono far considerare al Curante l’opportunità di acquisire, a parità di efficacia e sicurezza clinica, anche un significativo vantaggio economico.

Un biosimilare può essere designato come “intercambiabile” con il farmaco originator; questo vale sia per i pazienti naïve sia per quelli già in cura.

La sicurezza dei farmaci continua a essere attentamente monitorata anche dopo l’autorizzazione al commercio. La legge, in particolare, prevede che ogni azienda farmaceutica disponga un sistema di monitoraggio sulla sicurezza dei nuovi farmaci commercializzati.

I biosimilari possono essere uno strumento da collocare in un determinato contesto di scelta terapeutica e politica sanitaria, valutando la loro appropriatezza ed efficacia nel medio e lungo termine. Potrebbero diventare un contributo alla sostenibilità dei sistemi sanitari, se inseriti in un razionale di tipo strutturale e con modalità lenta e progressiva. Sono da considerare sicuramente una grande opportunità, purché il tutto avvenga senza forzature. Infatti, i biosimilari potrebbero liberare risorse che possono essere impiegate per portare avanti l’innovazione (da valutare se nell’ambito della stessa malattia per la quale viene utilizzato il biosimilare).

Secondo dati AIFA del 2014, l’aumento del ricorso ai biosimilari ha determinato la diminuzione del costo pro capite del trattamento con ormone della crescita ed epoetina alfa rispettivamente dell’11% e del 3%. Il Report dell’Italian Biosimilars Group pubblicato a dicembre 2017 ha confermato il consolidamento del mercato italiano dei farmaci biosimilari: nei primi nove mesi del 2017 le nove molecole in commercio hanno assorbito il 18% del loro mercato di riferimento (rappresentato da epoetine, filgrastim, somatropina, follitropina alfa, infliximab, insulina glargine, etanercept, e dal neo entrato rituximab) contro il 13% registrato nel 2016, per un totale di 7,07 milioni di unità di consumo a fronte dei 31,16 milioni di unità dei corrispondenti originator che controllano l’82% dello stesso mercato.

Occorrono però delle decisioni precise, degli adempimenti burocratici e delle norme che disciplinino e stabiliscano tutti i percorsi necessari per l’utilizzo e l’impiego di questi farmaci. In particolare sarebbe indispensabile (anche se problematico nell’attuale fase di frammentazione delle differenti realtà locali) pensare e costruire un preciso modello di gare regionali di acquisto, per eliminare o almeno provare a ridurre le notevoli, differenti regolamentazioni oggi presenti tra Regione e Regione, specialmente in tema di modalità di acquisizione, indirizzo e utilizzo dei farmaci biosimilari. Nello stesso tempo deve essere mantenuta in modo esplicito la libera scelta del medico sul farmaco da prescrivere, in base alle sue autonome valutazioni cliniche. Il medico è, oltre ogni polemica, la sola figura professionale in grado di valutare questo aspetto fondamentale nella gestione del paziente e della sua malattia. Va comunque sempre garantito il diritto alla continuità terapeutica del paziente, assicurando alla persona la possibilità di proseguire la cura già avviata, e nella quale ha trovato un complesso equilibrio che è sempre molto difficile e pericoloso alterare anche dal punto di vista emotivo. L’EMA e la Commissione Europea hanno pubblicato in maggio 2017 una Guida informativa sui medicinali biosimilari, sviluppata con il contributo di esperti scientifici degli Stati membri, con l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari informazioni di riferimento sull’uso di questi medicinali, sia sotto il profilo scientifico che regolatorio. Ad oggi sono 38 i biosimilari approvati, ed è il numero più elevato in tutto il mondo. Le evidenze raccolte in questi dieci anni di esperienza clinica dimostrano che i biosimilari approvati dall’EMA possono essere utilizzati in modo sicuro ed efficace in tutte le loro indicazioni, al pari degli altri medicinali biologici.

