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Una riflessione sul tema della trasparenza sul prezzo dei farmaci

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Il punto sulla risoluzione del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha promosso presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità una risoluzione sul tema della trasparenza sul mercato dei farmaci, dei vaccini e delle altre tecnologie sanitarie, supportata da alcuni altri stati, tra i quali al momento non compaiono i principali Paesi Europei, con l’eccezione della Spagna. Il documento contiene diverse riflessioni, dalla disponibilità di dati clinici, alle informazioni sulla scadenza dei brevetti, ai costi sostenuti dalle imprese, ai prezzi dei farmaci e si inquadra nelle iniziative che l’OMS ha promosso per aumentare l’equità nell’accesso a farmaci e tecnologie sanitarie, incluso il Fair Price Forum.

Su questo documento, i ricercatori dell’Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi hanno già espresso una valutazione critica e articolata in un articolo comparso sul Sole 24 Ore Sanità [1], in cui sono stati rilevati:

  • la necessità di focalizzarsi sulle criticità delle attuali stime sui costi di ricerca e sviluppo e produzione di farmaci, invece di richiedere alle imprese valutazioni puntuali su tali costi nella negoziazione dei prezzi, che dovrebbe invece basarsi sul valore aggiunto dei farmaci per il sistema sanitario;
  • il rischio che la trasparenza piena dei prezzi, ovvero la visibilità di sconti ed effetti di altri accordi negoziali che hanno garantito l’accessibiltà dei farmaci in paesi con diversa capacità (e disponibilità) di pagare, possa generare ritardi importanti nel lancio dei prodotti proprio sui mercati che hanno beneficiato maggiormente di tali accordi, per effetto di pratiche diffuse da parte dei pagatori di cross-reference pricing (ovvero di fissazione dei prezzi domestici sulla base dei prezzi negoziati in altri paesi);
  • l’opportunità che la trasparenza (e l’apertura al mondo degli stakeholder) venga evocata anche sui processi decisionali e negoziali di valutazione, rimborso e prezzo, sia in termini di esplicitazione più dettagliata ex ante dei criteri decisionali, sia in termini di reportistica consultabile da tutti in merito alle valutazioni e agli esiti dei processi decisionali ex post.

Prezzo dei farmaci: ma è tutto così invisibile?

La visibilità di sconti ed effetti di altri accordi negoziali potrebbe rappresentare un ostacolo al lancio di nuovi farmaci in determinati mercati

Il dibattito collegato alla trasparenza dei prezzi ha assunto che le informazioni sui prezzi e sugli accordi che generano un differenziale tra prezzo negoziato (o liberamente determinato dalle imprese) e prezzo effettivo (al netto di sconti e/o degli effetti di MEA – Managed Entry Agreements) non siano disponibili. Ciò è solo parzialmente corretto.

Se si prendono i principali Paesi Europei (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), in tutti i paesi i prezzi negoziati (Francia, Italia e Spagna) o liberamente determinati dalle imprese (Germania e Regno Unito) sono noti. In tutti questi paesi sono stati però introdotti sconti sul prezzo e/o MEA, finanziari (tetti complessivi sulle vendite / spesa per farmaci, accordi prezzo/volume, capping sulla spesa per prodotto, capping sul costo per prodotto per paziente trattato, copertura da parte delle imprese dei primi cicli di terapia) e outcome-based (payback da parte delle imprese in caso di mancata risposta del paziente – cosiddetti Payment by Result – PbR; rinegoziazione dei prezzi sulla base di evidenze in real-life su popolazione trattata – cosiddetti Coverage with Evidence Development – CED). La Tabella I illustra la diffusione di tali accordi nei suddetti paesi distinguendo tra iniziative a livello centrale, (eventualmente) regionale e locale, ovvero di singole aziende sanitarie [2].

Francia Germania Italia Spagna Gran Bretagna

Centrale

Accordi prezzo/volume

Sconti

Alcuni CED

Sconti (AMNOG)

Tutti tranne i CED

Sconti

Cap ai costi

Target sulle vendite (PPRS)

Sconti

Alcuni altri

Regionale

Sconti

Sconti

Sconti

Accordi prezzo/volume

PbR

Locale

Sconti

Sconti

Sconti

Accordi prezzo/volume

PbR

Sconti

Tabella I. Sconti / MEA nei principali Paesi Europei

AMNOG = Arzneimittelmarktneuordnungs-gesetz (regolazione del mercato farmaceutico introdotta nel 2011); CED = Coverage with Evidence Development; PbR = Payment by Results; PPRS = Pharmaceutical Price Regulation Scheme

Francia Germania Italia Spagna Gran Bretagna

Applicazione sconto e/o MEA su singolo farmaco

NO

Solo CED

SI

AMNOG

SI

NO

SI

Impatto finanziario sconto e/o MEA aggregato

SI

Solo per accordi prezzo/volume (trattenuto da assicurazioni sociali)

NO

SI

Se gestiti attraverso payback

NO

POCO

Solo per PPRS

Impatto finanziario sconto e/o MEA per prodotto

NO

SI

AMNOG

POCO

Solo payback su tetti per prodotto e sconti per tutti i prodotti

POCO

Solo payback su tetti per prodotto e sconti per tutti i prodotti

POCO

Solo per PPRS

Sconto in acquisti

NO

POCO

POCO

POCO

Tabella II. Le informazioni disponibili su sconti / MEA

AMNOG = Arzneimittelmarktneuordnungs-gesetz (regolazione del mercato farmaceutico introdotta nel 2011); CED = Coverage with Evidence Development; PPRS = Pharmaceutical Price Regulation Scheme

Il Fair Pricing Group dell’OMS ha considerato come primo step desiderabile la semplice segnalazione dell’esistenza di un accordo negoziale (essendo il suo contenuto confidenziale): il dato sull’esistenza degli specifici accordi è disponibile in Italia, Germania e UK mentre quello sul loro impatto è abbastanza limitato (Tabella II).

Nello specifico, in Francia, dove è molto frequente la stipulazione di accordi prezzo/volume, non è noto quali prodotti siano soggetti a tale accordo, anche se ne è noto l’effetto finale finanzario aggregato (tale importo viene pubblicato ogni anno sul Rapport d’Activite del CEPS – Comité économique des produits de santé).

La Germania è l’unico paese a pubblicare gli sconti negoziati sui prezzi liberamente determinati dalle imprese ad un anno dal lancio del prodotto, ma non è noto quale sia l’effetto finanziario complessivo di tali accordi.

In UK viene regolarmente pubblicata la lista dei farmaci soggetti a Patient Access Scheme / Commercial Agreements (in prevalenza si tratta di sconti), ma l’entità di tali sconti non è nota, mentre è solo (parzialmente) conosciuto l’effetto aggregato dei payback associati al superamento dei target di vendite negoziati dalle imprese.

In Spagna le informazioni sono molto limitate.

Paradossalmente l’Italia è il paese in cui le informazioni sono maggiori. È noto, in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tipo di accordo è stato stipulato con AIFA (sconto / MEA per tipologia).

In Italia le informazioni sul prezzo dei farmaci sono maggiormente accessibili rispetto a Francia, Spagna, Germania e UK

Gli sconti confidenziali (a livello nazionale) sono noti a tutti coloro che acquistano i farmaci (il prezzo di partenza per l’acquisto è quello al netto dello sconto confidenziale negoziato con l’AIFA), ma non ne si conosce l’impatto finanziario aggregato. I bandi di gara (o le eventuali trattative negoziali pubblicate in Gazzetta Ufficiale) rendono però parzialmente visibili anche al pubblico generale gli effetti di tali accordi: nel bando viene, infatti, esplicitato il prezzo base d’asta che è, al più, pari al prezzo al netto degli sconti confidenziali stipulati con l’AIFA. Dalla stessa fonte è possibile risalire anche agli sconti negoziati a livello regionale / locale. I MEA sono accessibili (con alcune eccezioni: non lo sono stati, ad esempio, in fase iniziale gli accordi prezzo/volume collegati ai farmaci per Epatite C) a clinici e farmacisti che gestiscono i registri farmaci. È infine noto l’effetto dei MEA a livello finanziario aggregato: il dato viene pubblicato sui documenti AIFA di monitoraggio della spesa per farmaci. L’Osservatorio Farmaci del Cergas, attraverso dati pubblici, ha stimato, per i farmaci acquistati dalle aziende sanitarie / regioni per il 2017, un differenziale aggregato del 37% tra valore di acquisto al prezzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e costo effettivo per il SSN, di cui il 25% come effetto di sconti nazionali ed extra-sconti in sede di gara, il 10,3% come effetto di MEA finanziari e l’1,7% come effetto del payback associato ad accordi outcome-based [3].

