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L’approccio “value-based” come strumento per remunerare le tecnologie che massimizzano l’esito clinico

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Introduzione

È noto che il settore dei dispositivi medici (DM), a differenza di quello dei farmaci, è caratterizzato dalla scarsità dei dati di esito clinico e di costo-efficacia [1]. Infatti, mentre i farmaci, soprattutto quelli innovativi, vengono rimborsati applicando il cosiddetto “value-based pricing” [2,3], i dispositivi medici non sono sottoposti a tale criterio di contrattazione del prezzo [1]. Si ricorda che sono sempre più numerosi i paesi, europei (Inghilterra, Scozia, e recentemente Germania e Francia) ed extra-europei (Canada, Australia, Nuova Zelanda), che adottano il criterio del “value-based pricing”, quale modello decisionale per stabilire la rimborsabilità dei farmaci e anche dei dispositivi medici [2,3]. In estrema sintesi, l’approccio “value-based” si caratterizza perché il prezzo di rimborsabilità dell’intervento terapeutico in esame viene legato quantitativamente all’entità del beneficio clinico osservato negli studi clinici (il cosiddetto “valore” clinico).

In Italia, il procurement dei DM si basa generalmente sulla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l’assegnazione del punteggio riguardante l’offerta di prezzo (primo parametro) e di quello riguardante la qualità (secondo parametro) che viene calcolato tenendo conto delle qualità intrinseche dei singoli prodotti di uno stesso lotto di gara. Per qualità intrinseche si intendono soprattutto le caratteristiche tecniche del dispositivo, ma non la sua efficacia clinica. Proprio per questo, il beneficio clinico (leggasi: “value” secondo la terminologia anglosassone, ossia il valore terapeutico) non viene mai preso in considerazione come elemento prioritario ai fini dell’aggiudicazione del DM vincitore.

L’efficacia clinica e il valore terapeutico, invece, rappresentano un parametro importante anche nel campo dei DM, sia per decidere se rendere o meno disponibile il dispositivo nel SSN, sia per valutare comparativamente DM diversi tra loro, ma al tempo stesso caratterizzati da una sovrapponibilità terapeutica.

Si pone pertanto l’esigenza di intraprendere un percorso di acquisto dei DM che incorpori l’approccio “value-based”, e che quindi comprenda la valutazione del beneficio clinico [1]. Questo comporta il passaggio dalla fase attuale, nella quale il dispositivo medico è considerato come un “oggetto” dotato di certe caratteristiche tecniche, ad una fase nuova in cui il dispositivo medico è considerato come uno strumento che genera salute e che perciò determina un beneficio clinico.

In Italia, questo approccio può rappresentare un’innovazione profonda nel percorso di acquisto dei DM, e si possono utilizzare (per esprimere le informazioni di efficacia clinica) i tipici indicatori “evidence-based”, ormai largamente riconosciuti internazionalmente. Tra l’altro il concetto di procurement correlato al rapporto costo-efficacia è più volte richiamato anche nel nuovo codice sugli appalti (Decreto legislativo n. 50/2016) [4].

Da un punto di vista operativo l’applicazione dell’approccio “value-based” per l’acquisto dei DM può essere eseguita attraverso il calcolo dei seguenti parametri per ciascun dispositivo oggetto di gara:

  • il Net Monetary Benefit (NMB) [5-20];
  • il punteggio di gara legato alla qualità [16-20]:
  • il punteggio di gara dell’offerta economica.

Per quanto riguarda il NMB, esso utilizza parametri scientifici largamente utilizzati in campo biomedico e, in particolare, in campo farmacologico, i quali rappresentano tuttavia un’innovazione metodologica quando applicati al procurement dei DM in Italia.

Metodologia “value-based” e sua applicazione tramite Net Monetary Benefit (NMB)

Equazione 1

NMB per paziente = Valore soglia WTP × QALYs per paziente – Costo del trattamento per paziente

Il NMB è un parametro dell’analisi costo-efficacia e come tale valuta sia il costo che l’efficacia di un determinato intervento terapeutico [5,16-20].

Per ciascun dispositivo medico appartenente ad un determinato lotto di gara, il NMB viene calcolato usando l’equazione 1 [5,6].

Nella formula, le sigle hanno il seguente significato:

  • WTP (Willingness To Pay). Il valore della soglia WTP corrisponde a quanto viene riconosciuto a tale parametro a livello internazionale e/o nazionale; ad esempio, circa € 60.000 in Europa, $ 50.000 negli U.S. (da estendersi a $ 100.000 o addirittura fino a $ 200.000 e £ 20-30.000 nel Regno Unito.
  • QALYs (Quality-Adjusted Life Years). I QALYs [5-20] sono definiti come il prodotto del tempo trascorso (misurato in anni) per la cosiddetta “utilità” (la quale esprime la qualità della vita rilevata nei pazienti ed espressa su scala da 0 a 1). I QALYs per paziente devono essere coerenti con la prospettiva temporale prescelta che corrisponde alla durata dell’ipotetico follow-up del paziente. L’utilità può derivare da informazioni di letteratura oppure da misurazioni dirette eseguite sui singoli pazienti. I QALYs in genere si calcolano attraverso l’uso di modelli di simulazione, spesso improntati alla massima semplicità matematica.
  • Costo del trattamento per paziente. Si tratta di un parametro che dipende dalla prospettiva dell’analisi e che si caratterizza per i vari addendi da cui esso risulta essere composto (costo del prodotto più i restanti costi/risparmi eventualmente legati all’utilizzo del Dispositivo). Laddove le informazioni sui costi sono oggetto di discussione, è possibile usare, al loro posto, le tariffe (in particolare i DRG).

Componenti del Net Monetary Benefit

In riferimento allo schema riportato nella Figura 1, il beneficio (ovvero i QALYs convertiti in unità monetarie) sono raffigurati con la prima freccia a sinistra rivolta verso l’alto (valori algebricamente positivi); i costi assistenziali escluso il costo del DM sono raffigurati con la seconda freccia rivolta verso il basso (valori algebricamente negativi). Come meglio spiegato più avanti, nella operatività della gara si calcolano (separatamente) tanti valori di NMB quanti sono i dispositivi inclusi in nello specifico lotto (ad esempio, se 5 sono i DM da confrontare, 5 sono anche i valori di NMB che vengono calcolati). A questo proposito va osservato che il concetto di risparmio, utilizzato – come si sa – assai frequentemente nella valutazioni sulla spesa, non fa parte del calcolo dei singoli valori di NMB, ma emerge solo dopo aver completato tali calcoli. Il risparmio cioè emerge quando si eseguono i confronti ex post, rilevando ad esempio che il Dispositivo 1 determina un costo complessivo maggiore rispetto al costo complessivo del Dispositivo 2; solo in questa fase, essendovi un costo maggiore per il Dispositivo 1 rispetto al Dispositivo 2, si potrà affermare che il Dispositivo 2 consente un risparmio rispetto al Dispositivo 1 (pari, ovviamente, alla differenza dei due costi).

Il prezzo offerto del DM è raffigurato con la terza freccia rivolta anch’essa verso il basso (valore algebricamente negativo). Sommando algebricamente, per ciascun dispositivo, queste tre componenti si ottiene il risultato finale (“overall result”, quarta freccia). La gara viene aggiudicata al DM che produce il più alto valore di “overall result”, fermo restando che, nei calcoli dell’aggiudicazione, viene applicata una riparametrizzazione per rendere questi dati coerenti alla normativa in essere per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.

Sempre in riferimento alla Figura 1, la qualità comprende la componente del beneficio e la componente degli altri costi (cioè prima e seconda freccia); il prezzo comprende la terza freccia. Riassumendo: l’overall result incorpora sia le informazioni sulla qualità (con punteggio 0-70 generatocon la “riparametrizzazione”) sia quelle sul prezzo (con punteggio 0-30 anch’esso generato con la “riparametrizzazione”) e, pertanto, determina il risultato della gara con aggiudicazione della gara stessa al DM che ha raggiunto il punteggio più alto.

Figura 1. Le tre componenti che costituiscono il NMB

Applicare il NMB secondo le raccomandazioni del Nuovo Codice degli Appalti

Come precedentemente sottolineato, il costo del device (secondo la tradizionale impostazione farmacoeconomica dei calcoli riguardanti il NMB) dovrebbe essere compreso nella somma dei costi (sopra descritta come ultimo termine algebrico alla fine dell’equazione 1). Tuttavia, nelle procedure di gara è possibile tenere separato il punteggio sul prezzo dal punteggio sulla qualità con la messa a punto di un algoritmo standard. Più precisamente, tutti i benefici, i QALYs e tutti i costi (escluso il prezzo offerto per il device) partecipano al calcolo del punteggio qualità, mentre invece solo il prezzo del device partecipa al calcolo del punteggio sul prezzo (vedi Figura 1). Questa separazione dei calcoli è prevista dal Nuovo Codice degli Appalti [4]. La raccomandazione di attribuire fino a un massimo di 30 punti al prezzo e di conseguenza 70 punti alla qualità (criterio 30% prezzo vs 70% qualità), non modifica però il percorso logico del NMB che attribuisce una maggiore remunerazione ai trattamenti che dimostrano un maggior beneficio (come descritto nell’algoritmo riportato nell’Allegato A, disponibile sul sito della rivista: www.pphc.it).

Un’ultima considerazione riguarda l’obbligo di inserire, nel percorso di assegnazione dei punteggi, un valore di base d’asta individuato accuratamente in base alle informazioni di contesto. Il principale riferimento per il valore di base d’asta è costituito dall’importo del rimborso DRG della procedura in questione oltre che dallo storico delle aggiudicazioni per device similari. Orientativamente, la base d’asta non dovrebbe superare il valore del DRG altrimenti tanto più numerose sono le procedure eseguite e tanto maggiore è la perdita economica dell’azienda sanitaria In questi casi, può essere riconsiderata l’istruttoria HTA con lo scopo di verificare meglio i costi sanitari evitati con il DM oppure possono essere intraprese azioni per aggiornare il valore del DRG riconosciuto dalle istituzioni.

Un esempio di applicazione tratto dalla letteratura internazionale

Questo esempio fa riferimento ad una tesi sperimentale di laurea in Farmacia svolta presso l’Università di Firenze [22].

L’argomento è la riparazione dell’ernia addominale usando una rete biologica. I DM messi a confronto sulla base del NMB sono tre (Mesh A, Mesh, B e Mesh C). L’esito clinico dei pazienti è stato modellizzato sul lungo termine (10 anni) per mezzo dei QALYs prendendo in considerazione due end-point principali: [a] la percentuale di infezioni nei 30 giorni post-impianto; [b] la percentuale di recidive dell’ernia entro 24 mesi. L’analisi dei costi si è limitata ai soli costi diretti (principalmente, il costo delle ospedalizzazioni, oltre al costo della protesi impiantate).

Un presupposto richiesto dall’analisi è quello di dichiarare il “peggior risultato clinico accettabile” (oltre al quale il DM viene escluso senza valutazione), che è stato collocato ad un’incidenza massima del 30% sia per l’infezione che per la recidiva. Un altro presupposto è il prezzo massimo di base d’asta, collocato a 2.000 euro per rete. Da notare che sia il concetto del “peggior risultato clinico accettabile” sia il prezzo massimo accettabile rappresentano due parametri largamente utilizzati nelle attività di procurement sotto forma di qualità minima e base d’asta.

Valorizzando il QALY nella misura di 60.000 euro/anno per QALY, i risultati delle 3 protesi, espressi attraverso il NMB, sono descritti nella Tabella I. Viene anzitutto esclusa la Mesh A, caratterizzata da una performance clinica ben peggiore rispetto al minimo accettabile. Le altre due reti si attestano su una differenza di NMB attorno a poche centinaia di euro. Esaminando la penultima colonna e la terzultima colonna della Tabella I, si rileva che la rete più costosa (Mesh C, prezzo 1.400 euro) vince la gara rispetto alla Mesh B (prezzo 1.200 euro). Questo perché la percentuale di infezioni delle Mesh C (21%), in confronto con il dato della Mesh B (29%), conferisce alla prima un incremento di beneficio, il cui valore supera il sovraprezzo di 200 euro (che la Mesh C dimostra rispetto alla Mesh B).

Rete*

Infezioni a 30 giorni (%)

Ricadute a 24 mesi (%)

NMB** (€)

[colonna A]

Aumento del NMB nel confronto con una rete ipotetica corrispondente al MAMB (€)

Prezzo offerto (€)§

[colonna B]

Risultato finale (€)§§

Ranking finale

Rete A

41%

19 / 44

54,2%§

415.257

Escluso perché il NMB è inferiore al MAMB

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Rete ipotetica con il 30% di infezioni e il 30% di ricadute

30%

30%

417.065 assunto come MAMB

0

1.000

416.065

Ultimo

(esempio terzo)

Rete B

29%

19 / 59

26,4%§

417.307

242

1.200

416.107

Secondo

Rete C

21%

17 / 85

28,0%

417.557

492

1.400

416.157

Primo

Tabella I. Confronto tra 4 diverse reti: la vincitrice della gara è la rete C che è più costosa ma anche più efficace

* Dati estratti dalla referenza [2]

** I valori del NMB presentati nella tabella incorporano tutti i parametri dell’equazione 1, con l’eccezione del prezzo

§ Tutti i valori sono ipotetici

§§ Calcolato come [colonna A] – [colonna B]

Prospettive per la prosecuzione del progetto

Il percorso metodologico qui descritto comprende la definizione di tutti i calcoli matematici e descrive, nella bibliografia, una serie limitata di applicazioni realizzate su dati retrospettivi già pubblicati nella letteratura scientifica. Questo primo passaggio metodologico è fondamentale [6-22],perché testimonia l’avvenuta accettazione del metodo da parte della letteratura scientifica internazionale. Esso quindi garantisce che l’uso qui proposto dei dati clinici e dei QALYs è in linea con gli attuali standard della evidence-based medicine. Inoltre ESTAR ha redatto un primo capitolato di gara con la metodologia descritta per l’acquisto di reti chirurgiche biologiche.

La tappa successiva, che si prevede di realizzare nei prossimi mesi, corrisponde all’applicazione di questo metodo ad alcune gare sui DM (prevalentemente di classe III e impiantabili) inserite nella programmazione di ESTAR in condivisione con l’HTA regionale. L’ambito dell’HTA regionale è inoltre funzionale all’engagement di Clinici di riferimento rispetto ai device oggetto di gara con questa metodologia, allo scopo di definire gli end point più rilevanti per la valutazione del NMB e quindi in definitiva per la valutazione del valore clinico.

Bibliografia di riferimento

  1. Fraser AG, et al. The need for transparency of clinical evidence for medical devices in Europe. Lancet 2018; 392: 521-30.
  2. Mühlbacher AC, et al. The probabilistic efficiency frontier: a framework for cost-effectiveness analysis in germany put into practice for hepatitis C treatment options. Value Health 2017; 20: 266-72
  3. Stollenwerk B, et al. Communicating the parameter uncertainty in the IQWiG efficiency frontier to decision-makers. Health Econ 2015; 24: 481-90
  4. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016
  5. University of York. Net Monetary Benefit (online). York Health Economics Consortium, 2016. Disponibile su www.yhec.co.uk/glossary/net-monetary-benefit
  6. Hirst M, et al. Cost-effectiveness modeling for neuropathic pain treatments: investigating the relative importance of parameters using an open-source model. J Med Econ 2018; 21: 930-5
  7. Leppert MH, et al. Cost-effectiveness of patent foramen ovale closure versus medical therapy for secondary stroke prevention. Stroke 2018; 49: 1443-50
  8. Maredza M, et al. A comparison of the cost-effectiveness of intramedullary nail fixation and locking plate fixation in the treatment of adult patients with an extra-articular fracture of the distal tibia. Bone Joint J 2018;100-B(5): 624-33
  9. Patel R, et al. Lifetime cost-effectiveness analysis of intraoperative radiation therapy versus external beam radiation therapy for early stage breast cancer. Cost Eff Resour Alloc 2017; 15: 22
  10. Simpson AN, et al. A cost-utility analysis of nonsurgical treatments for stress urinary incontinence in women. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2019; 25: 49-55
  11. Whitty JA, et al. The cost-effectiveness of a patient centred pressure ulcer prevention care bundle: Findings from the INTACT cluster randomised trial. Int J Nurs Stud 2017; 75: 35-42
  12. Yue WW, et al. Quality of life and cost-effectiveness of radiofrequency ablation versus open surgery for benign thyroid nodules: a retrospective cohort study. Sci Rep 2016; 6: 37838
  13. Morris S, et al; International Carotid Stenting Study investigators. Cost-utility analysis of stenting versus endarterectomy in the International Carotid Stenting Study. Int J Stroke 2016; 11: 446-53
  14. Pennington MW, et al. Lifetime cost effectiveness of different brands of prosthesis used for total hip arthroplasty: a study using the NJR dataset. Bone Joint J 2015; 97-B(6): 762-70
  15. Kumar K, et al. Cost-effectiveness of spinal cord stimulation therapy in management of chronic pain. Pain Med 2013; 14: 1631-49
  16. Messori A, et al. Handling the procurement of prostheses for total hip replacement: description of an original value-based approach and application to a real-life data-set reported in the UK. BMJ Open 2017; 7: e018603
  17. Messori A, et al. The results of a pharmacoeconomic study: incremental cost-effectiveness ratio versus net monetary benefit. Heart 2017; 103: 1746
  18. Trippoli S. Incremental cost-effectiveness ratio and net monetary benefit: current use in pharmacoeconomics and future perspectives. Eur J Int Med 2017; 43: e36
  19. Trippoli S. L’analisi costo-efficacia come base per il procurement dei dispositivi medici. Recenti Progressi in Medicina 2017; 108: 374-8
  20. ESTAR 3-minuti. Uso delle reti biologiche per il trattamento dell’ernia ventrale primaria e incisionale. Numero 18, settembre 2017. Disponibile online su http://ps.estav-centro.toscana.it/index.php/component/content/article/2-non-categorizzato/16-estavc-3-minuti
  21. Messori A, et al. Value-based procurement of prostheses for total knee replacement. Orthopedic Reviews 2017; 9: 7488-92
  22. Craciun N. I dispositivi medici innovativi nella regione Toscana: percorso valutativo, acquisizione con metodi value-based e risultati dell’utilizzo clinico. College of Pharmacy, University of Firenze, Graduation Thesis, 15 ottobre 2018

Le principali forme di acquisto a supporto dei biosimilari

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Stato dell’arte sul contesto legislativo e il Codice degli appalti

Nella strategia “Europa 2020” gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale in quanto costituiscono uno degli strumenti del mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e, contemporaneamente, garantiscono l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.