In Italia, la ricezione e la diffusa disponibilità dei biosimilari ha subito significativi ritardi, sostanzialmente dovuti ad una percezione non sempre positiva da parte dei medici e dei pazienti. La probabile spiegazione di tale percezione è da ricercarsi in un’informazione molto spesso superficiale e in alcuni casi distorta, che ha inevitabilmente condizionato classe medica e opinione pubblica. È prioritaria una formazione rivolta ai giovani medici, a partire preferibilmente già dalla formazione universitaria, per spiegare quale sia la reale efficacia e sicurezza dei farmaci biosimilari e, inoltre, il loro impatto farmaco-economico, che si ipotizza fondamentale per la attuale e futura sostenibilità di tutti i sistemi sanitari. Pensiamo che la classe medica possa e debba superare certe istintive diffidenze e provarne l’efficacia nella pratica clinica, unico mezzo per capire se funzionano e in che misura rispetto ai biologici di riferimento. Da parte delle aziende del settore occorre creare dei profili di informatori che abbiano una doppia valenza di ruolo: responsabili –da un lato – dell’accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato e – dall’ altro – dell’informazione medico-scientifica per un appropriato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici. Si tratta di una sfida – tutt’altro che semplice – che nessuna delle componenti del mondo sanitario può permettersi di evitare o sottovalutare, perché una efficace e convinta sinergia è la via maestra per arrivare a prospettive positive. Ai fini della sostenibilità del sistema, il percorso verso la razionalizzazione e il risparmio passa per un’alleanza forte e convintamente partecipata tra clinico e payer, perché è solo attraverso il consenso “convinto” del prescrittore che è possibile per il payer ottenere significativi risparmi. Differenti approcci orientati all’imposizione sono destinati a non raggiungere i risultati prefissati dal punto di vista economico, rischiando inoltre di compromettere disastrosamente gli outcome clinici. Riteniamo che in un ambito così complesso, dove è messa in gioco la libertà prescrittiva del medico, l’atteggiamento coercitivo sia inutile o peggio controproducente. Auspichiamo il maggiore spazio possibile alla disponibilità a diverse alternative terapeutiche senza arrivare mai allo switch obbligatorio per pazienti non naïve. Confidando sempre nella grande professionalità delle competenze coinvolte, e nel loro commitment per un’assistenza sanitaria efficace, equa e sostenibile.

Bibliografia di riferimento

Nel 2017 approvati in Europa 15 nuovi biosimilari

L’attenzione dell’Unione europea verso i farmaci biosimilari è aspetto noto a livello internazionale, ed è attestato dal sempre crescente numero di biosimilari che vengono approvati dalla Commissione europea su raccomandazione dell’EMA (European Medicines Agency) e del CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). Da gennaio a novembre 2017 sono stati autorizzati al commercio 15 nuovi biosimilari, corrispondenti a 6 diversi principi attivi: adalimumab, etanercept, insulina glargine, insulina lispro, rituximab e teriparatide. Di seguito ne riportiamo, in maniera molto sintetica, i dati principali.

Adalimumab è un anticorpo monoclonale che agisce sul fattore di necrosi tumorale alfa (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alfa) riducendone l’azione infiammatoria in diverse patologie autoimmuni. Nel corso del 2017 sono stati autorizzati quattro biosimilari di adalimumab (Amgevita, Cyltezo, Imraldi e Solymbic) che potranno però essere messi in commercio solo alla scadenza della copertura brevettuale del farmaco originatore Humira, prevista in Europa a fine 2018. Humira è stato approvato dall’EMA nel settembre 2003 con la sola indicazione terapeutica del trattamento dell’artrite reumatoide attiva ma è stato successivamente autorizzato anche per il trattamento di altre patologie infiammatorie autoimmuni, come l’artrite idiopatica giovanile, l’artrite psoriasica, la spondiloartrite assiale (compresa la spondilite anchilosante), la psoriasi a placche (anche pediatrica), la malattia di Crohn (anche pediatrica), la colite ulcerosa e uveite non infettiva. Nel 2015 inoltre l’EMA ha raccomandato l’utilizzo di Humira anche per il trattamento dell’idrosadenite suppurativa (o acne inversa) di grado da moderato a grave negli adulti e negli adolescenti. Per le indicazioni terapeutiche dei biosimilari approvati in UE, nella maggioranza dei casi corrispondenti a quelle approvate per l’originator, si rimanda alla consultazione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto disponibile sul sito dell’EMA. Humira è uno dei farmaci più venduti al mondo: secondo i dati della casa produttrice, nel 2016 le vendite a livello globale sono state di oltre 16 miliardi di dollari e per il terzo trimestre del 2017 si attestano a circa 4,7 miliardi, con un aumento di circa il 15%.

Principio attivo

Biosimilare (titolare autorizzazione in commercio)

Adalimumab (ATC: L04AB04)

Originator: Humira (AbbVie Ltd)

Scadenza brevetto in Europa: 2018

  • Amgevita (Amgen Europe B.V.)
  • Cyltezo (Boehringer Ingelheim International GmbH)
  • Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited-SBUK)
  • Solymbic (Amgen Europe B.V.)

Etanercept (ATC: L04AB01)

Originator: Enbrel (Pfizer Limited)

  • Erelzi (Sandoz GmbH)

Insulina glargine (ATC: A10AE04)

Originator: Lantus (sanofi-aventis Deutschland GmbH)

  • Lusduna (Merck Sharp & Dohme Limited)

Insulina lispro (ATC: A10AB04)

Originator: Humalog

(Eli Lilly Nederland B.V.)

  • Insulin lispro Sanofi (sanofi-aventis groupe)

Rituximab (ATC: L01XC02)

Originator: MabThera

(Roche Registration Ltd)

  • Blitzima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rituzena, in precedenza Tuxella (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rixathon (Sandoz GmbH)
  • Riximyo (Sandoz GmbH)
  • Truxima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Teriparatide (ATC: H05AA02)

Originator: Forsteo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Scadenza brevetto in Europa: 2019

  • Movymia (STADA Arzneimittel AG)
  • Terrosa (Gedeon Richter Plc.)