La trasparenza sui processi e sull’esito

La valutazione dei farmaci (assessment) e le decisioni sul rimborso e prezzo (appraisal) sono molto complesse e delicate ed è giusto che venga mantenuto un certo margine di confidenzialità e discrezionalità. La trasparenza e, soprattutto, la percezione di equità nell’applicazione di criteri e processi negoziali sono però molto importanti, soprattutto laddove l’esito di una decisione può impattare sullo stato di salute dei pazienti. In questo senso la trasparenza (e riproducibilità delle decisioni) evocata sul tema dei prezzi andrebbe soprattutto applicata al processo di valutazione e decisione di rimborso e prezzo (Tabella III).

Francia Germania Italia Spagna Gran Bretagna

Documenti su assessment benefici

SI

SMR/ASMR

SI

Beneficio incrementale

POCO

Solo per valutazione innovatività

POCO

Solo per indicazione terapeutica rimborsata

SI

QALYs

Documenti su appraisal benefici

SI

SMR/ASMR

SI

Beneficio incrementale

POCO

Solo per valutazione innovatività

POCO

Solo per indicazione terapeutica rimborsata

SI

QALYs

Documenti su assessment economico

SI

RICE (Avis d’efficiencie) se richiesto

NO

NO

NO

SI

RICE (Appraisal document)

Negoziazione dei prezzi

NO

NO

NO

Definizione tempistica ex ante

NO

SI

Solo 100 giorni per AIC ricondotta a P&R

NO

SI

Pubblicazione scadenze Appraisal Document

Dato su durata del processo

POCO

Dato aggregato

SI

POCO

POCO

SI

Tabella III. Livello di trasparenza del processo

ASMR = Amélioration du Service Médical Rendu (valore terapeutico aggiunto);
SMR = Service Médical Rendu (valore terapeutico);
RICE = Rapporto Incrementale di Costo-Efficacia;
AIC = Autorizzazione all’Immissone in Commercio;
P&R = Prezzo e Rimborso;
QALYs = Quality Adjusted Life Years (saved)

In un’ottica di equità dei criteri negoziali, il processo di valutazione e decisione di rimborso e prezzo andrebbe reso ancora più trasparente

Su questo aspetto l’Italia ha fatto grandi passi in avanti con la pubblicazione delle schede di valutazione dell’innovatività. Tuttavia, il nostro paese presenta ancora un livello piuttosto basso di trasparenza non solo nella fase di negoziazione dei prezzi strictu sensu (aspetto che lo accomuna agli altri Paesi Europei in cui il prezzo viene negoziato), ma anche nella definizione, ex ante rispetto alla negoziazione ed ex post rispetto alle decisioni prese, degli aspetti chiave del processo negoziale, ovvero quale comparatore sia stato scelto per la valutazione del beneficio relativo, quanto sia stato rilevante il beneficio incrementale per ottenere un premio di prezzo, quali siano i domini del beneficio più rilevanti, quanto le eventuali evidenze di costo-efficacia e budget impact siano state considerate per decidere se il farmaco offrisse, rispettivamente, un beneficio coerente con il prezzo richiesto e un impatto regionevole sulla spesa.

Con questo non si vuole affermare che gli altri sistemi siano del tutto trasparenti: in Francia, ad esempio, non è noto quanto il beneficio incrementale si sia tradotto in un premio di prezzo o quanto invece il prezzo sia stato negoziato sulla base dell’impatto sulla spesa, ma alle imprese è noto che solo con un beneficio incrementale da moderato a importante è possibile aspirare ad un premio di prezzo.

In Germania non viene esplicitato ex post quali siano stati i fattori effettivamente impattanti sullo sconto rispetto al prezzo liberamente determinato dalle imprese, ma esiste un’evidenza abbastanza consolidata di letteratura che mostra come il beneficio incrementale sia uno dei fattori determinanti lo sconto [4] e il differenziale di prezzo rispetto al farmaco considerato come comparatore nell’ambito del sistema AMNOG [5].

I passi in avanti da fare per una maggiore trasparenza a tutto vantaggio del processo negoziale in Italia sono però ancora molti.

Bibliografia

  1. Jommi C, Armeni P, Costa F, et al. Trasparenza del prezzo dei farmaci: il punto sulla lettera della salute all’OMS. Il Sole 24 ore Sanità. 2 aprile 2019
  2. Jommi C. Managed entry agreements and high cost medicines (European perspective). In: Zaheer-Ud-Din Babar (ed). Equitable access to high-cost pharmaceuticals. London: Springer, 2018
  3. Osservatorio Farmaci (CERGAS). Report 38 (Report annuale per il 2017). Disponibile online su http://www.Cergas.Unibocconi.Eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/osfar
  4. Theidel U, von der Schulenburg JM. Benefit assessment in Germany: implications for price discounts. Health Econ Rev 2016; 6: 33
  5. Lauenroth VD, Stargardt T. Pharmaceutical Pricing in Germany: How is value determined within the Scope of AMNOG? Value Health 2017; 20: 927-35

L’Unione Europea approva la deroga al certificato protettivo supplementare

Nell’ultima sessione plenaria prima delle elezioni europee, ad aprile scorso, il Parlamento Europeo ha approvato, a larga maggioranza (572 voti a favore, 36 contro, 22 astenuti), il Regolamento europeo di deroga al certificato protettivo supplementare (Supplementary protection certificate – SPC – manufacturing waiver). Il Regolamento è successivamente stato approvato anche dal Consiglio Europeo e dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea prima dell’estate.

Come sottolinea Assogenerici, per la prima volta l’Unione Europea è intervenuta in materia di proprietà intellettuale per promuovere la competitività dell’industria manifatturiera con sede negli stati della UE e, in particolare, delle aziende produttrici di generici e biosimilari.

Ma di che cosa si tratta e quali sono i benefici auspicati per l’industria europea del farmaco? Il certificato protettivo supplementare (SPC), introdotto nel 1992, riguarda l’estensione di 5 anni della copertura brevettuale riservata ai farmaci, che in Europa dura 20 anni. Il testo finale approvato dal Parlamento e dal Consiglio UE, che emenda il precedente Regolamento UE n. 469/2009, prevede che le aziende con sede in UE possano avviare la produzione di un medicinale generico o biosimilare in deroga all’SPC, e quindi durante gli ulteriori 5 anni di copertura brevettuale, in due casi specifici:

  • per l’export verso un Paese extra-UE dove il farmaco non sia coperto da brevetto;
  • per stoccarlo negli ultimi 6 mesi di validità dell’SPC e immetterlo in commercio il giorno dopo la scadenza brevettuale in UE (il cosiddetto “Day-1 Launch”).

L’SPC manufacturing waiver è previsto anche in Usa, Canada e Giappone. Per i primi 3 anni la deroga si applicherà agli SPC richiesti dopo l’entrata in vigore del Regolamento, quindi a partire da luglio 2022.

Il Regolamento prevede una serie di misure di salvaguardia, come l’obbligo per l’azienda che intenda avvalersi della deroga di informare il titolare del certificato, l’autorità competente e tutti gli attori della filiera, e l’obbligo di etichettatura dei farmaci destinati all’esportazione extra-UE apponendo un logo apposito (Figura 1).

Logo EU export
Logo EU export

Figura 1. Logo che identifica i farmaci destinati ai paesi extra-UE prodotti con deroga all’SPC

Il nuovo Regolamento è frutto di un lungo lavoro di analisi della Commissione Europea che, tramite studi ad hoc, ha valutato le esigenze del settore soprattutto in relazione ai cambiamenti del mercato degli ultimi anni e ai possibili benefici di una deroga all’SPC, a partire dalla considerazione di quelle che vengono definite, dalla Commissione stessa, “conseguenze indesiderate” dell’estensione della copertura brevettuale sulla competitività delle aziende manifatturiere europee: nel periodo di validità dell’SPC le aziende europee non potevano, infatti, fabbricare generici e biosimilari né per l’esportazione in paesi terzi che non prevedevano la protezione legale né per stoccarli in sufficiente anticipo da poter essere immessi sul mercato dal primo giorno della scadenza brevettuale in UE.

Studi della Commissione hanno evidenziato come la presenza dell’SPC, nato per sostenere il comparto farmaceutico europeo, abbia invece contribuito all’aumento della delocalizzazione della produzione di generici e biosimilari in paesi extra-UE, con un impatto negativo generalizzato sull’economia dell’Unione.

Contrastare tale delocalizzazione e incentivare il ritorno di attività di ricerca, sviluppo e produzione in UE sono tra i principali obiettivi della Commissione. In termini di benefici economici, le stime pubblicate parlano di un aumento delle vendite nette di € 9,5 miliardi a seguito della possibilità di export verso paesi extra-UE, con la creazione di 25.000 nuovi posti di lavoro. Inoltre, l’aumento della concorrenza nell’Unione, come conseguenza di un più rapido accesso al mercato per generici e biosimilari, comporterebbe risparmi per la spesa farmaceutica per oltre 3 miliardi di euro.