Il contesto legislativo relativo agli appalti pubblici nel quale si muovono le amministrazioni in Italia è costituito, da una parte, dalla Direttiva europea 2014/24/UE, fortemente connotata da elementi derivanti dai principi di sostenibilità sociale ed ambientale, e dall’altra dal Decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti), che ha apportato modifiche importanti al settore dei contratti pubblici. In particolare, il Codice degli appalti ha incentivato l’aggregazione dei fabbisogni e della responsabilità degli affidamenti, partendo dalla programmazione per poi affrontare gli affidamenti. Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia del procurement pubblico sono risultate particolarmente significative le disposizioni contenute nel Codice relative all’esplicita introduzione della programmazione degli appalti anche per forniture e servizi; alla considerazione del costo totale sul ciclo di vita, non solo del prezzo; all’estensione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per l’aggiudicazione; alla regolamentazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con la riduzione del numero e l’introduzione della loro qualificazione.

Nella programmazione e nell’esecuzione di un appalto pubblico, la decisione della procedura da impiegare riveste un ruolo critico e può influenzare non solo il risultato, e di conseguenza la disponibilità di un determinato bene o servizio per la comunità, ma anche il mercato, il sistema concorrenziale e i gravami derivanti dai possibili reclami o ricorsi.

Nella programmazione di un appalto pubblico, la scelta della procedura da adottare può rivestire un ruolo critico

A febbraio 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la versione aggiornata del documento dal titolo “Orientamenti in materia di Appalti pubblici” dedicato ai professionisti che, operando nelle amministrazioni aggiudicatrici, «sono incaricati di pianificare ed effettuare l’approvvigionamento di lavori, forniture o servizi pubblici in maniera conforme alle norme, efficiente ed economicamente vantaggiosa». Di particolare interesse risulta il capitolo sulla scelta della procedura, al quale facciamo riferimento per tracciare una sintesi delle peculiarità delle procedure di gara maggiormente utilizzate nell’acquisto di farmaci, e cioè la procedura aperta, la procedura ristretta e quella negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La procedura aperta è utilizzabile in tutte le tipologie di acquisti e si svolge in un’unica fase (selezione e valutazione). Tutti i candidati interessati possono presentare un’offerta, anche da paesi esteri. Si caratterizza per un alto livello di concorrenza, un basso rischio di reclami e un’alta trasparenza. Secondo la Commissione Europea, la percentuale di procedure aperte rappresenta un indicatore chiave del livello di concorrenza di un sistema di appalti pubblici.

Anche la procedura ristretta è utilizzabile in tutte le tipologie di acquisto; in particolare il Codice degli appalti (art. 61) la indica nel Sistema Dinamico di Acquisizione. In base alle indicazioni della Commissione Europea, può essere vantaggioso, per gli enti appaltanti, ricorrere a questa tipologia di procedura quando sono presenti sul mercato molti potenziali offerenti e risulta pertanto necessario elaborare un elenco ristretto. Infatti, questa tipologia di procedura prevede 2 fasi: durante la fase di preselezione, e a seguito della pubblicazione del bando, tutti i soggetti operanti sul mercato possono presentare una manifestazione di interesse che l’amministrazione aggiudicatrice vaglia esaminando i livelli richiesti di competenza e capacità professionale, tecnica e finanziaria, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla gara. Data la maggiore discrezionalità in capo all’amministrazione aggiudicatrice, il rischio di corruzione o collusione è giudicato medio.

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è invece possibile solo in casi particolari (urgenza, beni e servizi esclusivi o infungibili), debitamente giustificati dall’amministrazione aggiudicatrice. È prevista solo la fase di selezione e valutazione, con possibilità di limitare il numero di partecipanti fino a uno solo. Di conseguenza, è molto ridotto il livello di concorrenza, mentre aumentano notevolmente il rischio di ricorsi e quello di collusione/corruzione.

La normativa UE considera gli accordi quadro uno strumento per gli appalti aggregati e, negli orientamenti della Commissione europea, vengono consigliati «per esigenze consolidate e ripetitive, quando l’amministrazione aggiudicatrice non conosce preventivamente l’importo del contratto o non sa esattamente quando si verificherà l’esigenza rilevata».

L’accordo quadro consente un elevato grado di flessibilità in contesti con esigenze consolidate e ripetitive

L’articolo 54 del Codice degli appalti illustra le principali caratteristiche dell’accordo quadro, stabilendone la durata (massimo 4 anni per i settori ordinari e 8 anni per i settori speciali) ed evidenziando le modalità di esecuzione dell’ordine distinguendo tra due tipologie di accordo: quello concluso con un solo operatore economico e quello concluso con più operatori economici. Nel primo caso, il soggetto che si aggiudica la gara è chiamato ad eseguire il contratto entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo e l’amministrazione può, se necessario, chiedergli di completare la sua offerta. Nel secondo caso, l’articolo 54 specifica i termini di affidamento dell’incarico e le modalità con cui l’amministrazione può riaprire eventualmente il confronto competitivo tra gli operatori economici e richiedere una proposta migliorativa in base alla presenza o meno, nell’accordo quadro stesso, di tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Lo strumento dell’accordo quadro consente alle amministrazioni pubbliche di ottenere un elevato grado di flessibilità nell’affidamento ed esecuzione di appalti con caratteristiche di ripetitività e di adattabilità per gestire gli appalti di manutenzione e fornitura ordinaria.

Come noto, la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232) ha specificato ulteriormente le modalità di ricorso all’accordo quadro, in particolare per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari.

In Tabella I si riporta un confronto dell’accordo quadro così come definito dal Codice degli appalti e dalla Legge di Bilancio 2017.

Decreto Legislativo n. 50/2016 – Art. 54

Legge n. 232/2016 – Art. 11 quater D.L. 95/2012

Comma 3-4

Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro con un solo operatore economico o con più operatori economici

Nel caso di più operatori secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione (da indicare nei documenti di gara).

L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione

11-Quater

Per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. Lotto unico con lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione
  2. i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti

Comma 4 c)

Riaprendo il confronto competitivo se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture

Tabella I. L’accordo quadro nelle previsioni del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016)

I vantaggi dell’accordo quadro rispetto a forme monopolistiche di acquisto

Nel corso del 2018 abbiamo assistito ad un notevole aumento nel numero delle gare indette, da diverse amministrazioni, sia a livello regionale sia a livello nazionale, per l’acquisto di farmaci biologici. Tra le motivazioni principali di questo aumento la disponibilità sul mercato di un numero crescente di farmaci biosimilari, conseguenza della perdita di brevetto di farmaci biologici originator dall’importante impatto clinico ed economico, che ha rappresentato un’opportunità per ampliare l’accesso ai pazienti e generare risparmi sulla spesa farmaceutica pubblica.

Con la scadenza dei brevetti dei primi originator, i soggetti responsabili della stesura dei bandi di gara e dei capitolati hanno dovuto affrontare la questione della composizione dei lotti di gara. Inizialmente la decisione è stata quella di prevedere lotti separati per farmaci originator e biosimilari, che sono stati però al centro di molteplici ricorsi da parte delle case produttrici. Si è generata così una significativa giurisprudenza in merito, anche se non sempre univoca.

La composizione dei lotti di gara rimane un elemento controverso

In questo senso, importante è risultato il parere AS 1049/2013 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato che, oltre a ribadire le considerazioni già espresse in una precedente segnalazione (AS 819 del 16 marzo 2011) circa l’illegittimità nell’esclusione di un principio di equivalenza terapeutica tra le due tipologie di farmaci e la piena riconducibilità delle stesse a un unico mercato rilevante del prodotto, considera come l’eventuale previsione di esclusive di acquisto di farmaci biologici originator debba sempre risultare parametrata a criteri oggettivi (es. percentuale di pazienti già in trattamento vs. pazienti naïve) e per quanto possibile sempre assoggettabile a successive revisioni, in vista dello sviluppo di un più ampio confronto concorrenziale con i farmaci biosimilari.

Simili raccomandazioni risultano del resto in linea, da un lato, con le previsioni dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 (comma 407: «Le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione»), e dall’altro con la posizione espressa in sede comunitaria, secondo cui «la disponibilità di biosimilari migliora la concorrenza e può contribuire ad ampliare la platea dei pazienti che possono accedere ai farmaci biologici, contribuendo alla sostenibilità dei sistemi sanitari europei» (Commissione UE, 2013), oltre al secondo Position Paper di AIFA del 20 aprile 2018.

Più recentemente la sentenza 627/2018 del TAR Marche, non appellata, ha accolto il ricorso contro un bando di gara che aveva previsto, per il principio attivo epoetina (classe ATC di V livello: B03XA01) non un unico lotto ma tre distinti (epoetina alfa originator, epoetina beta originator, epoetina alfa-zeta). In questo caso i giudici hanno ritenuto che non esiste differenziazione tra i lotti, trattandosi di stesso ATC, dosaggio e via di somministrazione, per cui hanno dato ragione alla società ricorrente in quanto le modalità di esecuzione dell’accordo quadro garantiscono la continuità terapeutica e non risulta pertanto necessario prevedere lotti specifici dedicati ai singoli farmaci già utilizzati dai pazienti in terapia.

Di contrario avviso, seppur per diversa implicazione, si è espressa la Sezione III del Consiglio di Stato con recente sentenza del 5 febbraio 2019, n. 871 che afferma che epoetina zeta si basa su un principio attivo “analogo” ma non identico a quello del farmaco originator, per cui sulla base della relazione di AIFA del 2 maggio 2018 i medicinali in commercio a base di epoetina alfa sono tre, ovvero un originator e due biosimilari alfa (Binocrit e Abseamed).

La classica procedura aperta o ristretta, in mancanza di lotti distinti, mal si addice ad acquisti personalizzati: infatti l’aggiudicazione è unica, spesso a livello regionale e quindi non consente al clinico di scegliere il prodotto che meglio si addice al paziente, come nel caso di diversi farmaci da somministrare.

Lo strumento che maggiormente rende fruibile l’utilizzo di prodotti diversi di una stessa tipologia merceologica è l’accordo quadro che, per le sue specifiche, presenta una serie di vantaggi e risulta ampiamente utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, in particolare per mediare tra farmaci biologici originator e biosimilari, anche in accordo con le previsioni della Legge di Bilancio 2017.

Lo strumento che maggiormente rende fruibile l’utilizzo di prodotti diversi di una stessa tipologia merceologica è l’accordo quadro

Innanzitutto, l’accordo quadro può presentare il vantaggio di “ri-personalizzare” gli acquisti nella fase applicativa, andando a bilanciare quella “spersonalizzazione” della domanda correlata inevitabilmente alla centralizzazione della procedura e alla conseguente necessità di standardizzazione che potrebbe comportare qualche criticità in merito all’aderenza al bisogno clinico dei beni aggiudicati tramite gara.

L’accordo quadro può inoltre ritenersi flessibile per quanto riguarda i soggetti beneficiari della fornitura da esso veicolata in quanto prevede, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sezione III, nella pronuncia n. 5489 del 21 settembre 2018, la possibilità di subire modifiche durante il periodo di efficacia dell’accordo quadro nei limiti di natura quantitativa fissati negli atti di gara. Tali modifiche, sempre secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, possono essere quantificate con il limite del 20% del valore previsto dall’articolo 106 del Codice degli appalti.

Occorre precisare che ci si potrà attendere un ridimensionamento della portata di tale decisione a seguito della recente sentenza emessa il 19 dicembre 2018 dall’Ottava Sezione della Corte di Giustizia Europea (Causa C-216/2017) a fronte dell’ordinanza n. 1690 del 9 marzo 2017 da parte del Consiglio di Stato sui quantitativi assegnabili nell’accordo quadro. La Corte ha sancito che i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione dell’accordo quadro, previsti, in particolare, dall’articolo 2 della Direttiva 2004/18, sarebbero compromessi se l’amministrazione aggiudicatrice inizialmente parte dell’accordo quadro non specificasse la quantità complessiva oggetto di un tale accordo.

Come accennato in precedenza, l’aggiudicazione di una gara tramite accordo quadro con più operatori economici consente una maggiore disponibilità di farmaci per garantire le terapie farmacologiche già in atto, salvaguardando la continuità terapeutica e le esigenze cliniche dei pazienti.

L’accordo quadro multifornitore favorisce una maggiore apertura concorrenziale

L’accordo quadro multifornitore può comportare dei vantaggi anche a livello di sistema poiché favorisce una maggiore apertura concorrenziale assicurando ai fornitori una maggiore garanzia per competere. In questo senso, la funzione concorrenziale del mercato viene massimizzata con l’ottenimento di un abbassamento dei prezzi e di una maggiore sostenibilità, anche per le terapie innovative. Può innescarsi così un ulteriore meccanismo di incentivazione che, in presenza di un mercato appetibile, stimoli un sempre maggiore interesse delle aziende nella produzione e commercializzazione dei biosimilari.

L’alto livello di concorrenza e trasparenza assicurato dall’accordo quadro può contribuire inoltre a limitare il rischio di ricorsi e reclami rispetto alla procedura di gara.

Un altro vantaggio dell’accordo quadro riguarda la limitazione del rischio di rottura di stock, a fronte del lotto unico.

Infine l’applicazione dell’accordo quadro permette di evitare la diserzione delle gare e di ridurre il numero di procedure da attivare dal momento che permette di disporre da subito di una serie di farmaci per rispondere a tutte le diverse esigenze che possono presentarsi per assicurare differenti terapie non solo nei confronti dei pazienti naïve ma di quelli già sottoposti a cura.

Dalla lettura del grafico in Figura 1 si evidenzia che l’utilizzo dell’accordo quadro risulta consigliato quando si prevede la presenza di un numero di potenziali fornitori partecipanti superiore all’unità a fronte di un grado di eterogeneità della domanda da soddisfare rivolta a pazienti destinatari di farmaci originator e biosimilari. Di conseguenza scarso risulterà l’utilizzo dell’accordo quadro in presenza di un monofornitore.

Figura 1. Accordo quadro (AQ): opzioni di scelta

Conclusioni

L’adozione dei biosimilari può avvenire solo in un ambiente che tenga conto dei bisogni di tutti gli stakeholders per garantire informazione adeguata, un sano livello di competizione e una fornitura continua.

La valorizzazione della competizione nelle gare contribuisce a creare un mercato sostenibile

Una recente indagine di Kpmg sull’acquisto di farmaci ospedalieri a brevetto scaduto in 8 paesi europei, inclusa l’Italia, ha messo in luce alcuni ostacoli per l’accesso al mercato di farmaci generici e biosimilari. In particolare, per il nostro Paese, i maggiori disincentivi sono stati identificati in: eccessiva burocratizzazione degli appalti, meccanismi di aggiudicazione troppo lunghi, alto grado di incertezza (su tempi e quantitativi di ordine), aggiudicazione al massimo ribasso. L’analisi di Kpmg è corredata inoltre da una serie di indicazioni che potrebbero contribuire a creare un sistema di mercato maggiormente sostenibile, valorizzando la competizione nelle gare: privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso, considerando anche altri elementi di valore, laddove presenti; riaprire le gare quando viene introdotto sul mercato un nuovo biosimilare o generico, anziché richiedere una riduzione del prezzo; prevedere una quantità minima e massima per lotto; alleggerire e semplificare le procedure di gara; ottimizzare il prezzo di base d’asta.

L’alto livello di concorrenza e trasparenza comporta un minore rischio di ricorsi e reclami

La presenza di un mercato maggiormente sostenibile può contribuire a garantire un elevato tasso di partecipazione alle offerte da parte delle aziende produttrici, per evitare l’aumento dei lotti deserti che si sta già verificando, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito dei farmaci generici: secondo il rapporto Nomisma 2016 in Italia, nel periodo 2011-2015, il numero di lotti deserti nelle gare per i generici è cresciuto dal 22% al 27%, determinando una minore concorrenza nel mercato con possibili risvolti anche a livello economico. A livello internazionale, un caso importante si è verificato nel Regno Unito per un farmaco generico: nel 2017 il mercato vedeva protagoniste tre aziende competitor, mentre nel 2018 ne era rimasta una sola, a causa della cessazione della produzione da parte delle altre due; tale situazione ha comportato un aumento del prezzo a confezione da 1,59 sterline a 113,10 sterline, con un incremento di 70 volte e un esborso complessivo per il National Health Service di 315 milioni di sterline in più.

In conclusione, per creare un sistema sostenibile, l’accordo quadro appare come uno degli strumenti più efficaci per evitare derive monopolistiche o distorsive.

Bibliografia

  • Commissione Europea. What you need to know about biosimilar medicinal products, Consensus Information Document. 19 aprile 2013
  • Commissione Europea. Orientamenti in materia di Appalti pubblici per professionisti. Febbraio 2018
  • Kpmg. Improving healthcare delivery in hospitals by optimized utilization of medicines. QuotidianoSanità, 19 ottobre 2018
  • Nomisma. Il sistema dei farmaci generici in Italia. Spesa ospedaliera, effetti delle gare e sostenibilità. 2016
  • House of Commons. Committee of Public Accounts. Price increases for generic medications. HC 1184. Sixty-Second Report of Session 2017-19. 12 ottobre 2018

La centralizzazione degli acquisti: riflessioni sulle performance del sistema

La centralizzazione degli acquisti pubblici, in particolar modo in sanità, è ormai un dato di fatto. La definizione delle categorie merceologiche da acquistare obbligatoriamente attraverso iniziative dei soggetti aggregatori (vedi DPCM 24 Dicembre 2015 e DPCM 11 Luglio 2018) ha impresso un notevole impulso all’aggregazione della committenza. Le Regioni d’altro canto hanno visto negli acquisti un driver importante di efficientamento. L’assunto base della centralizzazione è che a una maggiore dimensione della gara, corrisponda necessariamente un maggior potere di acquisto e quindi la possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose.