Biosimilari approvati in Europa nel 2017 e relativi farmaci originator

Fonte: EMA (ultima consultazione novembre 2017)

Come adalimumab, anche etanercept è un immunosoppressore e inibitore del TNF-alfa. A giugno 2017 è stato approvato il biosimilare Erelzi, con le stesse indicazioni del farmaco originator Enbrel (in commercio in Europa dal 2000): artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile e artrite psoriasica; spondiloartrite assiale (spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale non radiografica); psoriasi a placche, anche nei pazienti pediatrici, a partire dai 6 anni di età. Secondo il Rapporto OSMED sull’uso dei farmaci in Italia, nel 2016 adalimumab ed etanercept sono stati ai primi posti per l’incidenza sulla spesa dei medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto: un dato da tenere presente per valutare le nuove opportunità che potranno aprirsi in futuro nel mercato dei farmaci biologici e dei biosimilari.

Nel 2017 sono state autorizzate al commercio anche due nuove insuline: l’insulina glargine Lusduna, il cui farmaco originator è Lantus, e l’insulin lispro Sanofi, il cui farmaco originator è Humalog di Eli Lilly. In entrambi i casi le indicazioni terapeutiche del biosimilare sono le stesse del farmaco originator. Lusduna è stato autorizzato per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età; l’insulin lispro Sanofi per il trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell’omeostasi normale del glucosio ed è inoltre indicato nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito. L’introduzione sul mercato europeo e italiano del primo biosimilare dell’insulina glargine è del 2016 (commercializzato con il nome di Abasaglar da Eli Lilly) e secondo un’elaborazione del Centro Studi IBG (Italian Biosimilars Group) su dati QuintilesIMS i risultati nel primo semestre 2017 appaiono interessanti (15% del volume di mercato).

Sono ben 6 i biosimilari di rituximab approvati dall’EMA nel 2017: Blitzima, Ritemvia, Rituzena, Rixathon, Riximyo e Truxima. Il farmaco di riferimento è MabThera, un anticorpo monoclonale autorizzato al commercio dal 1998 per il trattamento di artrite reumatoide, granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica, leucemia linfatica cronica (LLC) e linfoma non-Hodgkin (LNH). In questo caso non tutti i biosimilari di MabThera hanno richiesto le stesse indicazioni terapeutiche dell’originator: ad esempio Blitzima e Rituzena non sono indicati per l’artrite reumatoide, Riximyo non ha l’indicazione per LCC e Ritemvia per LCC e artrite reumatoide. Nel 2016 rituximab ha generato un volume di vendite di 6,4 miliardi di euro e anche in Italia è stato ai primi posti della classifica dei farmaci a maggior incidenza sulla spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale, così come riportato dal Rapporto OSMED 2016.

Due sono invece i biosimilari approvati dall’EMA nel 2017 per il principio attivo teriparatide, un ricombinante sintetico dell’ormone umano paratiroideo (PTH) in commercio in Europa dal 2008 con il nome commerciale di Forsteo. Si tratta di Movymia e Terrosa, entrambi autorizzati al commercio con le stesse indicazioni del farmaco originator, cioè il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in post-menopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Tale indicazione vale anche in caso di osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica. Nel 2015 le vendite a livello globale di Forsteo sono state di oltre 1,3 miliardi di dollari. La copertura brevettuale di Forsteo sarà valida nell’Unione europea fino al 2019, pertanto i due biosimilari non potranno essere commercializzati prima di allora.

Ancora da registrare nel 2017 sono i pareri positivi del CHMP che hanno raccomandato alla Commissione Europea l’autorizzazione al commercio di due biosimilari per il principio attivo trastuzumab (Ontruzant e Herzuma) e uno per bevacizumab (Mvasi). In entrambi i casi si tratterebbe del primo biosimilare approvato per i farmaci originator corrispondenti, rispettivamente Herceptin (Roche) per il trattamento del carcinoma mammario e del carcinoma gastrico metastatico, e Avastin (Roche) per il trattamento del carcinoma metastatico mammario e del colon-retto. Herceptin e Avastin sono considerati dei blockbusters in quanto hanno fatto registrare complessivamente, negli USA, un volume di vendite di circa 5,6 miliardi di dollari nel 2016. L’impatto economico di questi due antitumorali si conferma anche in Italia: nell’ultimo Rapporto OSMED su dati 2016, trastuzumab e bevacizumab sono i medicinali che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale. La situazione brevettuale dei due farmaci originator è però diversa: per trastuzumab la copertura brevettuale è già scaduta, mentre per bevacizumab sarà attiva in Europa fino al 2022.

Fonte

European Medicines Agency (EMA). Biosimilars. European public assessment reports (EPAR).

Disponibile online su: www.ema.europa.eu