Positivo il commento di Assogenerici al nuovo Regolamento, che in un comunicato del presidente, Enrique Häusermann, sottolinea: «La norma sull’SPC manufacturing waiver rende plausibile il nostro auspicio di poter aumentare fino al 70% la quota di fatturato derivante dalle nostre esportazioni, che attualmente si indirizzano soprattutto verso l’Europa e il Nord America e – in quota minore – verso l’Asia Orientale. In un’ottica di comparto allargato va anche ribadito che si tratta senz’altro di una strategia win-win: non si intacca in alcun modo la tutela garantita al titolare dell’SPC e si opera a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, che potranno competere sempre più ad armi pari con le aziende non europee, tornando ad essere nuovamente dei player strategici anche per le aziende multinazionali».

Forti perplessità invece dall’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) che in una nota sottolinea il rischio di indebolimento della protezione della proprietà intellettuale e l’importante compito che spetta alla prossima Commissione Europea, alla quale chiede di «ristabilire l’equilibrio, sostenendo più in generale la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione». Tra le richieste di EFPIA, il miglioramento dei percorsi di fast-track dedicati alle terapie innovative in grado di rispondere ad unmet needs, il mantenimento e il potenziamento di incentivi per la Ricerca & Sviluppo di nuove terapie dedicate a patologie con bisogni di salute insoddisfatti e il sostegno verso il Partenariato Pubblico Privato.

Fonti

  • Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali. PE-CONS 52/1/19, 20 maggio 2019
  • www.assogenerici.it
  • www.efpia.eu

Spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva in tema di biosimilari: molto rumore per nulla?

Alcuni (dis)orientamenti giurisprudenziali recenti

L’importanza del settore dei farmaci biologici spiega perché, nonostante molti anni siano passati dall’introduzione dei primi farmaci biosimilari e dopo che faticosamente, anche per l’assenza di norme specifiche, la giurisprudenza abbia trovato punti di equilibrio funzionali e funzionanti per il sistema, i casi giudiziali che coinvolgono il rapporto tra originatori e biosimilari siano sempre molto presenti nella giurisprudenza amministrativa.

Talvolta, tuttavia, si ha l’impressione che ci si dimentichi dell’intero percorso evolutivo che la giurisprudenza, e la legge sulla scorta di essa, hanno compiuto negli ultimi dieci anni. Succede cioè che l’attenzione del giudice si concentri su aspetti di dettaglio della biosimilarità che, seppur effettivamente importanti e meritevoli di approfondimento individuale, tuttavia non possono essere esaminati senza tenere in considerazione l’intero quadro normativo, scientifico e – anche – giurisprudenziale in questa materia.

In particolare, due recenti decisioni dimostrano come in alcuni casi si finisca facilmente per complicare situazioni che, al contrario, dovrebbero ormai essere molto semplici.

Il caso che ha portato alla decisione del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 400 del 21 marzo 2019

Notevole è stato il risalto mediatico che la recente sentenza del T.A.R. per la Toscana, sez. II, n. 400 del 21 marzo 2019, ha avuto sulla stampa specializzata, che l’ha perlopiù enfatizzata per le posizioni di chiusura rispetto al biosimilare rispetto all’originatore (mi riferisco specialmente all’articolo apparso sul quotidiano Sanità24 del 26 marzo 2019, nel quale peraltro è riportato un numero della sentenza errato, dall’eloquente titolo “Biologici o biosimilari, sui farmaci va salvaguardata l’autonomia del medico”).

Il T.A.R. di Firenze, in effetti, non ha affatto chiuso ai biosimilari né affermato che tra biosimilare ed originatore il medico è libero di decidere in completa autonomia. Questa posizione sarebbe semplicemente in contrasto con le norme e con i principi giurisprudenziali tuttora in vigore.

Metodologicamente, l’esame della sentenza in questione non può prescindere dal punto di partenza essenziale: il contenuto del provvedimento impugnato. E qui deve essere rimarcato come, sorprendentemente, la delibera della Regione Toscana n. 194 del 2018 aveva previsto modalità di prescrizione, dispensazione e acquisizione di farmaci senza distinguere tra farmaci chimici (e relativi generici) e farmaci biotecnologici (e relativi biosimilari). Si erano previste, cioè, regole amministrative uniche, senza prevedere alcuna specificità per i farmaci biotecnologici. E correttamente il T.A.R. dà atto che questa è la premessa del proprio ragionamento, quando riconosce che la delibera impugnata è riferita ai farmaci in generale e non contiene alcuna regolamentazione specifica sui farmaci biologici e che, di conseguenza, risulta applicabile anche a questi ultimi.

In particolare, l’ente regionale aveva stabilito una procedura di controllo, da parte della Regione stessa, su eventuali richieste di acquisto di farmaci diversi da quelli aggiudicati inserite nel sistema informativo regionale, e che tale richiesta sarebbe stata esaminata in base, esclusivamente, alle politiche di governance della spesa e della sostenibilità dell’assistenza farmaceutica regionale.

Di fronte ad un contenuto di questo tipo è francamente inimmaginabile un esito diverso da quello dell’annullamento. Infatti, l’errore commesso dalla Regione è evidente sotto un duplice profilo: a) non avere previsto regole specifiche per i farmaci biologici; b) non avere tenuto conto che nel rapporto tra originator e biosimilari vi sono una serie di norme (art. 15 d.l. n. 95/2012 nel testo oggi vigente) e di regole (il secondo position paper di AIFA, in particolare) che prevedono un controllo medico sulla prescrizione.

È del tutto condivisibile, in questa ottica, che il T.A.R. per la Toscana abbia rimarcato alcuni principi imprescindibili quando si ha a che fare con i biosimilari.

Primo: ai farmaci biologici non si applica l’art. 7 d.l. n. 347/01 conv. in l. n. 405/01 che consente, per i soli farmaci chimici, la c.d. sostituibilità secondaria, ossia quella automatica, operata dal farmacista che fornisce al paziente il farmaco generico in assenza di specifica indicazione del medico prescrittore circa la non sostituibilità del farmaco prescritto. Per i biosimilari, tale sostituibilità secondaria, o automatica, è esclusa dall’art. 15, comma 11 quater, d.l. n. 95/12 conv. in l. n. 135/2012 ed introdotto dalla legge n. 232/16 che prevede sempre l’esclusivo controllo del medico sulla prescrizione.

Secondo: per i farmaci biologici non è consentito effettuare una gara ponendo nel medesimo lotto principi attivi differenti quando vi siano anche biosimilari (art. 15, comma 11 quater, comma 3, primo periodo, d.l. n. 95/12).

Terzo: le procedure di acquisto – cui anche la delibera regionale si riferiva – sono diverse, dal momento che quando i biosimilari siano almeno tre è obbligatoria la procedura di accordo quadro con tre aggiudicatari (art. 15, comma 11 quater, comma 3, lett. b).

Quarto: il medico che prescriva un farmaco biologico aggiudicato con questa particolare forma di procedura obbligatoria di accordo quadro con più operatori è libero di prescrivere uno dei primi tre farmaci, se ciò è preordinato a garantire la continuità terapeutica del paziente.

Libertà prescrittiva e governance della spesa sono due facce della stessa medaglia, non elementi contrapposti

La sentenza avrebbe potuto concludersi qui: questi quattro punti mostrano l’illegittimità del provvedimento della Regione, per non avere previsto queste peculiarità – peraltro discendenti direttamente dalla legge – per i farmaci biologici e biosimilari.

Ma è in questo contesto che va valutata l’ulteriore affermazione, quasi fosse un obiter dictum nella sentenza, sulla quale successivamente si sono concentrati tutti i commenti pro-originatore. Il Collegio infatti aggiunge che “se è ben possibile che la Regione eserciti, nell’ambito di politiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica, una funzione di orientamento nei confronti dei medici prescrittori, permane tuttavia un “limite invalicabile” che è dato dall’autonomia decisionale del medico nella prescrizione di un farmaco, sotto il profilo dell’appropriatezza terapeutica”.