Prescindendo per un momento da considerazioni di merito sull’opportunità di orientare gli acquisti al prezzo, anziché al valore generato per il sistema e per il paziente, come dimostrano i risultati dell’analisi qui presentata, in realtà la relazione tra dimensione dell’acquisto e prezzo di aggiudicazione non è così immediata. A pesare, come si dirà in seguito, sono soprattutto le modalità con cui si costruiscono i lotti e il grado di competitività della procedura di selezione adottata.

I farmaci sono stati, per il loro peso relativo sulla spesa (37% dell’acquisto di beni e servizi non sanitari nel 2018) e supposta facilità di aggregazione, al centro delle iniziative di centralizzazione. Dall’analisi dei dati disponibili sul portale dei soggetti aggregatori risulta, infatti, che i farmaci rappresentano circa il 50% delle iniziative chiuse, in corso e programmate dei soggetti aggregatori e il 63% in termini di valore stimato (Figura 1).

Figura 1. Numero e valore delle iniziative dei soggetti aggregatori

Fonte: www.acquistinretepa.it – dati estratti in data 1/03/2019

I soggetti aggregatori fanno (e faranno nel caso di iniziative programmate) ricorso a diversi strumenti (Tabella I) per l’acquisto di farmaci. Se in termini di numero di iniziative la convenzione è lo strumento più diffuso, i sistemi dinamici d’acquisto (SDA) hanno via via assunto maggiore importanza in termini di valore. Dai dati disponibili il valore delle convenzioni censite è pari a 36 miliardi di euro, quello dei SDA è pari a 39,6 a cui aggiungendo lo SDA Farmaci del 2017 di ARCA Lombardia non figurante nel database, si arriva a 45 miliardi di euro. La durata media delle iniziative è di circa 28 mesi, quella dei contratti di 31, per complessivi 5 anni. Gli accordi quadro (AQ) valgono 3,8 miliardi di euro. È bene ricordare che gli accordi quadro sono obbligatori per le gare di farmaci biotecnologici quando i prodotti in concorrenza sono più di tre, ovvero un originatore e almeno tre biosimilari.

Anno

ND

Altro*

AQ

Convenzione

Gara su delega

SDA

Totale

2014

20

2

22

2015

19

26

1

2

48

2016

48

2

112

12

4

178

2017

40

6

87

1

5

139

2018

9

28

14

171

4

1

227

2019

15

14

37

60

126

2020

7

4

4

12

27

2021

2

1

1

4

Totale

31

155

63

489

20

12

771

Tabella I. Strumenti utilizzati dai soggetti aggregatori

Fonte: www.acquistinretepa.it – dati estratti in data 1/03/2019

* Procedure negoziate e alcuni appalti specifici all’interno degli SDA (per cui di fatto si ha un double counting di alcune iniziative)

Il ricorso a strumenti diversi dalla classica convenzione e appalto ha un impatto sul mercato. Un sistema dinamico di acquisizione, infatti, consente, accorciando i tempi di pubblicazione, di tornare più frequentemente sul mercato lanciando confronti competitivi frequenti per l’aggiudicazione degli appalti specifici. Questo permette alle stazioni appaltanti di stringere contratti più brevi e approfittare dell’uscita di biosimilari e generici in tempi più rapidi. La conseguenza è potenzialmente quella di accrescere le pressioni competitive con conseguenti ricadute in termini di prezzi di aggiudicazione. Oltre agli strumenti, occorre inoltre considerare le modalità con cui vengono definiti i lotti, con un passaggio da lotti merceologici a lotti funzionali in cui poter mettere in competizione farmaci per cui è dimostrata l’equivalenza terapeutica.

Questi dati tuttavia ci mostrano soltanto gli input del processo, occorre, infatti domandarsi quali siano gli esiti, quindi gli impatti effettivi sui prezzi. A questo proposito uno studio recente (Armeni et al. OASI 2018) ha approfondito la performance del sistema di acquisto di specialità medicinali da parte dei soggetti pubblici del SSN, in termini di concorrenza generata nel mercato dei farmaci (numero di offerte per lotto, sconto aggiudicato rispetto al prezzo ex-factory, fattori che influenzano la non aggiudicazione). L’analisi ha considerato tutte le procedure di acquisto pubblicate dal 2006 al 2016 (fonte IHS) ed è stata strutturata al livello dell’ambito competitivo rilevante (tipicamente il singolo lotto o sub-lotto).

Dai risultati emerge, innanzitutto, una diffusa riduzione del numero di lotti per gara che potrebbe essere interpretata come lo specchio di una sempre più marcata aggregazione dei lotti e di acquisti di prodotti specialistici, il che spiega anche la crescente proporzione di lotti semplici. D’altro canto, questo potrebbe anche essere frutto del crescente ricorso nel tempo ai sistemi dinamici di acquisizione per cui a grandi gare multi-lotto si sostituiscono appalti specifici. Dallo studio, sorprendentemente, non emergono rilevanti risultati legati alla tipologia di lotto. Intuitivamente un lotto più aperto (unico) dovrebbe portare a più offerte. Questo è confermato solo in parte, dato che le gare per lotti unici hanno una probabilità di andare deserte minore rispetto a quelle per lotti semplici, ma solo se la gara è regionale o di area vasta, mentre nel caso di gare aziendali o di network, il lotto unico è associato a probabilità di non aggiudicazione maggiori.

In merito al fenomeno della mancata aggiudicazione lo studio osserva un numero crescente di lotti andati deserti. Questo potrebbe dipendere da requisiti di partecipazione sproporzionati, da basi d’asta inadeguate, ancora da condizioni di fornitura giudicate inappropriate dalle imprese. D’altro canto si potrebbe trattare di comportamenti deliberati da parte delle imprese con il risultato di generare proroghe di contratti in essere o ancora forzare le singole aziende a ricorrere a procedure negoziate con la motivazione di gara deserta. Questo fenomeno, oltre a comportare costi amministrativi non indifferenti, nei casi peggiori può condurre a indisponibilità di farmaci con una riduzione dell’accesso dei pazienti alle terapie farmacologiche.

Le analisi hanno rilevato una riduzione dell’aggiudicazione di gare da parte dei generici, indice di un sistema concorrenziale sempre più maturo, in cui anche i farmaci branded offrono condizioni di prezzo vantaggiose per il SSN. Tuttavia, in merito agli sconti in gara, emerge che la scontistica risulta più elevata quando la gara viene aggiudicata a generici o biosimilari. Aumentano in modo rilevante le aggiudicazioni di biosimilari, grazie alle prime scadenze di brevetti di molecole biotecnologiche.

Riguardo agli effetti della centralizzazione lo studio giunge ad alcune considerazioni interessanti. Se si guarda al livello di competizione, ovvero al numero di offerte ricevute per ogni lotto, si osserva una crescita del numero di offerte nel caso di procedure aperte e dinamiche di acquisto/accordi quadro. In particolare, nel caso di farmaci biotecnologici, un lotto aperto a originatore e biosimilare si traduce in un numero maggiore di offerte riducendo sensibilmente la probabilità che il lotto non venga aggiudicato, oltre che a generare uno sconto più consistente. Gli effetti totali però non sono univoci, a testimonianza di due dinamiche contrapposte: da una parte il maggiore effetto competitivo presunto sui prezzi può rappresentare un’importante barriera all’entrata, dall’altra non partecipare ad una gara regionale significa non cogliere rilevanti opportunità di mercato.

In merito alla dimensione del lotto e all’ente aggiudicatario, la ricerca ha mostrato effetti statisticamente significativi nonostante un’entità dell’effetto piuttosto contenuta. Non emerge chiaramente, infatti, che il processo di centralizzazione degli acquisti (ovvero le gare pubblicate dalle centrali) porti ad uno sconto maggiore. Nonostante le due limitazioni riportate nello studio e cioè: i) la valutazione della performance delle gare si è basata sugli effetti diretti (esito delle gare stesse) e non ha indagato le conseguenze indirette come ad esempio la disponibilità effettiva dei prodotti; e ii) i lotti non sono stati distinti tra lotti con una molecola e lotti con più molecole (equivalenza terapeutica), le evidenze emerse sono abbastanza chiare. Dai risultati della ricerca condotta da Armeni e colleghi risulta infatti che le procedure e la modalità di definizione dei lotti (per alcuni aspetti) sembrano pesare di più rispetto al livello di centralizzazione. In altre parole, il potere contrattuale non è il risultato della mera forza bruta, misurata in dimensione della gara, quanto della capacità delle stazioni appaltanti, centrali di committenza o singole aziende, di adottare una strategia di acquisto efficace.

A livello internazionale Toulemon (2018) osserva come l’appartenenza a un gruppo di acquisto comporti un impatto sui prezzi di acquisto dei medicinali, con una diminuzione media del 2% del prezzo di acquisto rispetto agli acquisti individuali. Occorre però distinguere tra tipologie di medicinali. Se da un lato non vi è alcun impatto significativo dell’acquisto di gruppo per i farmaci in esclusiva, per quanto riguarda i farmaci in cui vi è presenza sul mercato di biosimilari/generici, i prezzi medi sono inferiori del 9% quando gli ospedali fanno parte di un gruppo di acquisto rispetto a quando acquistano singolarmente.

Entrambi i risultati sembrano confermare che in questo caso la centralizzazione non alteri dinamiche di mercato già presenti, ma le possa rafforzare accrescendo i costi di non partecipazione alla gara perché un fornitore si troverebbe tagliato fuori non solo da un’azienda, ma da un’intera regione.

La domanda che resta per certi versi irrisolta è come si misuri l’efficacia di un acquisto. Riprendendo quanto detto in precedenza non è detto che il prezzo sia espressione del valore. I temi della disponibilità dei prodotti, dell’innovazione, dell’orientamento agli outcome, necessariamente devono essere presi in considerazione laddove si parli di acquisti che impattano direttamente sulla salute dei pazienti. La centralizzazione è nata principalmente per generare risparmi in un momento di forte stress finanziario dell’SSN. La capacità di risposta del sistema ai fabbisogni, tuttavia, richiederà in futuro di concentrarsi effettivamente sulla creazione di valore. Questo richiede siano prese scelte politiche e strategiche chiare su qual è il livello di cure che il sistema sanitario è disposto a offrire e quali risorse impegnare.

Parere positivo in Danimarca per il biosimilare di adalimumab in dermatologia, gastroenterologia e reumatologia

Il Medicinrådet, il consiglio danese che si occupa di valutare l’introduzione di nuovi farmaci ospedalieri e di verificare la consistenza dei benefici per i pazienti, ha valutato positivamente l’utilizzo del biosimilare di adalimumab in dermatologia, gastroenterologia e reumatologia, in tutte le indicazioni già autorizzate per il farmaco originator e per le seguenti categorie di pazienti:

  • pazienti che non sono mai stati in terapia con adalimumab;
  • pazienti già trattati in precedenza con adalimumab e che, per una recidiva di malattia, necessitano di riprendere il trattamento;
  • pazienti sottoposti a trattamento con adalimumab.

Inoltre, ha confermato l’assenza di motivazioni tecniche che giustifichino una limitazione del numero di switch tra i biosimilari di adalimumab, pur suggerendo che il numero di switch dovrebbe essere ridotto al minimo, anche per evitare un eventuale aumento di risorse correlate alla necessità di informare correttamente il paziente sulle diverse modalità di somministrazione e utilizzo dei farmaci. È sottolineata quindi l’importanza di supportare il paziente, al momento della decisione sullo switch, con informazioni scritte e orali, e si ricorda come sia l’agenzia del farmaco danese (Lægemiddelstyrelsen) sia l’EMA abbiano predisposto materiali ad hoc.

Nelle conclusioni del documento rilasciato dal Medicinrådet si affronta un ulteriore aspetto di interesse: il gruppo di lavoro interdisciplinare ha infatti stabilito che le differenze in termini di volume ed eccipienti riscontrabili nelle diverse formulazioni di adalimumab (originator e biosimilare) non ne compromettono la parificazione. Una base importante anche ai fini dell’approvvigionamento dei farmaci e della costituzione dei lotti di gara.

Fonte

  • Medicinrådet, documento 24889 del 15 agosto 2018

Quali sono i progetti di HTA in Europa?

Health Technology Assessment

Secondo la definizione del Ministero della Salute italiano, l’Health Technology Assessment (HTA) è «un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo. L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società».

L’HTA è nata nel 1976 negli Stati Uniti e in seguito si è diffusa in Europa, in America Latina e in Asia.

Lo sviluppo di molti nuovi farmaci negli ultimi anni è stato caratterizzato da un aumento di costi senza precedenti, che ha costretto i sistemi sanitari nazionali a ottimizzare ancora meglio le risorse a disposizione, nel tentativo di garantire il più possibile equità e universalità.

L’HTA completa e la Relative Effectiveness Assessment (REA) rapida, che valuta meno aspetti, sono entrate sempre più a far parte della procedura adottata dalle autorità nazionali per stabilire il prezzo e il rimborso delle tecnologie sanitarie. Vengono inoltre adottate dai policy maker per formulare politiche sanitarie che rispondano ai requisiti di sicurezza, efficacia, focus sul paziente e costo-efficacia.

La cooperazione sull’HTA a livello europeo

Le aziende che producono tecnologie sanitarie si trovano nella situazione di dover soddisfare i requisiti di ogni Paese, che variano notevolmente. Innanzitutto la costo-efficacia varia a seconda dei setting, così come il contesto politico e sanitario, le priorità nazionali e sociali. Inoltre i contenuti e la metodologia adottata per redigere l’HTA o la REA variano a seconda del sistema sanitario, dei processi di rimborso, della struttura socio-culturale e del PIL pro-capite.

Diversi Paesi europei hanno pertanto intrapreso un percorso per collaborare in merito all’HTA, al fine di incrementarne la qualità, l’efficienza e l’uso nei processi decisionali, ma sempre in accordo alle procedure e al quadro legislativo di ogni stato, secondo il motto “Evidence is global, decision is local”.

L’Unione Europea ha iniziato a dare impulso a progetti riguardanti la collaborazione sull’HTA a livello europeo nel 1993, arrivando a definirla una priorità nel 2004 e continuando tuttora a promuoverli e finanziarli.

Due enti sono responsabili di condurre la cooperazione sull’HTA:

  • l’HTA network, a cui partecipano tutti gli stati membri dell’Unione Europea, oltre a Islanda e Norvegia. Si tratta della “testa pensante” dell’organismo, che ha il compito di produrre policy paper e discutere sulle potenziali aree di collaborazione;
  • EUnetHTA Joint Action, a cui prendono parte Norvegia, Svizzera e tutti gli stati membri dell’UE ad eccezione del Lussemburgo. È il “braccio”, la componente scientifica e tecnica che esegue quanto deciso dall’HTA network.

Box. Articolo 15

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

Sinteticamente, afferma che:

  • l’UE promuove lo scambio di informazioni tra stati relativamente all’HTA
  • i principi della HTA network sono: trasparenza, obiettività, indipendenza delle perizie, correttezza procedurale e opportune consultazioni degli stakeholder
  • uno degli obiettivi è evitare la duplicazione delle valutazioni
  • l’Unione Europea contribuisce a finanziare gli aspetti amministrativi e tecnici, lo sviluppo e la condivisione dei metodi di valutazione dell’HTA, la condivisione delle informazioni, anche da parte di tutti gli stakeholder, la comunicazione tra l’HTA network e l’UE
  • le misure intraprese dall’HTA network non devono interferire con i poteri decisionali dei singoli stati membri in tema sanitario

L’HTA network

L’HTA network prende le mosse dalla Decisione di Esecuzione della Commissione nel 2013 per dare attuazione all’articolo 15 della direttiva europea del 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (Box).

Si tratta di una rete che connette gli enti che si occupano di HTA. Comprende anche un network di stakeholder (HTA Network Stakeholder Pool) in qualità di osservatori, tra cui pazienti, health provider (come Società medico-scientifiche), payer e industrie. Beneficia del supporto scientifico e tecnico dell’EUnetHTA Joint Action.

L’HTA Network ha il compito di fornire raccomandazioni sui meccanismi scientifici e tecnici di cooperazione.

In un reflection paper sui prodotti farmaceutici del 2016, suggeriva diverse aree di possibile collaborazione, successivamente sviluppate, almeno in parte, dalla EUnetHTA Joint Action 3:

  • fase premarketing:
    • early dialogues/consulenza scientifica tra aziende produttrici, enti regolatori e di HTA;
    • definizione e descrizione dell’applicazione di unmet medical need e innovazioni terapeutiche;
    • sviluppo di piani per aumentare i livelli di evidenza;
    • programmi di horizon scanning per identificare terapie emergenti con potenziale valore aggiunto;
    • promozione di ricerca e dialogo con gli stakeholder;
    • promozione della cooperazione sulle metodologie di HTA usate;
  • ingresso sul mercato:
    • condivisione delle informazioni tra enti regolatori e di HTA per identificare la popolazione eleggibile per un dato trattamento;
    • condivisione precoce delle informazioni tra enti regolatori e di HTA per accelerare l’accesso a nuovi farmaci da parte dei pazienti;
    • standardizzazione dei report di valutazione;
  • fase post-marketing:
    • stilare linee guida per il disegno degli studi post-marketing;
    • sviluppare dei late dialogues con l’azienda produttrice;
    • collaborazione sulla generazione di dati di real world;
  • altre aree di possibile cooperazione:
    • farmaci orfani;
    • medicina personalizzata;
    • vaccini;
    • coinvolgimento dei pazienti e del personale sanitario;
    • Patient Reported Outcome/qualità di vita;
    • esplorazione dei possibili canali di comunicazione tra EUnetHTA, enti che si occupano di HTA, autorità nazionali competenti ed EMA;
    • definizione delle modalità di partecipazione di tutti gli stakeholder nell’interazione tra enti regolatori e di HTA;
    • garanzia di trasparenza da parte di tutti gli stakeholder.