Il rapporto tra costo, costo-beneficio e libertà prescrittiva è infatti da tempo solcato dalla giurisprudenza amministrativa, che pare in effetti avere trovato un punto di equilibrio convincente. Il Consiglio di Stato ha da qualche anno precisato che “costituisce dovere, anche per il medico prescrittore quello di scegliere, tra prodotti ritenuti di pari efficacia, quello meno oneroso per il servizio sanitario nazionale” (Sez. III, sent. n. 5705 del 17 dicembre 2015 e n. 5776 del 18 dicembre 2015). Il concetto è stato ribadito anche successivamente (Sez. III, sent. n. 3621 del 21 luglio 2017) proprio in riferimento a provvedimenti regionali, valutati legittimi da Palazzo Spada, che prevedevano conseguenze a carico dei medici prescrittori che non tenessero in considerazione, all’atto della prescrizione, anche le valutazioni di costo della terapia unitamente alle esigenze terapeutiche, motivando specificamente perché intendessero discostarsi dalla prescrizione del farmaco a minor costo (per intolleranze, per continuità terapeutica, ecc.).

La più recente posizione del Consiglio di Stato, citata dalla stessa sentenza toscana, ha ulteriormente meglio precisato i rapporti esistenti tra le esigenze di contenimento della spesa farmaceutica regionale e la libertà prescrittiva del medico, ritenendo legittima e valorizzando “l’espressa previsione (…) che – qualora il medico ritenesse di non poter utilizzare il farmaco biosimilare o biologico originator al costo di terapia più basso rispetto al costo di terapia di altro farmaco biosimilare o biologico originator – fosse tenuto a motivare la scelta terapeutica, con specifica relazione indirizzata alla direzione sanitaria di appartenenza e di competenza territoriale dell’assistito” (Sez. III, n. 2821 del 11 maggio 2018). Cosicché, qualora tali cautele manchino, imponendo per esempio ai medici una rigida soglia minima di prescrizione di farmaco biosimilare o comunque a minor costo, i provvedimenti sarebbero al contrario illegittimi per violazione della libertà prescrittiva del medico.

Ecco, allora, che anche la sentenza del T.A.R. per la Toscana, pur nelle conclusioni del tutto corretta e condivisibile, appare forse un po’ troppo superficiale nell’affermare che la libertà prescrittiva è “limite invalicabile” e che le politiche di governance della spesa farmaceutica regionale non avrebbero alcun rilievo nella “valutazione medica di appropriatezza di cura e di garanzia della continuità terapeutica”.

La libertà prescrittiva deve essere garantita, certo: ma non è arbitrio prescrittivo. Deve essere esercitata dal medico all’interno del quadro di regole e di norme esistenti, tra cui l’indicazione (giurisprudenziale ma anche contenuta nell’art. 13 del codice di deontologia medica) secondo cui il costo della terapia è uno degli elementi che concorre, assieme alle valutazioni terapeutiche e cliniche, nella scelta del farmaco da prescrivere. Con la conseguenza che, a parità di effetti terapeutici tra biosimilare ed originator va preferito il farmaco che costa meno. Occorre solo precisare che questa parità di effetti va valutata nel caso concreto, ossia sul singolo paziente da parte del singolo medico; ciò dal momento che ex ante ed in astratto la parità di effetti terapeutici è ontologicamente insita nel concetto e nella definizione di farmaco biosimilare, nel quale le differenze con l’originator, pur esistenti ed anzi ineliminabili, sono già state valutate da EMA all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio come non significative ai fini della conclusione che i due farmaci hanno lo stesso profilo di efficacia, sicurezza e d’uso.

Volendo sintetizzare: spesa farmaceutica e appropriatezza sono due facce della stessa medaglia. La prima non può prevalere sulla seconda. Ma neppure il contrario.

Lo strano caso dell’epoetina zeta

In questo contesto, di apparente scarsa attenzione sul valore scientifico del concetto di biosimilarità, pare interessante commentare brevemente anche la decisione, questa sì scarsamente condivisibile anche nelle conclusioni, con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’epoetina zeta non sia un biosimilare dell’epoetina alfa (si tratta della sentenza della Sez. III, n. 871 del 5 febbraio 2019).

La sentenza infatti muove correttamente dall’esame dell’autorizzazione EMA dell’epoetina zeta, riconoscendo che effettivamente il farmaco è autorizzato come biosimilare e che il medicinale di riferimento è l’epoetina alfa (originatore, ovviamente). Tanto basterebbe per rispondere al quesito giuridico in senso diametralmente opposto rispetto a quanto affermato dalla sentenza stessa.

Sennonché, il ragionamento del Collegio si è concentrato su di una relazione istruttoria, acquisita al fascicolo, commissionata in primo grado con la quale era stato chiesto ad AIFA di chiarire cosa fosse l’epoetina zeta.

Ed in quella relazione, inevitabilmente, AIFA ha spiegato che il concetto di farmaco biosimilare ammette, ed anzi – aggiungo – non può prescindere, dal riconoscimento delle diversità esistenti rispetto al farmaco originator. Ciò è vero per qualsiasi tipo di farmaco biologico, ed è vero peraltro anche tra lotti produttivi diversi dello stesso originator. Come ben noto, questa diversità dipende dal fatto che nel farmaco biotecnologico il prodotto (a suo tempo coperto da brevetto) non è la molecola che si ottiene dalla cellula, ma il processo di produzione che genera quella molecola. Ripetendo il processo produttivo due, tre, dieci, mille volte, il risultato non sarà mai identico pur trattandosi dello stesso farmaco.

Eppure, nella sentenza il Consiglio di Stato afferma che le differenze nel modello di glicosilazione sono sufficienti per escludere l’identità del principio attivo, ancorché il farmaco sia stato autorizzato come biosimilare (perché avente lo stesso profilo di sicurezza ed efficacia terapeutica. Si badi: lo “stesso profilo”, e non solo un “profilo equivalente”).

Avremmo cioè un tertium genus, che va ad aggiungersi a biosimilare, e ad originator diverso ma equivalente: lo strano caso del biosimilare avente principio attivo diverso.

La conclusione non convince: se il principio attivo è diverso, EMA non avrebbe potuto e dovuto autorizzare il farmaco con la procedura semplificata richiesta per i biosimilari. Avrebbe invece dovuto richiedere i risultati delle sperimentazioni di fase I, di fase II e clinica ed autorizzarlo come originator (diverso) ancorché terapeuticamente equivalente.

L’errore, metodologico, sta a mio avviso nell’aver enfatizzato le differenze rimarcate da AIFA tra epoetina zeta ed epoetina alfa (originator): quelle differenze sono proprie di ogni biosimilare ed anzi di ogni farmaco biologico.

Anche il secondo position paper di AIFA, pure utilizzato nella motivazione della sentenza, vengono messe in rilievo le differenze. Però non si può sorvolare sul fatto che: a) tali differenze sono definite come “minori”, nel senso che non sono tali da spezzare il rapporto di equivalenza (forte) del biosimilare per degradarlo a rapporto di equivalenza (debole) tra due principi attivi diversi; b) sono dovute al peculiare metodo di produzione dei farmaci biologici.

Più valore al sistema quando il paziente diventa “esperto”

Intervista a Dominique Van Doorne, vice Presidente di Accademia dei Pazienti

Come è nata l’Accademia dei pazienti e di che cosa si occupa?

In Italia l’Accademia dei pazienti onlus è stata creata allo scopo di promuovere il progetto europeo EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation), a sua volta nato con l’obiettivo di insegnare al paziente tutto sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci, “dalla A alla Z”: dagli studi preclinici alle diverse fasi della ricerca clinica, fino alla fase IV quando il farmaco è già stato immesso in commercio.

Il progetto EUPATI è una partnership pubblico-privata fortemente voluta dalla Commissione europea, e in particolare dall’organismo comunitario denominato IMI (Innovative Medicines Initiative), in collaborazione con l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) e, soprattutto, con il Forum dei pazienti europei (EPF – European Patients’ Forum), che è stato uno dei soggetti promotori del progetto e ha assunto un ruolo di leadership. La considerazione di partenza che ha convogliato l’interesse di tutti è stata che non è possibile effettuare un numero sufficientemente alto di studi clinici in Europa se i pazienti, in primo luogo, non sono ben informati e consapevoli di che cosa sono gli studi clinici e che cosa comportano.

Il progetto EUPATI è stato inizialmente sviluppato in 12 paesi europei e tradotto in 7 lingue; adesso i paesi coinvolti sono 14 e i materiali sono disponibili in 9 lingue, ma la diffusione sta continuando a crescere.

Sono previsti tre livelli di formazione. Il primo livello ha come target il “paziente esperto” e si rivolge ad un numero ristretto di pazienti che ricevono una formazione molto intensa tramite un corso della durata di un anno, strutturato con 160 ore di formazione a distanza, in remoto, e una serie di incontri in presenza, face-to-face. Per ovvie ragioni logistiche (era molto complicato prevedere la partecipazione da Paesi diversi), nei corsi effettuati a livello europeo è stato possibile organizzare solo 2 incontri face-to-face, della durata di 4 giorni. Nel corso che attualmente si sta svolgendo in Italia e che vede la partecipazione di 54 pazienti, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, abbiamo deciso di organizzare 6 incontri face-to-face, un sabato al mese.

Il progetto EUPATI è attivo in 14 Paesi UE

Ai pazienti esperti, che costituiscono il primo livello del nostro progetto, spetta quindi il compito di formare, a loro volta, tutti i pazienti che afferiscono alle rispettive associazioni, promuovendo il diffondersi di una sempre maggiore cultura della ricerca e sviluppo dei farmaci, che permetta anche di interpretare e valutare correttamente, ad esempio, le informazioni che vengono riportate dai media, per comprendere la reale portata di alcuni articoli di giornale che annunciano nuove terapie disponibili e che, spesso, possono creare false illusioni o peggio ancora, se distorte, vere e proprie truffe. Il paziente formato, che conosce il metodo di ricerca e sviluppo dei farmaci, possiede una maggiore consapevolezza, ha gli strumenti per capire meglio quanto riportato dai giornali o dalla pubblicità e può riconoscere le situazioni non chiare.

Il terzo livello riguarda la promozione dei temi legati alla ricerca e sviluppo dei farmaci a tutti i cittadini, anche la popolazione sana in generale, con l’obiettivo di fornire le basi necessarie per capire, ad esempio, che cosa vuol dire “efficacia” o “sicurezza” di un farmaco e come vengono valutate; questo permette ai cittadini di discutere con il proprio medico con un livello di conoscenze e competenze più elevato.

A questo proposito è già disponibile per tutti, sul sito europeo di EUPATI e in traduzione italiana anche sul sito di Accademia dei pazienti, il cosiddetto “Toolbox” o “Cassetta degli attrezzi”, cioè una raccolta delle principali informazioni sulla ricerca e sviluppo dei farmaci che possono essere consultate online o scaricate e stampate in formato pdf.

Il nostro auspicio è che questo progetto possa avere un impatto positivo sull’aderenza terapeutica di tutti i pazienti: chiunque debba seguire una terapia deve essere consapevole del fatto che ogni farmaco funziona perché ha un meccanismo d’azione preciso e che la terapia deve essere assunta in un determinato modo perché gli errori nell’assunzione dei farmaci possono portare direttamente ad una inefficacia della terapia. Se prendiamo ad esempio le statine, è bene che i pazienti siano consapevoli del fatto che le statine non agiscono da un giorno all’altro, che la statina prescritta come prevenzione cardiovascolare non serve solo a ridurre il valore del colesterolo ma che la prevenzione funziona solo dopo un anno intero di terapia; per questo è importante fornire al paziente le informazioni necessarie a fargli comprendere che il suo obiettivo non deve essere solo la riduzione del valore di colesterolo a breve termine (“prendo le statine, faccio i prelievi, il valore è ridotto, sospendo le statine”) ma la prevenzione di eventi cardiovascolari a lungo termine: se il paziente lo sa, è motivato ad assumere correttamente la terapia.

In quest’ottica, un altro aspetto importante del nostro progetto è che la formazione non è legata ad una patologia specifica o ad un gruppo di pazienti in particolare, ma è trasversale perché non riguarda i farmaci o le terapie per una determinata malattia ma affronta il tema della metodologia di ricerca e sviluppo dei farmaci, che può applicarsi alle diverse aree terapeutiche.

Oltre al corso per pazienti esperti, Accademia organizza anche dei mini-corsi su misura, della durata di una giornata, per rispondere alla richiesta di una singola Associazione di pazienti o un Ospedale o un Centro di studi clinici in merito alla formazione su un argomento specifico (ad esempio, solo su HTA o solo su affari regolatori).

Quali risultati avete ottenuto a livello europeo e a livello italiano?

Il primo corso in inglese è stato reso disponibile nel 2015-2016: a livello europeo sono stati già formati 150 pazienti, e altri 50 pazienti sono in attivo. Tra i primi 150 pazienti formati a livello europeo, possiamo contare su 5 pazienti esperti italiani, che hanno frequentato il corso in inglese e stanno già fornendo la loro “consulenza” a diversi soggetti che ne hanno richiesto l’intervento, come ad esempio l’Agenzia europea del farmaco (EMA) oppure alcune aziende farmaceutiche, per il disegno di un protocollo clinico o la scrittura di un consenso informato. Alcuni sono anche attivi nei Comitati Etici o nelle strutture ospedaliere.

Come dicevo in precedenza, attualmente è attivo il primo corso in italiano e abbiamo 54 pazienti in formazione.

Per la filiera del farmaco le agenzie regolatorie, in Europa e in Italia, svolgono un ruolo fondamentale: sono state coinvolte nel vostro progetto?

Il coinvolgimento delle agenzie regolatorie nel nostro progetto è fondamentale, ed è stato duplice. Innanzitutto, nella fase di partenza, a livello europeo, le Agenzie regolatorie europee, così come tutti gli altri stakeholders interessati (aziende farmaceutiche, accademia e pazienti), sono state chiamate a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità dei contenuti del corso.

Successivamente, per l’avvio del progetto anche a livello italiano, Accademia dei pazienti ha ritenuto importantissimo firmare un protocollo di intesa con AIFA. Già nel 2014 AIFA ha compreso la bontà del progetto che, formando pazienti affetti da diverse patologie, può fornire interlocutori autorevoli per AIFA: pertanto, il Direttore generale dell’epoca, Luca Pani, ha accettato immediatamente di stipulare un protocollo d’intesa con noi, che è stato confermato dal professor Melazzini e attualmente dal professor Li Bassi. Tanto è vero che AIFA ci invia dei relatori dell’Agenzia per il modulo relativo agli affari regolatori.

Gli aspetti legati all’economia del farmaco e alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale sono molto presenti nel dibattito pubblico: nel vostro corso i pazienti ricevono una formazione anche su questi temi?

Il nostro corso prevede un modulo specifico sui principi e l’applicazione dell’HTA (Health Technology Assessment), realizzato tramite un protocollo di intesa con l’ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research), nella persona del professor Francesco Saverio Mennini.

Inoltre sul tema della farmacoeconomia abbiamo recentemente organizzato un webinar interamente dedicato al farmaco generico e al biosimilare per spiegare quali sono attualmente le regole in Europa e in Italia, quali sono le garanzie per il paziente e quali opportunità possono rappresentare questi farmaci in termini di risparmio per la sanità pubblica, anche nell’ottica di poter successivamente dedicare il risparmio così generato alla spesa per le innovazioni tecnologiche che, in questo momento, stanno arrivando in grande quantità.

A suo parere, quale può essere il ruolo del paziente esperto nel post-marketing?

Sicuramente i pazienti possono avere un ruolo attivo anche nella fase del post-marketing di un farmaco, soprattutto in relazione al tema della farmacovigilanza, che viene affrontato in un modulo del nostro corso. I nostri pazienti esperti capiscono in pieno qual è l’importanza della farmacovigilanza, in particolare nei primi 5 anni dall’immissione al commercio di un farmaco, sono in grado di valutare la numerosità del campione di pazienti sul quale vengono condotti gli studi clinici e conoscono le probabilità di insorgenza di diversi effetti collaterali, registrati o meno nel corso dei trial. In questo senso, sensibilizzati sulla farmacovigilanza, sanno che qualunque cittadino può segnalare un effetto collaterale, oltre che ai propri medici e al farmacista, anche direttamente all’AIFA, e questo è un aspetto che solitamente nessun cittadino conosce. Promuovere queste informazioni, capire che cos’è un effetto collaterale e sapere come compilare il modulo di segnalazione predisposto dall’AIFA riveste un forte impatto sul paziente, sul cittadino e sulla società intera.

Può esserci un ruolo per il paziente esperto anche nel procurement e nell’accesso al mercato?

Un ulteriore aspetto interessante di questo corso è che i pazienti formano un network, si conoscono e si confrontano fra di loro, si informano su tutto quello che accade in Italia. Il nostro compito come Accademia è di dare loro gli strumenti per consentirgli di organizzare il lavoro di lobbying, di pressione positiva sul sistema. Diventando più autorevoli, acquistano anche la capacità di arrivare a presentare le proprie istanze a livelli elevati, ad esempio discutendo con un Assessore regionale sul Prontuario e intervenendo laddove necessario. Ci auguriamo che i pazienti esperti formati dalla nostra Accademia possano creare un movimento per rendere il panorama più omogeneo in Italia e ridurre le disparità che ci sono attualmente. Questo è un compito che spetta a loro e alle Associazioni di pazienti. Un ruolo che Accademia dei pazienti vorrebbe invece portare avanti è quello di trovare le regole di ingaggio dei pazienti, ad esempio nei Comitati Etici. La nostra proposta è di istituire dei tavoli di discussione con le Istituzioni per capire quale possa essere il ruolo del paziente esperto e quali le modalità per un suo corretto ed efficace coinvolgimento. Purtroppo, al momento attuale, il paziente che entra nei Comitati Etici molto spesso riveste un ruolo passivo, è una figura che non è in grado di studiare il dossier di un farmaco, né di leggere un protocollo di studio clinico, né di capirne l’impatto o di comprendere i dati di tossicologia e della fase preclinica. Il paziente esperto che viene formato dal nostro corso è invece in grado di partecipare in maniera consapevole e utile, pertanto ci sembra opportuno che anche le Istituzioni prendano atto di potersi avvalere di questa nuova figura e stabiliscano che, per entrare a far parte di un Comitato Etico, anche il paziente debba attestare la sua competenza e formazione.