EUnetHTA

Su proposta della Commissione europea e del Consiglio dei ministri, nel 2005 è stato avviato il progetto European Network for Health Technology Assessment 1 (EUnetHTA 1). Esso connette organizzazioni nominate dai governi, agenzie regionali e organizzazioni no-profit che producono o contribuiscono all’HTA. Inizialmente costituita da 35 organizzazioni con un orizzonte temporale di azione previsto sino al 2008, si è in seguito espansa sino a comprendere 81 organizzazioni facenti parte di 29 diversi Paesi europei. Al primo progetto sono seguiti altri 4, come illustrato in tabella.

Nome progetto

Orizzonte temporale

Budget investito

Obiettivi

EUnetHTA Project

2006-2008

n.r.

Esaminare possibilità, vantaggi e svantaggi di una collaborazione tra più Paesi

EUnetHTA Collaboration

2009

n.r.

Implementare la collaborazione permanente dei Paesi europei sull’HTA ponendo le basi per una Joint Action

EUnetHTA JA1

2010-2012

6.000.000 €

Realizzare una cooperazione efficace e sostenibile sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Europa

EUnetHTA JA2

2012-2015

9.500.000 €

Rafforzare l’applicazione pratica mediante lo sviluppo di strumenti e approcci alla collaborazione tra stati europei sull’HTA

Definire meglio i modi per creare una struttura sostenibile per l’HTA in Europa

Sviluppare una strategia generale, corredata da proposte di principi e di maniere per l’implementazione, per una collaborazione europea sull’HTA sostenibile, secondo i requisiti definiti nell’articolo 15 della direttiva europea del 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (Box)

EUnetHTA JA3

2016-2020

20.000.000 €

Sulla base dei risultati ottenuti nelle precedenti Joint Action, sviluppare una collaborazione europea volontaria e sostenibile fornendo informazioni sull’HTA in modo obiettivo, affidabile, tempestivo e confrontabile

Preparare il terreno agli sviluppi successivi al 2020

Storia di EUnetHTA

JA = Joint Action; n.r. = non riportato

EUnetHTA si basa sui principi di universalità delle cure, accesso alle cure di buona qualità, equità, solidarietà e sussidiarietà nell’Unione Europea. Intende inoltre raggiungere una buona efficienza nella produzione di HTA per poter garantire la sostenibilità ai sistemi sanitari, e usare come metodi la miglior evidenza, standard metodologici comuni, fiducia e trasparenza.

Si occupa, inoltre, di favorire la produzione e il corretto uso di HTA. EUnetHTA, fungendo da piattaforma indipendente basata sull’evidenza, consente alle agenzie di HTA di condividere informazioni e metodi sull’HTA, gestendo al contempo la comunicazione con tutti gli stakeholder. Sviluppa infine alleanze per rafforzare le evidenze alla base dell’HTA e usare le migliori competenze scientifiche disponibili.

Aggiornamenti: conferenza del 9 luglio 2018

Il 9 luglio 2018 si è tenuta a Bruxelles una conferenza sul tema “The way forward for HTA cooperation – the views of stakeholders”. Si sono riuniti più di 300 policy maker, healthcare provider, rappresentanti di associazioni di pazienti e altri esperti. In tale occasione gli stakeholder hanno confermato il loro supporto alla cooperazione europea nell’ambito dell’HTA, auspicandone una crescita a livello di strutturazione, sostenibilità ed efficienza. L’obiettivo è consentire ai pazienti di accedere il più in fretta possibile alle migliori cure disponibili, ma anche risparmiare, consentendo una maggior sostenibilità dei sistemi sanitari. Parallelamente si andrebbero anche a ottenere maggiori qualità, potere predittivo e trasparenza.

Sono state fornite raccomandazioni in merito alla necessità di:

  • coinvolgere pazienti e medici, per garantire maggiore trasparenza e maggior attenzione al paziente. Per aumentare l’utilità dei loro interventi, potrebbe essere utile investire nella loro formazione;
  • generare evidenze che tengano conto dei bisogni dei pazienti e dei decision maker dei sistemi sanitari, obiettivi raggiungibili mediante il mantenimento della trasparenza;
  • gestire l’incertezza della fase post-marketing, traendo le evidenze dai registri e dai dati di real world.

Il lavoro di tutti gli stakeholder sarà particolarmente importante anche per la fase che della cooperazione HTA europea che inizierà dal 2020.

Il rafforzamento della cooperazione a partire dal 2020

A gennaio 2018 la Commissione Europea ha presentato una proposta per rafforzare ulteriormente la cooperazione sull’HTA dopo il 2020 in merito a:

  1. valutazioni cliniche congiunte dei farmaci (joint clinical assessment);
  2. consultazioni scientifiche congiunte fornite dagli organismi di HTA alle aziende produttrici (joint scientific consultations o early dialogues o dialoghi precoci);
  3. identificazione delle tecnologie sanitarie emergenti più promettenti (horizon scanning o esercizio di allerta precoce);
  4. cooperazione volontaria su altri aspetti.

Rimarrebbero appannaggio dei singoli stati le valutazioni di aspetti non clinici (economici, sociali ed etici) e le attribuzioni di prezzi e rimborsi.

Nell’ottica della riduzione dei tempi e degli sprechi, i singoli stati non potrebbero più effettuare le valutazioni cliniche dei farmaci, ma dovrebbero basarsi unicamente sui report derivanti dai joint clinical assessment.

Gli stakeholder verrebbero coinvolti in tutte le forme di cooperazione sopra descritte e verrebbero riuniti in un network.

Queste proposte, benché ispirate da principi condivisi, non incontrano il favore di tutti, in quanto i vari stati presentano notevoli differenze nella scelta degli elementi da considerare nelle valutazioni cliniche (endpoint, ruolo degli stakeholder, qualità delle evidenze, metodi, ecc.). Inoltre, anche se gli aspetti clinici verrebbero considerati una volta sola a livello europeo, rimarrebbero comunque da eseguire le singole valutazioni degli aspetti non clinici e dunque non potrebbe essere garantita quella tempestività nell’accesso alle cure che ci si auspicava.

Tale proposta deve ancora essere vagliata dal Parlamento e dal Consiglio.

Bibliografia di riferimento

La procedura “ibrida” di autorizzazione consente la concorrenza in gara di farmaci diversi ma con medesimo principio attivo?

La precisione terminologica è essenziale nel diritto farmaceutico

Solo negli ultimi anni è divenuto davvero indispensabile, per un giurista che intenda avvicinarsi ai temi delle equivalenze tra farmaci, comprendere esattamente il significato di molti concetti tecnici che non sono definiti dalla normativa e che appartengono più propriamente alla scienza farmaceutica e medica: biosimilarità, bioequivalenza, sovrapponibilità, comparabilità. Questa difficoltà terminologica è spesso impiegata nelle aule dei tribunali come tecnica ostruzionistica o quantomeno per rappresentare al giudice la complessità di una situazione che di per sé, al contrario, è di semplice approccio e soluzione.

È vero che non è sempre facile ricondurre la scienza farmaceutica a canoni e schemi prettamente giuridici: quando la diversità molecola è rilevante? Cosa è un principio attivo? Come valutare e verificare l’equivalenza tra due farmaci? Sono solo alcuni degli interrogativi la cui risposta potrà forse sembrare elementare per ogni farmacista ma che sono tutt’altro che semplici da affrontare per un giurista.

Le equivalenze tra farmaci – e si utilizza volutamente il termine al plurale, posto che come noto se ne può parlare sotto vari aspetti: farmacologico, chimico, terapeutico, eccetera – rappresentano chiaramente il settore dove maggiormente appare indispensabile utilizzare sinergicamente e correttamente nozioni farmaceutiche e criteri giuridici.

Spesso questa operazione è ostacolata dall’esistenza di due forze opposte.

Da un lato, infatti, vi è l’esigenza di assicurare nelle procedure di gara pubblica la più ampia concorrenza, sia per assicurare il buon funzionamento del mercato (dei farmaci) nel suo complesso, sia perché essa rappresenta il fattore principale attraverso il quale il sistema sanitario può ottenere ingenti risparmi senza diminuire il livello qualitativo delle prestazioni di assistenza farmaceutica.

Dall’altro, la comparazione concorrenziale in gara è possibile però soltanto quando le caratteristiche farmacologiche dei diversi farmaci permettano un sufficiente livello di similarità tra la composizione (equivalenza farmacologica), il dosaggio, la forma farmaceutica e la modalità di somministrazione (equivalenza d’uso) ovvero del risultato terapeutico, sia in termini di efficacia che di sicurezza (equivalenza terapeutica). Quando questo livello di similarità possa essere considerato sufficiente per autorizzare l’esercizio di comparazione è compito della scienza stabilire, sia, in generale, attraverso gli organi regolatori a ciò preposti sia, con riguardo al singolo paziente, attraverso le valutazioni del medico.

Semplificando, il duello è tra concorrenza e cosiddetta libertà prescrittiva.

Concorrenza vs libertà prescrittiva: l’articolo  68 del codice degli appalti non serve

Uno degli errori più ricorrenti è quello di applicare anche ai farmaci le norme e le categorie giuridiche genericamente previste dal codice degli appalti, senza effettuare alcuna operazione di interpretazione sistematica con le specificità del farmaco, e in particolare con le norme che ne disciplinano gli aspetti regolatori e le corrette modalità di comparazione. L’esempio più frequente di ciò sta nella applicazione tout court dell’art. 68 del codice degli appalti sulla equivalenza tecnica anche ai farmaci.

Questa operazione è senz’altro metodologicamente sbagliata, come lucidamente sottolinea la sentenza del T.A.R. per la Liguria, sez. II, n. 278 del 9 aprile 2018, secondo la quale le esigenze di tutela del paziente giustificano deroghe alla normale operatività del principio di equivalenza e dove, per tale ragione, sono previste norme specifiche. Dal punto di vista terminologico, quindi, non è possibile utilizzare per i farmaci il concetto di equivalenza funzionale né descrivere il prodotto da porre in gara attraverso la semplice aggiunta dell’espressione “o equivalente”.

Le norme che, nelle gare per l’acquisto di farmaci, sostituiscono l’art. 68 del codice degli appalti sono tre:

  1. per i soli farmaci chimici, l’art. 7 del d.l. n. 347/2001 conv. in legge n. 405/2001, che afferma come due farmaci chimici possano essere considerati equivalenti solo se hanno lo stesso principio attivo, lo stesso dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione;
  2. per i soli farmaci biologici e biotecnologici, l’art. 15, comma 11 quater del d.l. n. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012, che stabilisce come due farmaci aventi lo stesso principio attivo possano, e debbano, essere posti in concorrenza soltanto se vi è un rapporto di biosimilarità accertato da EMA o, più raramente, da AIFA (farmaci biosimilari);
  3. per tutti i farmaci, chimici e biologici, il comma 11 ter della medesima disposizione, secondo il quale possono essere posti in concorrenza anche farmaci aventi principi attivi diversi purché vi sia tra essi un rapporto di equivalenza terapeutica accertato da AIFA. In questa ultima ipotesi, vi è solo da ricordare che, per i farmaci biologici, la concorrenza tra principi attivi diversi, pur se in equivalenza terapeutica, è esclusa dalla legge (è il già citato comma 11 quater a dirlo) qualora vi siano biosimilari di uno dei due originatori.

La procedura ibrida: un caso particolare di equivalenza?

L’interesse per la sentenza del T.A.R. per la Liguria sopra citata risiede principalmente nella soluzione offerta ad altro problema. In breve, il caso è il seguente: due farmaci di origine chimica sono stati posti in concorrenza dalla stazione appaltante in quanto aventi lo stesso principio attivo e perché ritenuti equivalenti, benché entrambi siano originatori. Il secondo farmaco, infatti, non è stato autorizzato (nella specie, da EMA) come farmaco c.d. generico bensì come ibrido, anche per la non trascurabile circostanza che il primo farmaco non aveva ancora perduto la copertura brevettuale. Il procedimento di autorizzazione, quindi, ha seguito la procedura di cui all’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 219/06.

Questa particolare situazione non ricade nell’applicazione di alcuna delle tre disposizioni di legge elencate al paragrafo precedente: non nella prima ipotesi, perché i due farmaci non sono chimicamente identici pur avendo lo stesso principio attivo; non nella seconda, perché si trattava di farmaci di sintesi e non di farmaci biologici; e neppure nella terza, dato che l’equivalenza terapeutica è, di norma, una situazione che va accertata tra originatori aventi principio attivo differente, e in questo caso, e solo in questo caso, la legge richiede il necessario previo accertamento dell’equivalenza terapeutica da parte di AIFA.

La soluzione offerta dal giudice ligure muove da un presupposto di fondo inconfutabile: se la legge consente che siano posti in concorrenza in una gara d’appalto farmaci, siano essi chimici ovvero biologici, aventi principi attivi diversi purché le autorità regolatorie ne abbiano accertato l’equivalenza terapeutica tra (art. 15, comma 11 quater, d.l. n. 95/12 conv. in legge n. 135/12), allora a maggior ragione deve essere ritenuta legittima la concorrenza in gara tra farmaci chimici aventi lo stesso principio attivo, ancorché entrambi originatori, sempre a condizione che l’autorità regolatoria ne abbia accertato l’equivalenza terapeutica.

Nella particolare fattispecie esaminata dal T.A.R., in effetti tale accertamento era stato rinvenuto nel provvedimento autorizzativo da parte di EMA secondo il quale entrambi presentavano un profilo di qualità, sicurezza ed efficacia “comparabile”.

Se dal punto di vista prettamente logico la soluzione appare convincente, tuttavia essa non pare essere suscettibile di divenire una regola generale di equivalenza nelle gare d’appalto per l’acquisto di farmaci. Ciò perché non è sufficiente l’avere seguito la procedura ibrida per ottenere l’autorizzazione di un nuovo farmaco, ma occorre di volta in volta anche verificare se in detta procedura l’autorità regolatoria abbia espressamente dichiarato un rapporto di equivalenza (terapeutica) tra i due farmaci.

“Comparabile” non significa “equivalente”

Inoltre, l’esercizio di comparazione tra i due farmaci nel caso di procedura ibrida è ben diverso sia da quello che viene effettuato nel caso di procedura abbreviata abitualmente impiegata per i farmaci generici e per i farmaci biosimilari, sia da quello abitualmente compiuto per valutare l’equivalenza terapeutica tra due farmaci.

Va ricordato che il farmaco ibrido è quello che, pur avente lo stesso principio attivo rispetto a quello di riferimento, presenta non trascurabili differenze, perché, ad esempio, ha dosaggio o via di somministrazione diversi oppure un’indicazione leggermente differente dal medicinale di riferimento. Anche il farmaco biosimilare presenta differenze rispetto all’originatore ma la situazione è in questo caso ben altra: nel biosimilare, le differenze sono trascurabili in termini di qualità, di efficacia e di sicurezza del farmaco; nell’ibrido, invece, sono più marcate. Questa è la ragione per la quale il biosimilare si può giovare completamente degli studi e delle sperimentazioni relative al medicinale di riferimento, mentre nel caso del farmaco ibrido questi dati sono utilizzabili soltanto in parte, dovendo essere completati da studi suppletivi preclinici e clinici che diano evidenza della comparabilità.

Ciò dimostra che comparabilità ed equivalenza non sono la stessa cosa.

La “comparazione” di un farmaco ibrido a quello di riferimento è concetto giuridicamente e scientificamente differente sia da quello di “bioequivalenza” (utilizzato per i farmaci generici di sintesi e anche per i biosimilari) sia da quello di “equivalenza terapeutica” (utilizzato tra principi attivi diversi).

Certamente la “comparabilità”, che giustifica il ricorso alla procedura ibrida, è qualitativamente inferiore alla bioequivalenza, tanto che il farmaco è appunto ibrido, e non generico né biosimilare. Il legame tra i due farmaci è dunque forte nel caso del generico e del biosimilare, e invece debole nel caso dell’ibrido.

Ma anche l’equivalenza terapeutica sembra indicare un legame che, benché si attui tra principi attivi diversi, tuttavia appare più forte che non la semplice comparabilità: infatti, in entrambi i casi l’esame ha ad oggetto la valutazione dei profili di qualità, di sicurezza e di efficacia dei due farmaci, ma mentre il primo richiede che il risultato sia equivalente, il secondo si accontenta per così dire di un risultato anche solo “comparabile”.

L’accordo quadro applicato alle gare di farmaci

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La gara Consip per i farmaci biologici

Negli ultimi anni, i processi di acquisto di beni e servizi del sistema sanitario sono stati interessati da cambiamenti significativi, guidati prevalentemente dalla ricerca di soluzioni in grado di razionalizzare e contenere la dinamica crescente della spesa. Tali cambiamenti si inseriscono in un contesto in cui, sul piano finanziario, si registra un progressivo ridimensionamento delle risorse pubbliche, che si concretizza in stringenti vincoli per le aziende sanitarie, a fronte di un fabbisogno in continua crescita (si pensi, ad esempio, a fenomeni quali l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche). Si tratta di condizioni che, seppure di contesto e contingenti, hanno favorito la ricerca di soluzioni innovative di fatto attuate all’interno di due principali ambiti.

Il primo è legato all’inquadramento normativo degli appalti pubblici. I provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni, sia a livello comunitario che nazionale, sono caratterizzati dal riconoscimento di una maggiore flessibilità per le aziende sanitarie. L’introduzione di alcune procedure di selezione dei fornitori, quali il partenariato per l’innovazione, il dialogo competitivo, l’accordo quadro, rappresentano un importante sforzo del legislatore per andare incontro ad alcune esigenze specifiche dei professionisti aziendali responsabili della funzione acquisti.