Nel vostro percorso, avete trovato qualche difficoltà in particolare?

Le difficoltà maggiori ci sono state soprattutto all’inizio del nostro progetto, perché abbiamo cominciato a lavorare sulla sensibilizzazione al tema della formazione dedicata al paziente e sulla promozione del corso nei diversi Paesi europei già dal 2012, quando ancora il materiale del corso non esisteva ed era in fase di preparazione (la prima versione è stata consegnata a partire dal 2015-2016). È stato quindi molto difficile e impegnativo promuovere il corso, organizzare il necessario fundraising, far capire di che cosa si trattava e preparare l’ambiente nei singoli Paesi affinché il corso, una volta pronto, fosse accolto in maniera favorevole. Questa è stata una scelta decisa dai promotori a livello europeo e possiamo ora dire che ha dato buoni frutti, ma all’epoca è stato molto faticoso.

E come sta andando la formazione per paziente esperto attualmente in corso in Italia?

Oggi il riscontro alla prima edizione del corso in italiano è veramente positivo e molti attori del sistema si stanno rivolgendo a noi e ci chiedono di partecipare. Ad esempio, sono interessate le Società scientifiche e molti medici ci chiamano per esprimere il loro apprezzamento all’iniziativa e chiedere di partecipare come uditori, per vedere personalmente che cosa succede durante gli incontri face-to-face. I relatori stessi del corso, che sono tutti esperti riconosciuti del settore (molti sono farmacologi), sono affascinati da questi pazienti che, essendo anche i primi, sono estremamente motivati e hanno già una preparazione di base piuttosto alta, che hanno dovuto acquisire da autodidatti, negli anni passati, in mancanza di una formazione specifica. Anche per me, che sono il direttore scientifico del corso, è un piacere veder intervenire questi pazienti confrontandosi con dei relatori di livello altissimo.

Sono inoltre lieta di poter riscontrare l’interesse della vostra rivista, che si rivolge anche alle farmacie ospedaliere e agli assessorati regionali, perché penso che gli Assessori e le farmacie potrebbero consultare i pazienti esperti nei processi decisionali e ricevere da loro un contributo positivo per tutto il sistema: le decisioni prese con la partecipazione attiva del paziente esperto potrebbero avere un impatto positivo sulla popolazione generale, poter affermare che nel tavolo di lavoro era presente anche un paziente esperto dà una garanzia e un valore aggiunto a tutti i pazienti, che si sentono maggiormente rappresentati e coinvolti nelle decisioni.

In Italia il primo corso per Paziente Esperto EUPATI è stato inaugurato il 24 novembre 2018 e terminerà a settembre 2019.

Modulo

Titolo

1

Scoperta e pianificazione dello sviluppo dei farmaci

2

Studi preclinici e sviluppo farmacologico

3

Sviluppo clinico esploratorio e confermatorio

4

Studi clinici

5

Affari regolatori, sicurezza dei medicinali, farmacovigilanza e farmacoepidemiologia

6

Principi e pratica dell’Health Technology Assessment (HTA)

Il processo degli acquisti e la valorizzazione della qualità

Nel contesto attuale, la governance farmaceutica e, più in generale, quella del Servizio Sanitario Nazionale vengono influenzate in maniera consistente dal processo degli acquisti, nel quale intervengono numerosi fattori, con diverse finalità ed esigenze: innanzitutto, le normative sugli acquisti (il Codice degli appalti e i relativi correttivi – D.Lgs. N. 50/2016, D.Lgs 56/2017, D.L. 32/2019 – e le Circolari ANAC), quelle dedicate al settore farmaceutico su tetti e tipologia di assistenza (Legge finanziaria 2019 – L. 145/2018 ), ma anche le Sentenze dei Tribunali amministrativi e le Regioni, con i vari provvedimenti di indirizzo sulle politiche farmaceutiche. Inoltre, a livello regionale sono attive la Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale (farmaci e dispositivi medici), la Commissione di Health Technology Assessment, la Commissione protesica), oltre alle Aziende sanitarie (USL e ospedaliere) e alle eventuali aggregazioni tra aziende sanitarie.

Il percorso degli acquisti si sviluppa in diverse fasi, di competenza del farmacista (come Direttore esecuzione del contratto) e/o del provveditore (come Responsabile unico del provvedimento – RUP), e anche congiuntamente: la determinazione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi, la conoscenza tecnico-merceologica dei prodotti, l’applicazione del Codice degli appalti e la scelta della procedura d’acquisto, la costruzione del capitolato di gara, la scelta del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso), la determinazione dei requisiti di qualità e la relativa parametrazione, la Commissione di gara, la gestione del contratto e la valutazione degli esiti della gara.

Al centro del sistema si pone il paziente, nel cui interesse devono muoversi gli altri attori, al fine di garantire l’appropriatezza prescrittiva verso il singolo paziente e la scelta del farmaco più appropriato per la patologia specifica, l’approvvigionamento tempestivo, la libertà prescrittiva del medico, la continuità terapeutica e l’accesso all’innovazione.

Sono inoltre fondamentali alcuni elementi legati al contesto specifico locale quali il coinvolgimento dei medici specialisti prescrittori per la condivisione dei provvedimenti regionali, anche tramite accordi su specifici indicatori di spesa e di appropriatezza e la partecipazione alla costruzione del capitolato di gara e dei lotti, nonché la presenza di sistemi informatici per il monitoraggio delle prescrizioni e di sistemi di informazione continua dei medici specialisti prescrittori sui prezzi di acquisto/costi terapia.

Il Codice degli appalti ha innescato una rimodulazione del processo degli acquisti

Infine, nelle diverse esperienze di aggiudicazioni delle varie centrali di committenza si stanno evidenziando alcune criticità che vanno tenute presenti, come ad esempio le differenti condizioni di aggiudicazione (durata di validità e riapertura del confronto ad ogni uscita di un nuovo biosimilare, ecc..), i diversi prezzi ottenuti sul territorio nazionale, la disponibilità di diverse tipologie di farmaci (un unico farmaco o più farmaci), l’aggiudicazione del prodotto soltanto per pazienti naïve o per tutti, il ricorso soltanto al primo in graduatoria di un accordo quadro.

Con l’introduzione del Codice degli appalti, il processo degli acquisti è stato al centro di una rimodulazione da parte di tutti gli operatori.

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO) e la Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità (FARE) stanno sviluppando un progetto dal titolo “Acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici alla luce del Nuovo Codice degli appalti” con l’obiettivo di pervenire a regole condivise sulla strutturazione dei contenuti sostanziali del ciclo dell’appalto, dalla definizione dei fabbisogni all’esecuzione dei contratti e alla verifica degli esiti delle gare (mediante un confronto tra le diverse esperienze).

In quest’ottica vorremmo qui presentare alcune riflessioni sulla costruzione del capitolato di gara, soffermandoci su alcuni elementi della normativa e, in particolare, sui criteri di aggiudicazione e sulla valorizzazione della qualità.

Il primo punto da affrontare rimane la fase di determinazione dei fabbisogni, che ha assunto un nuovo e diverso significato per una serie di motivi: infatti, la normativa impone il rispetto dell’importo messo a gara e associato al contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara); inoltre, nella gestione di farmaci ad alto costo, con possibilità di una grande variabilità della spesa, è necessario poter disporre di una previsione precisa della spesa da sostenere per il bilancio aziendale; infine, definire con precisione un fabbisogno qualitativo e quantitativo consente di determinare i contratti per tutti i prodotti da utilizzare, garantendone una tempestiva messa a disposizione. La definizione dei fabbisogni “qualitativi” viene effettuata tramite la Commissione terapeutica, mentre la definizione dei fabbisogni “quantitativi” si poggia sull’analisi dello storico, su analisi previsionali e su modelli statistici. La normativa attuale assegna alla Commissione terapeutica un nuovo compito, cioè determinare le conseguenze correlate con l’inserimento di nuovi farmaci e/o dispositivi medici (DM) sia in termini economici sia in termini di utilizzo: quanti e quali farmaci e/o DM entreranno nel Prontuario, quanti e quali saranno sostituiti? Si impone quindi la necessità di integrare l’attività della Commissione del Prontuario Terapeutico Regionale con quella di chi è preposto all’elaborazione di un capitolato di gara e con quella svolta dalla Regione. In quest’ottica, risulterebbe opportuno da parte degli operatori avvalersi del contributo delle ditte produttrici che hanno a disposizione dati indispensabili per determinare le suddette valutazioni sui nuovi farmaci e DM ma che sono di difficile reperibilità, come dati epidemiologici e analisi di budget impact.

Un altro punto sul quale soffermarsi è l’equivalenza terapeutica: a questo proposito, il progetto SIFO-FARE suggerisce di stabilire un percorso univoco che, attraverso la corretta interpretazione della normativa e le sentenze di tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato, arrivi ad elaborare un algoritmo per ogni gruppo di farmaci su come poter associare il più appropriato capitolato di gara, in un contesto costantemente aggiornato sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.

L’art. 51 del Codice degli appalti definisce la suddivisione in lotti e ne affida il compito alle stazioni appaltanti. Sotto il profilo concorrenziale, nel formare i lotti vanno tenuti presenti i seguenti criteri di ordine generale (Antitrust – segnalazione 28/9/1999):

  • individuare il giusto numero di lotti;
  • individuare la giusta dimensione di lotti: non ricomprendere nell’oggetto della gara più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero da sole costituire oggetto di appalto; non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica;
  • favorire la partecipazione di nuovi concorrenti: il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese;
  • aggiudicare il lotto a due (o più) fornitori, che resteranno in competizione per l’intera durata contrattuale;
  • aggregare la domanda tramite accorpamenti di fabbisogni;
  • valutare attentamente la formazione di lotti composti (stesso principio attivo e più formulazioni/dosaggi);
  • motivare obbligatoriamente la mancata suddivisione in lotti.

La determinazione del prezzo a base d’asta risulta essere un passaggio fondamentale perché, da un lato, deve garantire la partecipazione a più concorrenti possibile e, dall’altro, deve garantire di ottenere un prezzo di aggiudicazione più basso possibile. Pertanto, tale equilibrio non può essere lo stesso per tutti i tipi di prodotti e il prezzo a base d’asta va determinato di volta in volta a seconda della tipologia di farmaci da mettere in concorrenza. Occorre conoscere il mercato, il numero dei concorrenti, i risultati delle gare di altre stazioni appaltanti, la significatività dell’importo messo a gara rispetto a quello delle altre stazioni appaltanti e poi dedurre la soluzione più appropriata. La normativa ci dice che il prezzo base d’asta dovrà essere “il prezzo di mercato”, vale a dire, il prezzo di aggiudicazione delle diverse centrali di committenza, il più basso o il prezzo medio oppure, per le molecole per le quali esiste il biosimilare, il prezzo più basso di registrazione dei biosimilari.

Vale la pena riportare come esempio quello dei farmaci oncologici genericabili endovenosi, laddove si assiste a tutt’oggi a gare con un prezzo base d’asta sempre più basso, in una situazione in cui i prezzi di registrazione dei farmaci sono già molto bassi e i risultati delle gare sono lotti deserti o interruzione della fornitura.

Nel capitolato di gara può essere prevista la possibilità di accettare offerte che superino la base d’asta in maniera tale di garantirsi la possibilità di ricorrere ad alcune molecole per eventuali esigenze (continuità terapeutica e/o nel caso in cui non ci siano offerte al di sotto della base d’asta prevista).

Focalizzandoci sulla valorizzazione della qualità, il Codice degli appalti ha introdotto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che consente:

  1. di assegnare un’importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico;
  2. di non aggiudicare l’appalto ad un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico;
  3. di fissare una soglia di sbarramento per l’aspetto tecnico- qualitativo al di sotto della quale le offerte non saranno valutate;
  4. di inserire la qualità dell’offerente tra i criteri di aggiudicazione.

Pertanto, diventa cruciale la definizione di che cosa valutare ed è necessario fissare un livello qualitativo minimo e un livello di qualità massima valorizzabile, considerando che bisogna evitare di pagare un prezzo alto per una qualità ridondante rispetto all’uso previsto: si deve valorizzare non la qualità assoluta, ma la qualità utile nel contesto dato.

Ai due estremi, rimane possibile l’aggiudicazione facendo prevalere il criterio del minor prezzo, o valorizzando solo parametri qualitativi.

Il criterio di miglior rapporto qualità/prezzo costituisce per le imprese, nel lungo-medio periodo, un’opportunità per far emergere le loro capacità, assicurando una maggiore concorrenza, ma nell’immediato richiede maggiori oneri per la formulazione delle offerte tecniche.

Redditività, costo di utilizzazione e costo dell’intero ciclo di vita del prodotto diventano parametri valutativi imprescindibili per la determinazione del costo totale di un prodotto. Si impone dunque di identificare un differenziale tra prodotti diversi che abbiano (o meno) principi attivi diversi e, se questo differenziale esiste, andrà correttamente identificato, valutato, qualificato, misurato, pesato e inserito in un sistema di ponderazione.

Il concetto di qualità viene a dir poco “esploso” e dovrà essere declinato nei suoi vari aspetti (Figura 1):

  • qualità;
  • organizzazione, qualifiche ed esperienza;
  • servizi post-vendita e assistenza tecnica.

Figura 1. Possibile evoluzione del concetto di qualità con il Codice degli appalti

Nel contesto del Progetto SIFO-FARE, con il contributo dei membri del Board e del tavolo tecnico “Farmaci”, è stata elaborata una “Scheda di qualità” che riporta i parametri qualitativi relativi ai farmaci, alle apparecchiature e/o ai DM e ai servizi, individuando una serie di piani e competenze (Tabella I e Appendice) che hanno l’obiettivo di supportare gli operatori nella valorizzazione della qualità in fase di costruzione del capitolato.

Parametri qualitativi legati al farmaco

  • Piano farmaceutico

Commissione di gara

  • Piano farmacologico
  • Piano tossicologico
  • Piano regolatorio

Commissione terapeutica

Parametri qualitativi legati ad apparecchiature e/o dispositivi medici

  • Piano tecnologico

Commissione di gara

Parametri qualitativi legati ai servizi correlati

  • Piano logistico
  • Piano di assistenza post-vendita

Commissione di gara

Tabella I. Struttura della Scheda qualità elaborata dal progetto SIFO-FARE

(La scheda di qualità per intero si riporta in Appendice)

Il cosiddetto Correttivo appalti, cioè il D.Lgs. 56/2017, ha introdotto un tetto massimo per il punteggio economico entro il 30%, con la conseguenza che il punteggio attribuito alla qualità e ai suoi requisiti risultava almeno pari al 70%.

Nell’ambito del progetto SIFO-FARE si è predisposto un documento a firma congiunta con Assobiomedica, Assogenerici, Cittadinanzattiva e Farmindustria, in cui sono state riportate alcune criticità sul Codice degli appalti con relative proposte correttive. In particolare, tra le altre proposte emendative, il documento conteneva una richiesta di modifica del comma 10 bis, art. 95 scaturita dalla considerazione che, a seguito del tetto massimo del 30% per il punteggio economico introdotto dal Correttivo appalti, nella pratica si è verificato un maggior utilizzo del criterio del minor prezzo a discapito della valorizzazione della qualità, con un effetto contrario all’obiettivo di promozione della qualità previsto dal legislatore.

Nel documento SIFO-FARE si auspicava dunque che il Codice fornisse indicazioni di utilizzo per macro tipologie di prodotti, in particolare nella fornitura di beni e servizi in ambito sanitario, con applicazione di rapporti prezzo/qualità diversificati, rimessi alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. Tale documento è stato consegnato nei primi giorni di aprile al Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.

L’obiettivo è valorizzare non la qualità assoluta ma la qualità utile nel contesto dato

Pochi giorni dopo si è avuta una prima modifica del Codice, con il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, che ha previsto un cambio sostanziale di orientamento, accogliendo la modifica del tetto massimo del 30% per il punteggio economico e riconducendo la valutazione alle stazioni appaltanti. Inoltre il Decreto Legge n. 32 ha ripristinato il ricorso al prezzo più basso come prima opzione per il criterio di aggiudicazione, stabilendo che il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa debba avvenire «previa motivazione»; nella precedente normativa, era il prezzo più basso a dover essere motivato dalla stazione appaltante che intendeva avvalersene. Per non andare contro la direttiva comunitaria ed evitare eventuali infrazioni, la modifica si applica solo agli appalti sotto soglia comunitaria.