Il secondo aspetto è invece collegato alle soluzioni istituzionali e gestionali adottate dalle aziende sanitarie:

  • il ripensamento del ruolo di Consip S.p.A., quale centrale d’acquisto nazionale con funzioni di stipula di convenzioni quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi per la pubblica amministrazione, e più in generale come gestore del programma di approvvigionamento telematico;
  • il rafforzamento del ruolo dell’e-procurement, che oggi risulta complementare all’attività di Consip S.p.A., atteso che offre, rispetto a quest’ultima, un livello maggiore di flessibilità nei prodotti offerti e una più ampia attenzione alle specificità aziendali;
  • l’introduzione di logiche di accentramento degli acquisti in ottica inter-aziendale o regionale, tramite la costituzione di centrali d’acquisto, centrali di committenza, soggetti aggregatori o la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie.

A partire dagli inizi degli anni 2000 sono state intraprese numerose iniziative di centralizzazione e di coordinamento degli acquisti di beni e servizi in sanità, spesso, però, senza un unico approccio condiviso. Infatti, è solo negli ultimi anni che si è ritenuto di rafforzare il processo di razionalizzazione della spesa e di centralizzazione degli acquisti, con l’identificazione delle Centrali regionali di Committenza e la costituzione dei Soggetti Aggregatori (SS.AA.), di cui fanno parte, ex DL 24 aprile 2014, n.66, Consip S.p.A., una centrale di committenza per ciascuna regione italiana e altre figure (ad esempio città metropolitane e province) che abbiano fatto richiesta all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di iscrizione all’elenco Nazionale dei SS.AA. Attualmente i SS.AA. sono 32, secondo quanto deliberato da ANAC il 17 gennaio 2018 (Figura 1).

Figura 1. Elenco nazionale dei Soggetti Aggregatori (SS.AA.) previsto da delibera ANAC n. 31, 17 gennaio 2018

SUA = Stazione Unica Appaltante

I SS.AA. non sono sostitutivi delle centrali regionali di committenza già costituite; il loro compito è di indire le procedure di acquisto aggregate relative alle diverse categorie merceologiche di spesa; inoltre, hanno l’esclusività delle procedure di acquisto individuate dal Tavolo tecnico dei SS.AA., anch’esso istituito con DL 66/2014, cui è stato conferito il compito di definire entro il 31 dicembre di ogni anno la lista delle categorie di beni e servizi e delle relative soglie al superamento delle quali gli enti pubblici debbono acquistare attraverso i SS.AA.: a partire dal 2018, unitamente alle relative soglie di obbligatorietà, le categorie di beni e servizi sono state indicate dal DPCM 11 luglio 2018 (Tabella I).

Anche il Codice dei contratti è intervenuto in maniera decisa sul sistema di centralizzazione degli acquisti, sia per le aziende sanitarie che per gli enti locali. Innanzitutto, ha previsto forme e modalità differenti di acquisto a seconda del valore della fornitura (Tabella II):

  1. al di sotto del valore di 40.000€, le stazioni appaltanti possono effettuare, direttamente e autonomamente, acquisti di forniture e servizi, anche attraverso ordini sugli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza (art. 37 c. 1);
  2. al di sopra di questo importo e fino al valore della soglia comunitaria (pari a 221.000€), è stato introdotto il sistema della qualificazione, a mente del quale le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 possono effettuare direttamente acquisti attraverso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza (convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico). In caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione a singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle centrali di committenza, o a forme di aggregazione, oppure possono svolgere una procedura ordinaria. Se invece le stazioni appaltanti non sono in possesso dei requisiti di qualificazione, devono necessariamente ricorrere ad una Centrale di Committenza, oppure devono aggregarsi con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, c. 3);
  3. sopra la soglia comunitaria, le stazioni appaltanti devono comunque obbligatoriamente ricorrere alle Centrali di Committenza; in assenza di convenzioni o gare attive, possono procedere attraverso lo svolgimento di una procedura ordinaria. Naturalmente, come visto in precedenza, in relazione alle categorie merceologiche contenute nel DPCM 24/12/2015 (e futuri DPCM, con cadenza biennale) permane un obbligo assoluto di adesione, anche rispetto a convenzioni sottoscritte da altre regioni (con unico limite del rispetto del plafond contrattuale).

Categorie

Soglie

Stent, protesi d’anca, defibrillatori, pace-maker, facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, ossigenoterapia, diabetologia territoriale

Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Farmaci, vaccini, ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), medicazioni generali, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia/ ristorazione/lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, guardiania, guanti (chirurgici e non), suture

40.000 €

Tabella I. Categorie di beni e servizi da centralizzare e relative soglie

Importo economico (Iva esclusa)

Modalità di acquisto

Sotto 40.000€ (art. 37, c. 1)

Acquisti diretti e autonomi

Da 40.000€ a soglia comunitaria (221.000€)

  • Se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione, utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle Centrali di Committenza
  • In caso di indisponibilità di tali strumenti, ricorso a procedura ordinaria (art. 37, c. 2)
  • Se la stazione appaltante non è in possesso della necessaria qualificazione, ricorso a Centrale di Committenza o Aggregazione di una o più stazione appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, c. 3)

Sopra soglia comunitaria (221.000€)

  • Utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle Centrali di Committenza
  • Ricorso a Centrale di Committenza
  • Ricorso a procedura ordinaria

Tabella II. Modalità di acquisto previste dal Codice (D. Lgs. 50/2016) secondo le soglie di riferimento

Per le aziende sanitarie, le norme del Codice dei contratti vanno integrate con i provvedimenti specifici in materia di spesa, già richiamati in precedenza, che hanno disciplinato ambiti e modalità di acquisto nel settore sanitario e che sottolineano gli obblighi di ricorso a Consip S.p.A. o alle Centrali di acquisto regionali, per i beni e servizi stabiliti con provvedimenti governativi. Il Codice dei contratti ribadisce che le Centrali di Committenza possono agire sia come centrale di acquisto (ovvero aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori), sia come gestore di procedure di gara (ovvero stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; oppure gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici). Il Codice conferma, infine, il ruolo di Consip S.p.A. quale Centrale di Acquisto, anche attraverso le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In sintesi, quindi, per le aziende del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli acquisti delle categorie di prodotti riportate nel DPCM (tra cui i farmaci), esiste in prima battuta l’obbligo di ricorso alle convenzioni della Centrale regionale di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza sia di convenzioni attive con la Centrale regionale, sia con Consip, le aziende sono obbligate a ricorrere in via esclusiva alle Centrali di Committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, come individuate dalla Centrale regionale di committenza di riferimento. In assenza, permane l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla Centrale regionale di riferimento.

Centrali regionali di Committenza e Soggetti Aggregatori rafforzano il processo di razionalizzazione della spesa e centralizzazione degli acquisti

Pertanto, in presenza di una convenzione attiva con la Centrale di riferimento, le aziende del Servizio Sanitario non sono obbligate ad aderire alla nuova gara Consip; sarebbero obbligate solo in assenza di convenzione o gare attive nella propria centrale di riferimento.

A valle delle procedure utilizzate, le amministrazioni spesso fanno ricorso a differenti strumenti di acquisto: l’accordo quadro e la convenzione quadro, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip e dai Soggetti Aggregatori.

È nel contesto appena disegnato che si inserisce la gara di farmaci biologici effettuata da Consip, con bando pubblicato in data 23/11/2017.

Come richiamato in precedenza, Consip generalmente opera attraverso convenzioni, o accordi quadro. La convenzione consiste in un contratto quadro, con cui Consip o le Centrali di Committenza regionali individuano – a seguito di procedura di gara – uno o più fornitori, che si impegnano ad accettare ordini dalle amministrazioni di riferimento fino al raggiungimento del massimale contrattuale. Il modello di funzionamento si basa su un rapporto trilaterale, reso disponibile dalla Centrale di Committenza e che si perfeziona direttamente tra fornitore e amministrazione richiedente. Le convenzioni ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono idonee per approvvigionamenti standardizzabili e, attraverso l’aggregazione della domanda, consentono di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmio sugli acquisti. I fornitori aggiudicatari di una gara si impegnano ad accettare le condizioni di prezzo, durata e oggetto della fornitura stabilito dalla Convenzione.

L’accordo quadro, disciplinato dall’art. 54 del Codice dei Contratti, consiste in un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità previste. La durata dell’accordo quadro non può superare i quattro anni (salvo casi eccezionali che richiedono obbligatoriamente una motivazione da parte della stazione appaltante), al fine di evitare meccanismi distorsivi della concorrenza.

La scelta del contraente attraverso lo strumento dell’accordo quadro si articola in due fasi. Nella prima, l’amministrazione provvede all’indizione della gara, secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa (aperta, ristretta, negoziata). Tale fase si conclude con l’individuazione degli operatori economici idonei e la sottoscrizione del contratto. La seconda fase prevede una scelta, tra i diversi fornitori aggiudicatari, per l’assegnazione dei contratti relativi ai singoli ordinativi, al termine del quale l’amministrazione aggiudicatrice e i fornitori concludono i singoli contratti applicativi dell’accordo.

La gara Consip sui biologici ha permesso un risparmio medio del 18%

L’utilità del ricorso all’accordo quadro appare elevata per alcune tipologie di beni e servizi, quali quelli ad alto contenuto tecnologico, e in caso di acquisti ripetitivi e omogenei, che vengono in questo modo unificati in una sola procedura di gara ad evidenza pubblica, con un consequenziale probabile vantaggio economico sia in termini di riduzione dei prezzi d’acquisto che in termini di riduzione delle spese amministrative derivanti dall’indizione della gara. Infine, l’accordo quadro manifesta la propria utilità per l’acquisto di quella particolare categoria di beni soggetta ad un elevato grado di “personalizzazione” rispetto all’utilizzatore del bene stesso. In campo sanitario, si fa riferimento a quei beni per i quali la manualità e l’esperienza da parte dei clinici sembrano essere fattori fondamentali rispetto al buon esito delle prestazioni – si pensi ad esempio ad alcuni tipi di dispositivi medici (quali le suture chirurgiche). In questo caso, l’accordo quadro rappresenta il punto di incontro fra l’esigenza, di natura prevalentemente amministrativa, di ridurre i costi di approvvigionamento (che deriverebbero sia dai minori costi amministrativi che dalla riduzione sui prezzi d’acquisto in seguito al confronto competitivo fra le parti dell’accordo) e la necessità, di natura prevalentemente clinica, di sviluppare e mantenere nel tempo quella “confidenza” con gli strumenti di lavoro, elemento fondamentale, quasi imprescindibile, per garantire la qualità delle prestazioni erogate.

Lotto

Principio attivo

Aggiudicatario

1

Filgrastim

  • Pfizer Italia S.r.l.
  • Sandoz S.p.A.

2

Infliximab

  • Biogen Italia S.r.l.
  • Mundipharma Pharmaceuticals

3

Follitropina alfa

  • Teva Italia S.r.l.
  • Gedeon Richter S.p.A.

4

Etanercept

  • Sandoz S.p.A.
  • Biogen Italia S.r.l.

5

Insulina glargine

  • Nessuna offerta

6

Rituximab

  • Mundipharma Pharmaceuticals
  • Sandoz S.p.A.

7

Epoetina

  • Pfizer Italia S.r.l.
  • Sandoz S.p.A.

Tabella III. Gara Consip biologici: aggiudicatari dei singoli lotti

Come prevede la norma, l’accordo quadro può sancire due differenti modalità operative:

  • l’individuazione dell’operatore economico (tra quelli selezionati e con cui è concluso l’accordo) che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata, in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione (in questo caso, l’accordo contiene tutti i termini e le condizioni che disciplinano le prestazioni dei servizi e forniture);
  • l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la prestazione avviene attraverso la riapertura del confronto competitivo (questo può avvenire sicuramente se l’accordo quadro non contiene tutti i termini e le condizioni che disciplinano le prestazioni dei servizi e forniture, ma anche su precisa scelta dell’amministrazione, e dichiarata nella documentazione di gara).

La modalità di aggiudicazione attraverso scelta motivata permette sicuramente di avere tempi più rapidi e un maggior coinvolgimento di tutti gli operatori.

In conformità alle sue facoltà discrezionali, Consip ha effettuato, mediante una procedura aperta, un accordo quadro, della durata di 12 mesi, aventi le caratteristiche di seguito riportate. L’importo massimo stimato per la gara era di € 460.000.000, suddiviso in 7 lotti merceologici:

  • lotto 1: filgrastim (€ 48.000.000);
  • lotto 2: infliximab (€ 30.000.000);
  • lotto 3: follitropina alfa (€ 18.000.000);
  • lotto 4: etanercept (€ 126.000.000);
  • lotto 5: insulina glargine (€ 55.000.000);
  • lotto 6: rituximab (€ 63.000.000);
  • lotto 7: epoetina (€ 120.000.000).

Ogni lotto prevede un dosaggio minimo per consentire la partecipazione dei fornitori.

La gara è stata aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso, in quanto i prodotti presentano caratteristiche standardizzate (ossia le caratteristiche sono già definite dal produttore e non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante, ovvero sono rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali).

La procedura centralizzata di acquisto dovrebbe puntare all’ottimizzazione del rapporto costo-efficacia

La gara, aggiudicata a giugno 2018, per 6 lotti su 7 (in quanto per uno non sono state presentate offerte) ha registrato ribassi che variano dal 14 al 48%, consentendo un risparmio medio stimato, rispetto ai prezzi praticati oggi alle strutture sanitarie pubbliche, pari al 18%, per un valore di circa 140 milioni di Euro sul totale della spesa (Fonte: Consip S.p.A.). Aggiudicata a tutti i concorrenti in gara, consentirà ai clinici un’ampia flessibilità nella scelta dei farmaci più idonei alle esigenze cliniche del paziente. Infatti, l’accordo quadro prevede che la seconda fase (definizione dell’appalto specifico) non avvenga attraverso un secondo confronto competitivo, bensì attraverso decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze (Tabella III).

L’analisi della gara Consip sui farmaci permette di effettuare alcune considerazioni tenuto conto del carattere profondamente innovativo della gara.

Innanzitutto, la centralizzazione dei processi di acquisto, pur essendo un fenomeno ormai acquisito e difficilmente reversibile, richiede ancora un affinamento nei modelli di applicazione (accanto a soluzioni più evolute, costruite con il forte coinvolgimento degli attori in gioco, si trovano modelli ancora embrionali e semplicistici); risulta necessario completare la realizzazione di un sistema di acquisti, in cui Consip S.p.A. operi a stretto contatto e in coordinamento con le Centrali di committenza regionali e i Soggetti Aggregatori, anche per evitare facili duplicazioni e sovrapposizioni.

In secondo luogo, gli obiettivi dei processo di centralizzazione non dovrebbero consistere solo nel perseguimento della riduzione del costo per input, ma soprattutto nel­l’ottimizzazione del rapporto costo-efficacia, tenendo in considerazione l’intera catena di offerta (ricerca, sperimentazione, produzione, distribuzione, logistica, assistenza, ecc.) e tutte le ricadute della decisione di acquisto (governo clinico, compliance del paziente, tempi di attraversamento dei processi, ecc.).

Risulta fondamentale, infine, accompagnare i processi di centralizzazione ad una maggior implementazione degli strumenti di natura aziendale: lo sviluppo di politiche di marketing d’acquisto (studio sistematico dell’ambiente, dei mercati, dei prodotti, dei fornitori); il miglioramento delle informazioni gestionali (lo sfruttamento del potere negoziale; la ricerca di diminuzione dei costi di transazione; una maggiore attività di benchmarking sui prezzi per le tipologie di acquisto); la gestione proattiva dei fornitori (snellimento dei processi; coinvolgimento anticipato dei fornitori; ricerca di comunicazioni più chiare) sono elementi critici per le attività di programmazione degli acquisti che rappresentano la base della corretta impostazione di una gara.

Come funzionano i fondi per i farmaci innovativi (oncologici e non) nella pratica? Gli esempi da alcune Regioni

La gestione della spesa farmaceutica è una voce fondamentale nei bilanci delle Regioni, non solo per il suo peso economico ma anche per la complessità dell’equilibrio tra le risorse disponibili e la domanda di salute. Quali sono state le opportunità e le criticità che le Regioni hanno dovuto affrontare nel governo del fondo per i farmaci innovativi?

Abbiamo qui riunito le voci di diversi stakeholders, che possono offrirci il punto di vista di alcune delle professionalità coinvolte nel governo della spesa regionale.

Il commento di Giovanna Scroccaro

Direttore, Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici dell’Area sanità e Sociale della Regione Veneto

Come viene gestito il fondo farmaci innovativi nella sua Regione e come viene ripartito tra le diverse aziende sanitarie?

Va innanzitutto chiarito che il Ministero della Salute concorre a rimborsare le Regioni a statuto ordinario e la Sicilia in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime, così come indicato nella legge finanziaria n.232/2016. Qualora la spesa registrata a livello nazionale ecceda il valore fissato per i due fondi pari a 500 milioni ciascuno, la quota di spesa non coperta dai rispettivi fondi resta a carico delle singole Regioni.

È questo il motivo per cui la Regione del Veneto anche sui fondi dei farmaci innovativi effettua una programmazione della spesa e attribuisce alle aziende sanitarie un finanziamento parametrato sulla casistica attesa. L’attribuzione dei finanziamenti viene aggiornata a metà anno sulla base del numero dei pazienti effettivamente trattati nei centri autorizzati e/ o di nuove intervenute esigenze. La ripartizione dei fondi riguarda sia i farmaci innovativi oncologici che quelli non oncologici.

A fine anno, la Regione provvede a ripartire il finanziamento alle strutture sanitarie secondo quanto rilevato dai flussi di consumo e dai Registri AIFA. L’analisi dei registri AIFA è fondamentale quando un farmaco è autorizzato in commercio per più di una indicazione terapeutica, ma il requisito di innovatività, e quindi l’accesso al fondo, non è esteso a tutte le indicazioni, perché solo il registro – e non i consumi – può fornire le informazioni dettagliate sulle indicazioni di utilizzo.

Nella Regione Veneto, come avviene l’erogazione del fondo alle strutture private accreditate?

Nella nostra Regione l’uso dei farmaci innovativi non è molto consistente nelle strutture private accreditate; per tale motivo ci siamo organizzati facendo acquistare i farmaci necessari dalla Azienda Sanitaria in cui insiste la struttura privata, così come previsto dal Decreto ministeriale del 16 febbraio 2018. Infatti, il decreto prevede che la spesa regionale di competenza per singola Regione sia calcolata dalle dispensazioni rilevate attraverso i registri di monitoraggio AIFA sia per le strutture pubbliche che private, purché per queste ultime l’acquisto sia stato effettuato dall’ente del SSR di natura pubblica.

Come funziona il fondo per i pazienti che vengono trattati al di fuori della propria Regione di residenza?

Così come prescritto dalla normativa, in Regione Veneto abbiamo in cura – anche se con casistica limitata – pazienti che sono residenti in altre Regioni. Non abbiamo registrato nessun problema di gestione o capienza del fondo. Sappiamo peraltro che in altre Regioni la distribuzione non viene sempre garantita. Va inoltre ricordato che le norme prevedono che, al momento della redistribuzione a livello nazionale della spesa per i farmaci innovativi, in caso di superamento del tetto massimo del fondo, il rimborso per i pazienti fuori Regione venga garantito, mentre rimane a carico delle singole Regioni la quota spesa per i propri residenti.

Il fondo farmaci innovativi viene finanziato a livello nazionale, ma l’erogazione e il monitoraggio dei farmaci avviene a livello regionale: nella sua esperienza, come si armonizzano questi due piani? Ci sono elementi di criticità?

Il problema principale è rappresentato dal fatto che le Regioni non hanno a disposizione un aggiornamento mensile aggiornato sui consumi nazionali del fondo. La richiesta di una maggiore tempestività informativa sulla capienza del fondo è stata avanzata dalle Regioni in diverse occasioni perché riveste un’importanza fondamentale: poiché la gestione del fondo è a livello nazionale, la singola Regione, nel corso dell’anno, può monitorare il proprio consumo, ma non può sapere in tempo reale né quanto stanno spendendo le altre Regioni né se il tetto di spesa è stato raggiunto. È vero che l’AIFA pubblica con cadenza mensile il report del monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale ma i report vengono pubblicati anche parecchi mesi dopo il periodo di riferimento.

L’informazione completa viene resa nota solo alla fine dell’anno, al momento del consuntivo; se le matrici di consumo nazionale aggiornate venissero fornite mensilmente alle Regioni, la situazione sarebbe più facilmente gestibile.

Se il fondo per i farmaci innovativi venisse gestito diversamente, ripartendolo in misura proporzionale alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard di ciascun anno di riferimento, certamente la gestione dei fondi e la programmazione regionale sarebbero semplificate: la Regione Veneto saprebbe già ad inizio anno che la sua quota del fondo innovativi è pari, ad esempio, all’8% del fondo complessivo e potrebbe organizzare la ridistribuzione tra le strutture sanitarie. Questa modalità di ripartizione ben si presta ai farmaci ove non esistono concrete dimostrazioni di un differente fabbisogno regionale perché correlato a variabilità epidemiologica. Certamente nel caso in cui la prevalenza di malattia sia diversa tra le Regioni, una ripartizione collegata alla quota di accesso potrebbe risultare poco equa. In ogni caso la proposta di attribuire i fondi in base alla quota di accesso non è percorribile perché la Legge che ha istituito i fondi innovativi prevede specificatamente che le Regioni vengano rimborsate in base all’effettivo consumo.

Rimborsare sulla base del consumo può peraltro incentivare scelte poco virtuose, quali l’impiego dei farmaci innovativi (nel caso degli oncologici) anche quando potrebbero essere utilizzati farmaci meno costosi, ma non innovativi, la cui spesa è quindi completamente a carico delle Regioni.

Non solo: in caso di superamento del fondo nazionale anche le Regioni che avessero usato con molta oculatezza i farmaci innovativi, potrebbero non vedersi garantito il completo rimborso di tutta la spesa sostenuta.

Da un punto di vista più generale, al di là del meccanismo e delle procedure, io credo che la norma meriterebbe di essere rivista perché può creare un incentivo al consumo, anche a scapito dell’appropriatezza. Certo, l’appropriatezza sul singolo farmaco rimane garantita dai Registri AIFA però, in un panorama di diverse terapie disponibili, i clinici possono adottare strategie diverse: ad esempio, c’è chi opta direttamente verso l’utilizzo del farmaco innovativo ma c’è anche chi può ritenere ancora valida un’altra alternativa, prima di passare al farmaco che accede al fondo. L’attuale sistema di rimborso può creare una “corsa” competitiva all’uso dei fondi poco virtuosa e non necessariamente correlata alla epidemiologia e ai fabbisogni. A mio modo di vedere, salvo alcuni farmaci per i quali ci sia una concreta dimostrazione delle differenze epidemiologiche tra Regioni, sarebbe preferibile ripartire il fondo allo stesso modo con cui viene ripartito il Fondo Sanitario Nazionale, demandando alle Regioni il compito di rispettare i Livelli essenziali di assistenza e nel caso specifico di garantire l’accesso ai farmaci innovativi a tutti coloro che ne hanno bisogno. Rimarrebbe in capo al livello nazionale il compito di mettere in atto tutte le verifiche necessarie a garantire il rispetto degli adempimenti.

Il commento di Anna Maria Marata

Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco, Regione Emilia Romagna. Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare

Come viene gestito l’accesso al fondo farmaci innovativi nella sua Regione e la ripartizione tra le diverse aziende sanitarie?

In Emilia Romagna la gestione dell’accesso al fondo per i farmaci innovativi dipende dalla classe di farmaci, con percorsi differenti per i farmaci oncologici e non oncologici. Il nostro punto di partenza è sempre la gestione clinica ottimale dei pazienti, con l’individuazione della casistica da trattare e il confronto con gli stakeholder coinvolti (medici, farmacisti, amministratori, rappresentanti dei pazienti) per far emergere le problematiche cliniche e/o organizzative legate alla singola patologia o al singolo farmaco. Su questa base si inserisce il governo della spesa che deve seguire direttrici diverse a seconda delle peculiarità evidenziate nel percorso precedente.

La gestione dei farmaci innovativi per l’epatite C, che è stata la nostra prima “palestra” di governo su questo tema a partire dal 2015, ha coinvolto migliaia di pazienti, con una serie di farmaci entrati in commercio in un periodo molto breve e che prevedono un trattamento limitato nel tempo (al massimo 24 settimane). Il nodo centrale in questo caso era ed è l’individuazione dei pazienti e la loro gestione ottimale applicando i criteri stabiliti a livello centrale e non discutibili, ma cercando di ottimizzare le risorse disponibili al fine di trattare il maggior numero di pazienti possibili con le risorse economiche messe a disposizione dal fondo. Nel 2015 (primo anno di disponibilità di tali farmaci) nella nostra Regione c’è stato un ampliamento regionale rispetto alla quota messa a disposizione dal fondo nazionale.

Una situazione ben diversa è stata quella che abbiamo affrontato con ivacaftor per la fibrosi cistica oppure con nusinersen per l’atrofia muscolare spinale (SMA): in quest’ultimo caso, il numero di pazienti da trattare è molto ristretto, ma il problema principale da affrontare riguardava il livello logistico/organizzativo, considerato che per la prima volta si doveva predisporre una somministrazione cronica per via intratecale, che rappresenta una modalità piuttosto complicata in quanto i pazienti devono sottoporsi ad una puntura spinale per ogni trattamento. Insieme ai prescrittori abbiamo dovuto individuare, come sempre, il numero di pazienti candidati al trattamento per ipotizzare l’impatto economico della nuova terapia ma anche, e questo è un elemento peculiare di nusinersen, come organizzare la somministrazione. La soluzione elaborata è stata quella di individuare un numero ristretto di centri prescrittori affiancati da strutture che possano somministrare il farmaco e supportare i centri prescrittori per raggiungere tutti i pazienti da trattare. Abbiamo poi dovuto condividere fra i prescrittori/somministratori una procedura per rendere ottimale e omogenea la somministrazione.

Il nostro approccio è sempre quello di gestire insieme ai nostri clinici la strategia più opportuna per far sì che si ottenga il massimo dell’efficienza avendo il controllo e il governo di quello che sta succedendo anche a livello economico. Il metodo è sempre quello di attivare dei gruppi di lavoro regionali cui delegare la produzione di documenti (raccomandazioni terapeutiche, linee guida, linee di indirizzo) che consentano un uso appropriato ed efficiente dei farmaci. Ogni paziente dovrà avere il farmaco più appropriato per gestire la sua patologia, ma il clinico nella scelta terapeutica, a parità di efficacia e sicurezza, dovrà considerare anche il costo dei farmaci al fine di perseguire l’uso ottimale delle risorse disponibili.

Nella vostra Regione ci sono state criticità sui pazienti non residenti o sulla gestione delle strutture private accreditate?

L’accesso dei pazienti fuori Regione in Emilia Romagna dipende dal tipo di patologia, dalla classe di farmaco e dalle competenze delle nostre strutture: per le patologie neoplastiche la mobilità proveniente da altre regioni è maggiore, mentre ad esempio per il nusinersen si tratta di pochissimi casi. In generale non abbiamo riscontrato alcuna criticità anche perché, su questo tema, l’organizzazione dei fondi per i farmaci innovativi prevede la separazione dei rimborsi tra residenti e non residenti. È un aspetto ben affrontato dalla normativa.

In Emilia Romagna il numero di strutture private accreditate è molto limitato e quindi meno problematico rispetto ad altre Regioni.

Ci sono criticità per il fatto che il fondo degli innovativi è finanziato a livello nazionale ed è gestito a livello regionale? Come si armonizzano questi due piani?

Questo è decisamente il punto più critico della gestione, soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione. Nel caso dei farmaci per l’epatite C noi l’abbiamo affrontato prevedendo un piano terapeutico regionale informatizzato che i nostri clinici hanno dovuto compilare in aggiunta al piano terapeutico previsto da AIFA. Ciò si è reso necessario per disporre di informazioni dettagliate e tempestive sulla spesa regionale aggiornate in tempo reale, mese per mese per consentire di programmare la spesa e utilizzare al meglio tutti i fondi disponibili. I dati di monitoraggio AIFA infatti sono parziali e soprattutto i dati di spesa sono disponibili in maniera più completa solo a fine anno. Questa procedura ha richiesto un maggiore impegno da parte dei nostri clinici, e rappresenta un problema rispetto al quale bisognerà trovare una soluzione alternativa in futuro.

In questo modo noi abbiamo programmato la spesa ed effettuato i rendiconti ai clinici, alle Aziende Sanitarie e ai servizi farmaceutici, con cadenza mensile: ad esempio, ad ottobre 2017 siamo stati in grado di stimare, sulla base della prescrizione effettuata, una spesa di 28 milioni per l’anno 2017 a fronte di un fondo disponibile di 34 milioni, e questo dato ci ha consentito di rassicurare i clinici sulla capienza del fondo fino a fine anno invitandoli ad aumentare, compatibilmente con i problemi organizzativi, la prescrizione. Perché l’obiettivo rimane quello di spendere in maniera appropriata tutte le risorse a disposizione ma, in mancanza di dati certi sull’andamento della spesa, la gestione e la programmazione della prescrizione risulta difficile. A maggior ragione quando, come nel caso dei farmaci per l’epatite C, il sistema di definizione dei prezzi è veramente molto complicato e prevede anche regole di confidenzialità da rispettare: in questa situazione, a nostro parere, il ruolo della Regione è ancora più importante come garanzia di una informazione super partes, al di là delle aziende farmaceutiche.

Alla fine del 2017 il nostro dato di spesa finale per i farmaci innovativi non oncologici è stato di circa 32 milioni di euro. Dal monitoraggio AIFA relativo al periodo gennaio-novembre 2017, reso noto nella Riunione del Consiglio di Amministrazione AIFA del 29 marzo 2018 e che successivamente è stato aggiornato, la spesa per il 2017 per la Regione Emilia Romagna risultava essere di circa 7 milioni di euro. In realtà, nessuno dei due dati era sbagliato, si trattava di una diversa modalità di presentare i dati attribuendo temporalmente in modo diverso i rimborsi tramite payback. Quello che mi preme sottolineare in questo caso, fuor di ogni polemica, è che il report elaborato da AIFA, seppure corretto dal punto di vista contabile, non ci fornisce un aiuto concreto per il governo della spesa. Sarebbe opportuno quindi trovare una soluzione condivisa tra tutti gli attori coinvolti, in modo che le Regioni possano contare su un dato tempestivo, affidabile e utile per il controllo della spesa e per la programmazione delle prescrizioni da parte dei clinici. Considerando che per tutti i farmaci innovativi è stabilito l’obbligo della compilazione di un registro, sarebbe auspicabile predisporre un coordinamento tra il livello centrale e il livello regionale in modo tale che tutti possano accedere agli stessi dati in modo tempestivo senza la necessità di duplicare i registri e i database a livello regionale, evitando di appesantire il lavoro dei clinici e rendendo più efficienti le procedure.

Il commento di Roberta Di Turi

Direttore Dipartimento dei Servizi, Direttore UOC Assistenza farmaceutica, Asl Roma 3

Come viene gestito l’accesso al fondo dei farmaci innovativi nella sua Regione e la ripartizione tra le diverse aziende sanitarie?

Prima del 2017, in mancanza di una normativa dedicata, il tema non si poneva. Come noto, dal 1° gennaio 2017 sono stati istituiti i due fondi nazionali per il concorso al rimborso della spesa regionale effettuata per l’acquisto di medicinali innovativi, oncologici e non oncologici. Dal quel momento quindi, anche nella nostra Regione, eravamo a conoscenza che, in base alla normativa nazionale, avremmo avuto accesso e diritto a questi fondi ma fino al 28 dicembre 2017 la Regione Lazio non ha legiferato in tal senso. In quella data, sono stati emanati i provvedimenti che hanno disposto la ripartizione dei fondi, con una distinzione tra innovativi oncologici e non: per i farmaci non oncologici la ripartizione è stata prevista tra le sole aziende sanitarie locali sulla base dei consumi calcolati in proporzione ai residenti delle singole ASL. L’attribuzione dei fondi è stata però “virtuale”, nel senso che compare nel bilancio regionale ripartito per le diverse aziende ma non è stata seguita nei fatti da un travaso di risorse verso i cosiddetti “payers”, cioè gli operatori che hanno la responsabilità della spesa. In pratica, il conto delle farmacie interne alle ASL e dei Servizi farmaceutici territoriali è risultato invariato rispetto alla spesa effettuata: per questo motivo possiamo definirlo un ritorno “virtuale” al bilancio aziendale che però, di fatto, non è arrivato alle strutture periferiche competenti.

Il fondo per i farmaci innovativi oncologici è stato trattato in maniera diversa perché la delibera regionale ha previsto la ripartizione tra tutte le aziende sanitarie, comprese le aziende ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). In questo caso, la Regione ha decretato che la ripartizione tenesse conto di chi effettivamente somministrava il farmaco, e quindi anche delle aziende ospedaliere. A mio parere, questa modalità di ripartizione è più corretta e sarebbe utile anche nel caso dei farmaci innovativi non oncologici: ad esempio, i medicinali anti HCV vengono dispensati da un numero ridotto di aziende ospedaliere ma, in una partita di giro, il ritorno economico è destinato alle singole ASL che invece, di fatto, non dispensano.

Comunque, anche nel caso degli oncologici, alcune aziende ospedaliere hanno registrato a bilancio la riassegnazione virtuale ma, ancora una volta, questa quota non è stata stornata dalla spesa attribuita alle Unità Operative che l’avevano prodotta, tantomeno è stata resa nota ai Servizi Farmaceutici.

E si tratta di cifre importanti: stiamo parlando di oltre 54 milioni di euro assegnati alla Regione Lazio per i farmaci oncologici innovativi e altrettanto per i farmaci innovativi non oncologici.

Quali criticità ha riscontrato maggiormente nella gestione pratica di questi fondi?

La non completa trasparenza delle procedure per l’accesso ai farmaci innovativi ha comportato una situazione di incertezza da parte dei payers ma anche dei clinici che, non sentendosi garantiti da una normativa regionale certa e tempestiva, hanno adottato un atteggiamento prescrittivo molto cauto nei confronti di questi farmaci: questo è accaduto nella nostra Regione ma dobbiamo ricordare come, anche a livello nazionale, i fondi stanziati dalla legge nazionale 2017 di stabilità non siano stati utilizzati del tutto.

Nonostante questa situazione di incertezza, ogni farmacista dirigente, nella sua realtà e struttura, si muove considerando le motivazioni etiche che sono alla base della professione, cercando quindi di garantire l’accesso ai farmaci a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, nell’ambito della previsione di bilancio elaborata a inizio anno. Nella pratica, pur sapendo che esistono i fondi per i farmaci innovativi, spesso i payers regionali non sono messi in condizione di poterci fare affidamento. Il che, ovviamente, non rappresenta una modalità rassicurante né per gli operatori né tantomeno per i cittadini.

A livello di rendicontazione, in mancanza di procedure chiare da mettere in atto, i responsabili della spesa hanno agito in maniera autonoma e in base alla propria esperienza o necessità: per quanto riguarda la mia struttura, ad esempio, abbiamo registrato e messo in evidenza tutta la spesa complessiva legata agli innovativi, senza però averne nessun esito contabile in pratica.

La gestione del fondo, con erogazione a livello nazionale, e la prescrizione dei farmaci, che è a livello regionale, sono due strade che si armonizzano o questa doppia via può creare delle criticità?

Al di là degli obblighi normativi stabiliti a livello nazionale, come il monitoraggio da parte dell’AIFA, e l’obbligo di debito informativo regionale che le strutture devono assolvere, la gestione a livello regionale è lasciata all’iniziativa delle singole aziende che, anche in assetto multidisciplinare, agiscono però in base alla propria programmazione. Possiamo dire che, se la via nazionale è tracciata, la via regionale rimane in capo ai singoli: non c’è una direttiva regionale che rende i percorsi omogenei, con il rischio che anche l’accesso ai farmaci non sia omogeneo in quanto dipende dalle condizioni di bilancio delle singole aziende.

Questi fondi per i farmaci innovativi possono rappresentare un’opportunità o un limite?

Un limite sicuramente no, potrebbero rappresentare una grande opportunità. La prima esperienza fatta in tal senso ci ha dimostrato però che, in mancanza di indicazioni e orientamenti chiari da parte delle Regioni, questi fondi rischiano di essere degli strumenti poco utili. Se viene stanziato un finanziamento ad hoc, la logica vorrebbe che quel finanziamento andasse utilizzato fino in fondo, per coprire dei bisogni insoddisfatti e agevolare quelle fasce di popolazione più deboli che ne hanno bisogno. In questo momento, non sembra che questi risultati siano stati raggiunti appieno. La politica di scarsa trasparenza e assenza di provvedimenti certi a livello regionale rischia di inficiare gli investimenti e gli sforzi sostenuti a livello nazionale. Un vero peccato, secondo me.

Il commento di Daria Bettoni

Farmacista ospedaliera, ASST Spedali Civili di Brescia

Come viene gestito il fondo farmaci innovativi nella sua Regione e la ripartizione tra le diverse aziende sanitarie? Quali sono le direttive regionali?

Da sempre la politica sanitaria regionale della Lombardia è ispirata alla formalizzazione di linee di indirizzo e non di imposizione; i vincoli prescrittivi, previsti dalla normativa nazionale, vengono applicati tenendo conto anche dell’organizzazione ospedaliera e delle esigenze territoriali. Ciò ha costantemente consentito un accesso veloce ai nuovi farmaci. Ad esempio, non è presente un Prontuario Terapeutico Regionale, che di fatto, come più volte sottolineato da AIFA, rallenta significativamente la disponibilità delle terapie innovative nelle Regioni in cui è stato adottato.

In Lombardia sono frequentemente istituiti specifici gruppi di lavoro multidisciplinari, che coinvolgono i medici dei centri di riferimento per le diverse patologie e i farmacisti ospedalieri, affinché venga individuata la casistica (spesso tramite survey) e siano condivisi i percorsi di cura.

La Regione Lombardia, per ogni farmaco inserito nei registri di monitoraggio dell’AIFA (non solo per gli innovativi), individua gli specialisti prescrittori e le UO afferenti, privilegiando le scelta dell’approccio “multidisciplinare”. In questo modo si ottimizza il trattamento terapeutico, rispondendo alle necessità cliniche, gestionali e logistiche del paziente, tenendo conto anche delle differenti situazioni organizzative locali. Possono essere inoltre autorizzate “deroghe”, su richiesta dei singoli centri, che devono evidenziare la casistica clinica e particolari esigenze che possono migliorare la gestione dei pazienti.

La Regione Lombardia inoltre promuove lo sviluppo di reti del tipo hub e spoke, in cui gli specialisti condividono le scelte prescrittive, i dati di esito e la corretta distribuzione delle risorse e il monitoraggio della spesa farmaceutica. In una Regione come la Lombardia, con molti centri ospedalieri specialistici di eccellenza, di grande estensione territoriale e densamente popolata, questo modello è particolarmente efficace e garantisce una maggior appropriatezza. In particolare sono da tempo presenti reti oncologiche lombarde (REL e ROL) e per le malattie rare; sono state istituite reti per l’HCV: questa scelta organizzativa consente l’accesso alle terapie innovative in tempi brevi.

In merito alla specifica casistica dei farmaci innovativi, ad oggi la ripartizione del fondo rientra nel finanziamento complessivo dell’assistenza farmaceutica che viene formalizzato ad inizio di ogni anno dalla Regione a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Non c’è quindi un fondo per Azienda, ma, come i biosimilari, sono scorporati dall’abbattimento del tetto di File F regionale con una sorta di rimborso “a piè di lista”.

Solo nel caso dei farmaci antiHCV sono assegnati specifici finanziamenti vincolanti, ma riprogrammabili in corso d’anno, e dedicati alle reti/singole strutture.

Ci sono procedure differenti per i farmaci oncologici e non oncologici?

Per talune tipologie di farmaci, per le malattie rare (es. atrofia muscolare spinale – SMA – e fibrosi cistica), sono istituiti percorsi che includono il riconoscimento dei centri di riferimento da parte del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, che promuove gruppi di lavoro multidisciplinari per l’elaborazione e l’aggiornamento dei PDTA; ad oggi sono 110 i PDTA per le malattie rare disponibili sul sito del Centro di Coordinamento Regionale: fra questi è presente quello per la SMA, in cui è stato incluso il trattamento con nusinersen.

Nell’ambito delle malattie rare le scelte delle singole Regioni sono condivise e coordinate in un Tavolo nazionale afferente alla Commissione Salute, a cui partecipo come referente per la Lombardia. In particolare per la nuova terapia per la SMA, che è particolarmente complessa per le modalità di somministrazione, il confronto e l’adozione di scelte concordate è fondamentale per rispondere alle esigenze dei pazienti che spesso si rivolgono anche a centri lontani dalla Regione di residenza.

In sintesi per farmaci innovativi per malattie rare sono identificati i centri autorizzati alla prescrizione.

La stessa situazione avviene per l’HCV, per cui, come già detto, sono individuati specifici centri autorizzati alla prescrizione. Inoltre, all’interno di tale elenco sono state istituite due reti inter-ospedaliere, fra loro connesse, la rete bergamasca e la rete bresciana, coordinate rispettivamente dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’ASST Spedali Civili di Brescia. Ogni rete fa riferimento ai suddetti, ma coinvolge più strutture e specialisti (infettivologi, gastroenterologi, epatologi e farmacisti), in modo da avere una costante evidenza delle esigenze cliniche, delle terapie in corso e già concluse, degli esiti, oltre che della spesa farmaceutica sostenuta e delle risorse necessarie per l’attuazione delle terapie programmate.

Il budget assegnato è determinato sulla base di survey periodicamente aggiornate, tenendo anche conto della variabilità dei costi dei farmaci, dei nuovi casi, delle terapie concluse e dei rimborsi pervenuti, e può comunque essere ridiscusso e rivalutato, se necessario.

Differente è la situazione dei farmaci oncologici per i quali, a causa della numerosità della casistica, ad oggi si è preferito autorizzare tutte le strutture di oncologia pubbliche e private accreditate (salvo specifici farmaci o indicazioni terapeutiche in cui vengono individuati specifici centri).

Per i farmaci oncologici la Regione ha un rapporto diretto, oltre che con i farmacisti ospedalieri, con le reti di riferimento oncologiche (ROL e REL), che sono da tempo diffuse, come in altre Regioni, ad esempio Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto.

Come viene gestito il privato accreditato?

Il privato accreditato rispetta le stesse regole del pubblico, i centri devono essere specificatamente autorizzati, in coerenza con la logica della libertà di scelta del paziente, che deve poter essere curato dagli specialisti a cui si è affidato.

Il DM del 16 febbraio 2018 prevede che l’acquisto sia effettuato da centri ospedalieri pubblici, per questo i farmaci per l’HCV sono acquistati dalle ASST pubbliche di riferimento, specificatamente individuate dalla Regione, che, con una gestione “in rete”, provvedono all’acquisto e all’erogazione agli ospedali privati autorizzati, al monitoraggio previsto dai registri AIFA e alla gestione del budget complessivo.

Si tratta di un sistema complesso, reso necessario dalla disposizione ministeriale, che può rendere poi difficile la corretta tracciabilità del dato a livello dei registri di monitoraggio, per questo è stata recentemente inserita da AIFA la nuova funzionalità di identificazione della natura pubblica o privata della struttura acquirente. Purtroppo uno sviluppo selettivo che consenta la classificazione solo per i registri innovativi non è possibile a causa della configurazione integrata della piattaforma.

Per i farmaci innovativi non oncologici gli acquisti già vengono effettuati da strutture pubbliche, anche se erogati da privati accreditati, mentre nel caso degli oncologici innovativi Regione Lombardia sta organizzando un sistema di acquisto analogo al fine di non perdere l’accesso al fondo innovativi, in quanto la spesa sostenuta dai privati accreditati al momento è a carico del bilancio regionale.

Nella sua struttura avete anche casi di pazienti da fuori Regione? Come vengono gestiti?

Il nostro ospedale, come molti della Regione Lombardia, è un centro “attrattivo” anche per pazienti non bresciani, spesso provenienti da altre Regioni. L’indicazione della Regione Lombardia è sempre stata di massima disponibilità, per cui le terapie vengono prescritte ed erogate, nel rispetto della libertà di scelta del paziente.

Analogamente, i pazienti lombardi possono essere seguiti, anche per i farmaci innovativi, presso ospedali non lombardi. La gestione, concordata con i centri di riferimento, può essere interamente a carico del centro prescrittore oppure il farmaco può essere dispensato anche dalla farmacia di residenza, come è consentito dal sistema dei registri AIFA.

In taluni casi (HCV), solo per alcune Regioni, la compensazione non è automatica, ma va specificatamente richiesta, tramite la ASL di residenza, alla Regione di residenza.

La spesa relativa ai non residenti è rimborsata alle Regioni mediante la fatturazione diretta fra enti del SSN.

Esistono criticità sulla rendicontazione o il monitoraggio?

Le attività di rendicontazione e monitoraggio, fra loro strettamente correlate, si estendono a tutti i farmaci inclusi nei registri AIFA, ad oggi sono 132 i registri e i piani terapeutici web based. Ciò comporta molto lavoro per i centri ospedalieri da parte dei medici prescrittori e dei farmacisti ospedalieri, sia per la compilazione dei registri AIFA, che per la valutazione del bisogno clinico mediante survey, la rendicontazione mediante File F, l’elaborazione dei periodici report sulla spesa farmaceutica, indispensabili per la valutazione dei budget da assegnare a livello regionale. Inoltre sono previste periodiche e capillari verifiche da parte delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) su queste attività.

L’informazione di ritorno da parte di AIFA potrebbe e dovrebbe essere più tempestiva: sono pubblicati dei report mensili e annuali sulla spesa farmaceutica nazionale e regionale, ma dopo diversi mesi (ad es. il Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale di gennaio-aprile 2018 è del 24 settembre 2018), mentre il rapporto Osmed 2017 è stato reso disponibile a luglio 2018.

Il carattere nazionale del finanziamento del fondo si armonizza con l’erogazione dei farmaci, che avviene a livello regionale?

Attualmente, dal 2018, la gestione dei fondi è mista e prevede un acconto per le Regioni sulla base del fabbisogno indistinto, stabilito dall’accordo Stato-Regioni, considerando anche il conguaglio 2017, con un saldo relativo alla spesa effettivamente sostenuta per i pazienti residenti. La mancanza di una chiara ripartizione regionale dei fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici, che potrebbe essere effettuata sulla base della spesa farmaceutica complessiva regionale, quando non esistano differenze territoriali di incidenza e prevalenza per le patologie trattate, rende più complessa la gestione delle risorse a livello regionale ed espone le Regioni al rischio di un mancato rimborso.

Inoltre, oltre alle informazioni sulla spesa farmaceutica, andrebbero pubblicati dati epidemiologici, così come i risultati dei trattamenti conclusi. L’ambito in cui è presente una reportistica puntuale è quello dell’HCV, questo modus operandi andrebbe esteso anche a tutti gli altri farmaci innovativi.

Ma la vera criticità è costituita dal ritardo con cui AIFA pubblica i dati di accesso ai fondi da parte delle Regioni, cosa che impedisce a queste ultime una reale azione di programmazione.

Un commento generale sul fondo farmaci innovativi: quali sono le opportunità o i limiti? Si potrebbe migliorare qualche aspetto?

Come evidenziato nel Position Statement di GIMBE, sarebbe necessaria una maggior trasparenza nei criteri di valutazione adottati per decidere l’innovatività di un farmaco. Le basi scientifiche e metodologiche sono condivisibili, ma il metodo di valutazione non è stato esplicitato per quanto riguarda le variabili considerate: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove.

Inoltre il fatto che i fondi effettivamente spesi per i farmaci innovativi e non innovativi siano molto inferiori alle risorse stanziate significa che il sistema di gestione attuale non è ottimale e potrebbe essere migliorato l’accesso dei pazienti a terapie di riconosciuta efficacia.

Gli obiettivi strategici del nostro Servizio Sanitario Nazionale sono la qualità delle cure, l’equità e la sostenibilità. Per il loro conseguimento è essenziale non circoscrivere le valutazioni ai trattamenti farmacologici, ma definire e condividere, a livello nazionale, valutazioni di Health Technology Assessment e percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA), creare gruppi di lavoro multidisciplinari di riferimento, selezionare i centri prescrittori individuando le eccellenze, promuovere, sul modello delle Malattie Rare, la diffusione delle reti di patologia, migliorare l’integrazione dei meccanismi di programmazione e controllo. I finanziamenti dovrebbero poter essere adeguati alla valutazione degli esiti delle terapie, ciò è possibile adottando strumenti informativi che correlino l’appropriatezza prescrittiva e l’efficienza economica all’efficacia dei trattamenti, mettendo in relazione i dati clinici disponibili dai registri AIFA con quelli amministrativi sui farmaci (File F), e delle prestazioni (schede di dimissione ospedaliera – SDO).

Tetti sulla spesa farmaceutica e fondi innovativi: è ora di cambiare?

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La politica del farmaco in Italia è, da diverso tempo, influenzata dalla presenza di tetti sulla spesa farmaceutica [Jommi & Minghetti, 2015].

Introdotti dalla Legge 405/2001 e riferiti inizialmente alla sola spesa farmaceutica territoriale, tali tetti sono stati modificati per la prima volta dalla Legge 326/2003, che ha definito, come “valore di riferimento” per la spesa complessiva per farmaci, il 16% della spesa sanitaria pubblica. È però la Legge 222/2007 ad avere introdotto:

  • un doppio tetto; uno, pari al 14% delle risorse assegnate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), riferito alla spesa per farmaci utilizzati sul territorio, includendo i farmaci acquistati e dispensati dalle farmacie aperte al pubblico (spesa convenzionata) e i farmaci in Fascia A distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie o dalle farmacie aperte al pubblico per conto del SSN; l’altro, pari al 2,4% delle risorse SSN, per i farmaci utilizzati in ospedale;
  • il ripiano dell’eventuale sfondamento del tetto sulla territoriale da parte dei tre attori della filiera (industria, grossisti e farmacie);
  • la definizione di un budget per le imprese farmaceutiche, basato essenzialmente sul fatturato dell’ultimo anno, con successiva allocazione dell’eventuale payback sulla base del contribuito di ciascuna impresa allo sfondamento del tetto.

La Legge 135/2012 ha previsto, a partire dal 2013, una riduzione del tetto sulla territoriale all’11,35% e un aumento di quello sull’ospedaliera al 3,5%; la stessa legge ha introdotto una compartecipazione dell’industria del 50% all’eventuale sfondamento del tetto sull’ospedaliera, sempre in proporzione al contributo di ciascuna azienda allo sfondamento del tetto. Infine, la Legge 232/2016 ha modificato dal 2017 la struttura dei tetti prevedendone uno per la spesa convenzionata (7,96%, delle risorse SSN) e uno per tutti i farmaci acquistati dalle aziende sanitarie (6,89%).

Tetti e fondi presentano diversi elementi di criticità

Ai tetti “ordinari” si aggiungono i fondi per l’innovazione. La Legge 190/2014 ha istituito un fondo ad hoc per i medicinali innovativi, pari a 500 milioni a valere sul 2015 e il 2016. Tale fondo è stato prevalentemente utilizzato per l’acquisto di farmaci per l’epatite C. La Legge 232/2016 ha previsto l’istituzione di due fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno, uno per medicinali innovativi e uno per i farmaci oncologici innovativi, attingendo in parte a risorse già assegnate al SSN per obiettivi del Piano Sanitario Nazionale. I farmaci innovativi, oltre alla disponibilità di fondi dedicati, hanno accesso immediato ai mercati regionali (in linea di principio, il loro utilizzo non è condizionato all’inclusione nei prontuari regionali), non partecipano (con i farmaci orfani) alla copertura di eventuali sfondamenti dei tetti di spesa e non sono soggetti ad uno sconto obbligatorio del 5% + 5% del prezzo negoziato con AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), previsto per tutti i farmaci coperti dal SSN.

I criteri per la valutazione dell’innovatività, in capo alla CTS (Commissione Tecnico-Scientifica) dell’AIFA, sono stati definiti dalla Determina 519/2017 e si tratta del livello di bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e della qualità delle evidenze prodotte negli studi registrativi. L’elenco dei farmaci innovativi dovrebbe essere aggiornato mensilmente sul sito dell’AIFA (al 31 luglio, l’ultimo aggiornamento è del 16/7/2018). La principale novità, rispetto alla precedente gestione dell’innovatività basata sul documento CTS del 10/7/2010 (“Criteri per l’attribuzione del grado di innovazione terapeutica dei nuovi farmaci”) è la pubblicazione sul sito AIFA di schede di “appraisal” con cui viene descritto il razionale della valutazione da parte della CTS. Delle 18 richieste di innovatività per le quali è stato pubblicato l’esito, 6 sono state accolte (per un farmaco si tratta di innovatività “di classe”, ovvero innovatività collegata a quella acquisita da precedenti farmaci caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione), a 4 farmaci è stata attribuita l’innovatività condizionata alla produzione entro 18 mesi di ulteriori evidenze a supporto della richiesta (i farmaci ad innovatività condizionata hanno solo il vantaggio dell’accesso immediato ai mercati regionali) e 8 sono stati giudicati non innovativi.

Figura 1. Spesa farmaceutica SSN e spesa totale SSN (netto farmaci) (2001-2017; 2001=100)

Fonte: elaborazione Osservatorio Farmaci Cergas Bocconi su dati Conti Economici di Aziende Sanitarie e AIFA

CAGR = Compound Annual Growth Rate

Il sistema dei tetti ha permesso di definire un quadro complessivo di risorse da destinare ex ante alla farmaceutica. La presenza ex post di sistemi di compartecipazione allo sfondamento dei tetti ha generato aspettative di “sostenibilità” dell’incremento della spesa. Le regioni, al di là di una responsabilizzazione complessiva sulla spesa sanitaria, vengono poi valutate anche sul posizionamento rispetto ai tetti di spesa farmaceutica, e sono state quindi spinte ad adottare politiche di razionalizzazione e, in diversi casi, di contenimento, della spesa farmaceutica. Non è un caso che la spesa complessiva per farmaci a carico del SSN (al lordo peraltro dei diversi payback da parte delle imprese) sia aumentata in media del 2% dal 2001 al 2017 a fronte di un, pur contenuto, 2,7% di crescita media della spesa sanitaria pubblica (Figura 1).

È possibile superare la logica di gestione a silos della spesa farmaceutica?

I fondi per farmaci innovativi hanno avuto un ruolo importante, segnaletico della volontà di garantire risorse per farmaci prioritari per il SSN, aumentando il livello di trasparenza sulle scelte di identificazione dei farmaci innovativi.

Tuttavia, tetti e fondi presentano diversi elementi di criticità.

I tetti si ispirano ad una logica di gestione a silos della spesa e non considerano gli effetti dei farmaci su altre prestazioni a carico del SSN (ad esempio, minori costi per ricoveri evitati o maggiori costi per la gestione degli effetti collaterali). Vi è quindi un’incoerenza di fondo tra un interesse crescente per la gestione integrata del paziente e per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali da una parte, e la definizione di tetti di spesa per fattori produttivi dall’altra. È vero che la Legge 205/2017 ha previsto un monitoraggio in via sperimentale, per il triennio 2018-2020, degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi sul costo del percorso terapeutico-assistenziale, richiamando quindi esplicitamente l’importanza di valutare gli effetti (positivi o negativi) di un farmaco sul costo del percorso complessivo del paziente. Ed è anche vero che l’obiettivo dichiarato di tale monitoraggio è di «migliorare l’allocazione delle risorse programmate per il SSN» e «valutare la congruità dei fondi per i farmaci innovativi». Rimane però l’approccio silos, in quanto non sono ancora chiari gli effetti attesi di tale analisi.

In secondo luogo, fissare un tetto come quota delle risorse a carico del SSN significa non tenere conto dell’evoluzione tendenziale della spesa farmaceutica, che dipende da dinamiche specifiche: dall’introduzione di nuovi farmaci, dalla scadenza dei brevetti e dalla variazione del mix prescrittivo nel tempo. Non esiste alcun Paese, tra i principali europei, ad avere adottato un tetto sulla farmaceutica commisurato alle risorse per la sanità pubblica.

Nel triennio 2013-2015 il payback effettivo è stato pari all’85% di quello potenziale

Il tetto sulla spesa ospedaliera e, dal 2017, quello sui farmaci acquistati dalle aziende sanitarie, è stato fissato ad un valore inferiore alla spesa consuntivata l’anno precedente, mentre quello più recente sulla convenzionata è superiore alla spesa consuntivata nell’anno precedente. Poiché è noto che la spesa per acquisti cresca più della convenzionata (che, anzi, è calata sistematicamente negli ultimi dieci anni), questo significa avere fissato dei tetti che predeterminano già degli squilibri (uno un disavanzo, l’altro un surplus).

Non viene poi prevista alcuna compensazione tra disavanzo sul tetto per farmaci acquistati dalle aziende sanitarie (1.580 milioni di euro circa nel 2017, secondo l’ultimo monitoraggio AIFA disponibile – consultato il 27 luglio 2018) e surplus su tetto della farmaceutica convenzionata, surplus presente anche per i fondi per farmaci innovativi (complessivamente pari a 920 milioni di euro, tra tetto sulla convenzionata – 480 milioni di euro, fondo per gli innovativi oncologici – 90 milioni di euro, e fondo per gli innovativi non oncologici – 360 milioni di euro). Visto l’andamento tendenziale della spesa per acquisti e di quello per la spesa convenzionata, il fenomeno si amplificherà nei prossimi anni.

Il livello di complessità nella gestione dei tetti e la scarsa trasparenza (in particolare sul flusso di spesa per farmaci a distribuzione diretta e per conto) hanno prodotto un aspro contenzioso tra industria e SSN, con il risultato che i tempi di pagamento da parte delle imprese si sono protratti nel tempo e che sono state offerte scontistiche dall’SSN sul payback dovuto: nel triennio 2013-2015 il payback effettivo è stato pari all’85% di quello potenziale. E nessuno ha ad oggi stimato il costo della gestione del contenzioso tra industria e SSN.

Inoltre, la distribuzione del payback tra le singole imprese, per quanto ispirata a logiche di equità (compartecipazioni in base al contributo alla crescita del mercato) non è avulsa da elementi di criticità. In primo luogo, lo sfondamento attribuibile ai farmaci innovativi e agli orfani viene riversato sugli altri prodotti coperti da brevetto. Essendo poi il budget per azienda costruito a partire dal mercato degli ultimi 12 mesi, i nuovi prodotti lanciati sul mercato (a meno che non siano innovativi o orfani) sono stati storicamente penalizzati, in quanto contribuiscono in modo rilevante alla crescita, non avendo alcun fatturato pregresso. Per questo la Legge 205/2017 ha previsto che le imprese paghino nel primo anno solo un contributo del 10% del fatturato realizzato per i nuovi farmaci, riallocando però il restante 90% su tutti gli altri farmaci, esclusi orfani e innovativi (ma inclusi generici e biosimilari).

Infine, l’assegnazione dei fondi per i farmaci innovativi è avvenuta con grande ritardo: solo nel 2018 (con Decreto del Ministero della Salute del 16 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7/4/2018) sono state definite le modalità operative di erogazione alle regioni delle risorse stanziate per i farmaci innovativi (oncologici e non) per il 2017 (e il 2018).

È chiaro che in prospettiva il sistema dei tetti così definito non può reggere.

Tetto unico per la farmaceutica e target di crescita della spesa negoziato sono tra le proposte dell’Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi

Una proposta organica di revisione dei tetti è stata pubblicata a fine 2016 dall’Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi [Amoroso et al, 2016]. In particolare, si è suggerita una semplificazione dei tetti in una prima fase articolandoli in modo più coerente con la robustezza del flussi informativi disponibili; tale proposta è stata implementata dalla Legge 232/2016, che ha accorpato in un unico tetto tutti gli acquisti di farmaci da parte delle aziende sanitarie, indipendentemente dalla loro destinazione (utilizzo in ambito ospedaliero o in distribuzione diretta / per conto); in una seconda fase, unificando i due tetti sulla spesa convenzionata e sulla spesa per acquisti di farmaci dalle aziende sanitarie, per superare i problemi generati dalla mancata compensazione tra eventuali surplus e disavanzi. Guardando ad un orizzonte temporale più lungo, si è però suggerito di:

  • abbandonare il tetto di spesa e trasformarlo in target di crescita della spesa a tre/cinque anni, target rinegoziato annualmente tra le principali rappresentanze dell’industria e il Ministero della Salute e dell’Economia;
  • affidare ad AIFA un ruolo di supporto tecnico a tale negoziazione, che si sostanzierebbe in una stima dell’effetto atteso dell’ingresso sul mercato di nuovi prodotti, della scadenza dei brevetti, della modifica del mix di prescrizione di terapie già disponibili sul mercato, e degli eventuali effetti attesi dei farmaco su altre prestazioni sanitarie. Ciò peraltro spingerebbe AIFA a rafforzare ulteriormente la propria attività di horizon scanning, ai fini di una corretta programmazione della spesa.

Una seconda riflessione riguarda i fondi per i farmaci innovativi. Con tali fondi, come già osservato, la politica ha chiaramente segnalato la propria volontà di trovare risorse per farmaci considerati prioritari per il SSN. La conseguenza dei fondi è stata però quella di creare silos “protetti” all’interno di una logica silos. Sarebbe auspicabile invece che i fondi venissero incorporati nei tetti, mantenendo gli altri aspetti che facilitano l’accesso dei pazienti ai farmaci innovativi.

Se le proposte venissero attuate (tetto unico, compresi i fondi per gli innovativi, nel breve periodo; target di crescita nel medio-lungo periodo), sarebbe comunque necessario trovare una soluzione per il payback pregresso e non ancora pagato. A questo proposito è utile osservare che se si fosse applicato nel 2017 un meccanismo compensativo tra tetti di spesa e fondi, lo sfondamento del tetto per acquisti di farmaci da parte di aziende sanitarie si sarebbe ridotto da 1.580 milioni di euro a 660 milioni di euro, di cui 330 a carico dell’industria; se il trend della spesa complessiva per farmaci a carico del SSN fosse in futuro simile a quello registrato in media dal 2001, complessivamente lo sfondamento del tetto complessivo non dovrebbe aumentare in modo sensibile.

Con i fondi per gli innovativi la politica ha inteso rendere disponibili risorse aggiuntive per farmaci prioritari, ma sempre in una logica a silos

Sarebbe utile, alla luce di queste riflessioni, definire un accordo transattivo sui payback pregressi che ne riduca l’impatto complessivo; prevedere delle iniziative di contenimento, per abbattere la spesa a valori simili a quelli del tetto complessivo, iniziative già proposte in un articolo pubblicato nel 2015 [Martini, 2015]; avviare da subito un passaggio ad un tetto unico e, in prospettiva, ad un target di crescita della spesa negoziato, come già l’Osservatorio Farmaci aveva proposto.

Bibliografia di riferimento

  • Amoroso N, Armeni P, Costa F, et al. Il governo dell’assistenza farmaceutica in Italia: possibili traiettorie di cambiamento in Rapporto OASI 2016. Cergas – SDA Bocconi, 2016
  • Aru C, da Empoli S, Della Porta MR, et al. Inside-out: l’impatto dell’innovazione farmaceutica su spesa sanitaria e costi sociali e previdenziali. Istituto per la Competitività (I-Com), 2018
  • Jommi C, Minghetti P. Pharmaceutical Pricing Policies in Italy. In: Zaheer-Ud-Din Babar (ed.). Pharmaceutical Prices in the 21st Century. London: Springer, 2015, pp. 131-51
  • Martini N. Il settore farmaceutico rischia il default. Proposte per ristabilire l’equilibrio economico e per definire una nuova governance strutturale. Global & Regional Health Technology Assessment 2015; 2: 53-8

La valutazione dell’innovatività: il bilancio di una prima esperienza

Intervista a Patrizia Popoli
Direttore del Centro Nazionale Ricerca e Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci (CNRVF) dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA

Qual è il suo bilancio di questo primo anno di applicazione della normativa che individua i criteri per la definizione dell’innovatività?

Dai commenti che abbiamo ricevuto e dai confronti con i diversi stakeholders, anche nel corso di convegni nei quali si è trattato questo tema, possiamo dire che complessivamente la novità è stata accolta con favore: abbiamo registrato una reazione positiva soprattutto rispetto all’approccio adottato, improntato ad una maggiore trasparenza rispetto al passato, grazie alla definizione e pubblicazione dei criteri per l’attribuzione del carattere di innovatività. In generale, il metodo applicato è stato apprezzato ed è risultato piuttosto condiviso da tutti, anche se, ovviamente, esistono sempre margini di miglioramento. Anche di questi aspetti si è discusso molto, e penso che alcune riflessioni potrebbero essere utili per la prossima Commissione.

Quali sono gli elementi che hanno suscitato qualche criticità o qualche riflessione, anche per il futuro?

Innanzitutto, un elemento che molto spesso le aziende farmaceutiche hanno fatto notare riguarda la terminologia utilizzata nelle valutazioni: per i criteri di bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto sono stabiliti dei livelli basati su giudizi espressi in scala, da “massimo” a “scarso” o “assente”. Alcune definizioni di questi livelli possono essere interpretate in maniera errata. Per esempio, se per un farmaco il giudizio relativo al valore terapeutico aggiunto risulta essere “scarso” non si deve intendere che il valore terapeutico del farmaco sia “scarso” in senso assoluto, ma semplicemente che, quando lo compariamo all’alternativa terapeutica corrispondente di cui già disponiamo, questo farmaco offre sì dei vantaggi ma solo di scarsa entità. Quindi, non solo il farmaco è ammesso alla rimborsabilità, ma gli viene riconosciuto comunque un vantaggio rispetto all’esistente. È comprensibile che, quando si esprime un valore di “scarso”, questo possa essere interpretato non correttamente estendendolo al valore terapeutico intrinseco del nuovo farmaco, ma così non dovrebbe essere. E per questa ragione abbiamo sempre cercato, in ogni occasione in cui se ne è parlato, di chiarire questo potenziale equivoco. Una possibilità per evitare tali fraintendimenti potrebbe essere sostituire i giudizi con un’indicazione numerica corrispondente, come ad esempio una scala con valori di livello da 1 a 5.

Alcuni hanno invece avanzato dei commenti in merito all’innovatività per i farmaci oncologici, facendo notare che sarebbe stato utile stabilire dei criteri maggiormente dettagliati non solo per i diversi tipi di tumore ma anche per le diverse linee terapeutiche. Al momento non abbiamo previsto dei criteri diversi per i farmaci oncologici perché ritenevamo che questo non fosse corretto, in quanto ci sembrava giusto adottare un principio comune per tutti i farmaci; abbiamo però inserito delle note esplicative in merito agli indicatori di efficacia in oncologia, per evidenziare gli aspetti maggiormente importanti per questa tipologia di farmaci. La necessità di un maggiore livello di dettaglio sulle linee terapeutiche in oncologia potrebbe essere in effetti valutata in futuro.

La qualità delle prove attualmente viene giudicata tramite il metodo GRADE, che prevede delle indicazioni abbastanza rigide: un altro suggerimento che abbiamo ricevuto è stato quello di interpretare questo giudizio sul valore delle prove in maniera un po’ più elastica.

Una riflessione scaturita invece all’interno della Commissione, e che ha portato ad alcune modifiche del nostro modo di procedere già nel corso di questi ultimi mesi, ha riguardato la necessità di giustificare con maggiore dettaglio i giudizi, elaborando una relazione più estesa che spiegasse le ragioni alla base di una determinata decisione. Ad esempio, per rendere conto pienamente del bisogno terapeutico esistente in una specifica patologia è necessario illustrare in maniera esaustiva quali sono le opzioni terapeutiche a disposizione e soprattutto qual è il livello di efficacia dei farmaci disponibili. Se pensiamo al morbo di Parkinson, ad esempio, esiste già un certo numero di farmaci disponibili, che tuttavia sono efficaci solo sulla riduzione dei sintomi, e non “curano” la malattia: in questo caso, come in altri, il bisogno terapeutico rimane alto pur in presenza di farmaci in commercio. Analogamente, per il valore terapeutico aggiunto vanno riportate tutte le evidenze che sono state considerate per misurare il valore terapeutico della molecola in analisi e per il confronto con le alternative. È opportuno esplicitare meglio quali sono gli studi, quali le evidenze, quali i parametri presi in considerazione. Come dicevo, la Commissione ha già adottato un maggiore livello di dettaglio nelle sue relazioni ma sicuramente è un aspetto da tenere ben presente e cercare di migliorare ancora.

Un suggerimento avanzato da più parti, anche pubblicamente nel corso di eventi, ma al quale abbiamo deciso di non dare seguito è stato il collegamento tra la valutazione dell’innovatività e la definizione del prezzo del farmaco. Al momento abbiamo deciso di voler tenere disgiunti i due aspetti ritenendo che la valutazione dell’innovatività fosse di pertinenza tecnico-scientifica e che quindi dovesse prescindere dal costo del farmaco.

Per quanto riguarda l’eventualità di assegnare un “premium price” al farmaco riconosciuto come innovativo, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, di fatto nel nostro sistema il farmaco innovativo viene già “premiato” con vantaggi economici, e anche consistenti: innanzitutto perché non è sottoposto all’obbligo di sconto del 5%+5% ma, aspetto ancora più rilevante, perché l’azienda farmaceutica non partecipa al ripiano della spesa in caso di sfondamento.

Nella sua esperienza, quale dei 3 criteri può essere maggiormente correlato all’attribuzione del carattere di innovatività?

Ovviamente tutti e tre i criteri devono essere soddisfatti: devono essere presenti il bisogno terapeutico e il valore terapeutico aggiunto, e le prove che sono state portate dall’azienda a dimostrazione della propria tesi devono essere robuste. Però è il valore terapeutico aggiunto l’elemento maggiormente importante, fermo restando che anche gli altri due criteri devono essere sempre a livelli alti. Ovviamente, con una qualità delle prove bassa, a meno che non si tratti di una patologia rara, non si può riconoscere l’innovatività perché viene meno tutta l’impostazione di base: se le prove non sono affidabili, non possiamo parlare di innovatività.

Per concludere, le chiediamo un commento sull’utilizzo dei fondi nei 2017 e per i prossimi anni.

I fondi assegnati per il 2017 non sono stati usati per intero e questo è dipeso, in grandissima parte, dal fatto che si è iniziato a lavorare sull’innovatività tardi, nel corso dell’anno. I criteri sono stati pubblicati a inizio aprile 2017 e da lì sono cominciate le domande delle aziende. Anche nei casi in cui la Commissione si è espressa in tempi molto rapidi, come ad esempio per Spinraza, i tempi per il completamento della procedura sono comunque piuttosto lunghi: una volta che la Commissione concede l’innovatività, il farmaco passa al Comitato Prezzi e Rimborso per la negoziazione con l’azienda e, raggiunto l’accordo, viene effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal quel momento inizia l’iter per l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali. È evidente che sono necessari alcuni mesi per completare tutto il processo per cui, nel 2017, l’applicazione dei criteri e della normativa è potuta avvenire solo nella seconda metà dell’anno. A mio parere, difficilmente si sarebbero potuti spendere tutti i fondi assegnati al 2017: sicuramente, se fosse stata prevista la disponibilità per 12 mesi di anno solare, la situazione sarebbe stata diversa. Dalle proiezioni già disponibili per i primi mesi del 2018, sembra che i fondi dovrebbero essere occupati per intero quest’anno, una volta andati a regime. Rimangono comunque i tempi lunghi per il completamento di tutto l’iter.