Appendice: scheda qualità elaborata dal progetto SIFO-FARE con il contributo dei membri del Board e del tavolo tecnico “Farmaci”

Parametri qualitativi legati al farmaco

Piano farmaceutico *

  • Forme farmaceutiche che favoriscono compliance del paziente etc.
  • Caratteristiche funzionali (mono/pluriuso, blister con gg settimana, siringhe preriempite, cartucce pronte all’uso)
  • Confezionamento primario-secondario, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi
  • Maggior numero di formulazioni in commercio, maggior numero di dosaggi dello stesso principio attivo alla medesima concentrazione
  • Prodotto pronto all’uso (NO ricostituzione)
  • Flacone con sistema protezione antirottura/antispandimento
  • Concentrato per soluzione vs liofilo
  • Presentazione (lio/soluzione)
  • Modalità di diluizione
  • Tutela sicurezza operatori con la presenza di sistemi di protezione da rotture
  • Assenza sostanze (glutine, lattice, lattosio)
  • Scheda di sicurezza del prodotto
  • Documenti compatibilità con altre sostanze/farmaci
  • Caratterizzazioni legate al processo produttivo (es. granulazione a secco/umido)
  • Dati certificati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore fiale per la diluizione e la somministrazione
  • Dati di stabilità del residuo di farmaco nel flacone
  • Shelf life (periodo di validità)
  • Modalità conservazione

Piano farmacologico #

  • Popolazioni escluse – non trattabili
  • Destinazione d’uso in sottopopolazioni
  • Valutazione della letteratura scientifica
  • Disponibilità di dati di aderenza terapeutica
  • Aspetti farmacocinetici e farmacodinamici

Piano tossicologico #

  • Eventi avversi
  • Dati registri AIFA
  • Dati farmacovigilanza

Piano regolatorio #

  • Indicazioni terapeutiche (singole o multiple)
  • Rimborsabilità
  • Tipologia di AIC
  • Altri strumenti regolatori di mercato (contrattualità etc.)

Parametri qualitativi legati ad apparecchiature e/o dispositivi medici

Piano tecnologico *

  • Strumenti che consentono una ripartizione del prodotto
  • Medical Device con tecnologia di somministrazione diversa
  • Device incorporato/non incorporato
  • Aspetti funzionali
  • Progettazione adeguata per tutti gli utenti
  • Fruibilità di istruzioni per l’utilizzatore
  • Fornitura di materiali consumabili e rendicontabili
  • Sistema di verifica dell’aderenza terapeutica
  • Presenza codice a barre (DM)
  • Sistema di sicurezza per pazienti ed operatori

Parametri qualitativi legati ai servizi correlati

Piano logistico *

  • Condizioni di consegna
  • Termine di consegna o esecuzione (no back orders)
  • Garanzia di fornitura
  • Trasporto in contenitori appositi
  • Approvvigionamento in sicurezza
  • Bolla informatizzata
  • Procedura e organizzazione aziendale dei fornitori
  • Gestione dei resi

Piano di assistenza post-vendita *

  • Numero verde
  • Sito internet
  • Supporto nel ritiro
  • Rendicontazione dei materiali consumabili utilizzati
  • Assistenza tecnica, rendicontazione
  • Formazione di personale e/o paziente
  • Infermiere a domicilio per addestramento del paziente
  • Impatto ambientale e caratteristiche ambientali innovative
  • Costo di gestione, impatto gestionale nell’utilizzo/somministrazione

* Competenza: commissione di gara; # Competenza: commissione terapeutica

Considerazioni sulle linee di indirizzo per l’uso dei biosimilari nei reumatismi cronici dell’adulto in Regione Piemonte

La terapia con anti-TNF-alfa ha aperto la strada ad una rivoluzione nell’approccio alla cura dei reumatismi infiammatori cronici (artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, artrite idiopatica giovanile, ecc.). Essi infatti sono stati i primi farmaci biotecnologici utilizzati in reumatologia e per molti anni questo meccanismo di azione è stato l’unico disponibile. Inoltre, sono stati i primi farmaci biotecnologici in cui si è evidenziato un effetto di rallentamento o di arresto del danno radiologico, espressione del danno articolare anatomico a sua volta responsabile della disabilità.

La disponibilità di questi farmaci ha potuto delineare, per le artriti periferiche, un programma terapeutico dopo il fallimento dei farmaci sintetici convenzionali e, per le artriti assiali, un trattamento che fino all’arrivo degli anti-TNF-alfa era limitato ai FANS e alla sulfasalazina.

L’efficacia dei farmaci ha modificato il modello di trattamento, oggi incardinato sulla diagnosi precoce, sul treat to target, sulla gestione delle comorbilità, nonché sulla collaborazione con gli specialisti di riferimento per le varie manifestazioni extra-articolari delle patologie, primi fra tutti dermatologi, gastroenterologi e oculisti.

È stata proprio l’evoluzione della tecnologia farmaceutica che ha focalizzato l’attenzione alla diagnosi precoce e al treat to target: la diagnosi precoce è finalizzata ad un altrettanto precoce accesso alla prima linea terapeutica, con farmaci efficaci per il controllo dell’evoluzione (cDMARDs, conventional Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs), di cui il più utilizzato è il metotressato (MTX). Si tratta di un farmaco con un buon profilo di efficacia e sicurezza e con un costo contenuto (270,27-1038,44 euro/anno). Le evidenze hanno dimostrato come un precoce inizio della terapia con MTX riduce la necessità di ricorrere ai farmaci biotecnologici (bDMARDs), con un conseguente controllo dei costi. Altri cDMARDs sono leflunomide e sulfasalazina, di minor utilizzo. La letteratura evidenzia che oltre l’80% dei pazienti è in trattamento con questi farmaci. Ma, essendo la remissione o la bassa attività di malattia il vero obiettivo terapeutico (“treat to target”), è necessario per i restanti pazienti disporre di ulteriori terapie, il che ha favorito lo sviluppo dei farmaci biotecnologici prima e i sintetici target più recentemente (tsDMARDs). Oggi, nonostante i notevoli progressi, esiste ancora un’area di bisogni insoddisfatti, ovvero casi in cui la risposta terapeutica risulti insufficiente oppure in cui vi siano delle specifiche condizioni cliniche del paziente o la necessità di controllare particolari aspetti, specie extra-articolari, della malattia. Questo spiega, da un lato, l’ampia offerta di farmaci disponibili e, dall’altro, l’attenzione delle linee guida di riferimento [1-3] alle specificità del paziente, puntando su una terapia sempre più personalizzata.

La persistenza in terapia è la chiave del controllo della spesa e si sviluppa attraverso il rapporto medico-paziente

Come è noto, la terapia biotecnologica è gravata da elevati costi diretti del farmaco, peraltro bilanciati dalla prevenzione della disabilità, la quale ha elevati costi sociali, diretti e indiretti e costi incalcolabili personali in termini di qualità della vita del paziente.

L’introduzione in commercio dei biosimilari di infliximab, etanercept, rituximab e adalimumab ha provocato un accesso dibattito, sia nazionale sia internazionale, che ha visto confrontarsi diversi atteggiamenti, di minore o maggiore apertura verso questa novità. La materia è stata affrontata dal secondo position paper dell’AIFA [4], in cui è stato enfatizzato l’aspetto del ruolo del medico, unicamente al quale spetta la responsabilità della prescrizione ed ha inserito il concetto dell’intercambiabilità; non vi sono peraltro, non avendone le finalità, istruzioni operative sulla prescrizione nella pratica clinica. Questo aspetto si è pertanto trasferito alle Regioni, che nella loro autonomia hanno affrontato la materia con modalità diverse.

D’altro canto, le più recenti raccomandazioni in materia [5] si sono espresse a favore dell’utilizzo dei biosimilari, sia nel paziente naïve sia nello switch a condizione che il paziente sia adeguatamente informato in merito alla scelta terapeutica e la condivida e, purché monitorato all’interno di registri, anche fra diversi biosimilari dello stesso originator.

In Regione Piemonte si è scelta la linea della condivisione di modalità che permettessero compendiare più esigenze:

  • rispetto della continuità terapeutica, intesa come continuità con la stessa molecola;
  • mantenimento dell’equità di accesso al farmaco;
  • rispetto della libertà prescrittiva del medico;
  • rispetto delle indicazioni da scheda tecnica sull’uso dei farmaci biotecnologici, senza limitazioni regionali;
  • individuazione di situazioni cliniche per le quali non vi fosse ancora un’unanime evidenza di sicurezza nello switch da originatore a biosimilare
  • controllo della spesa e tutela della sostenibilità del sistema.

Sono state pertanto individuate delle linee di indirizzo regionali [6-8], alla cui stesura hanno partecipato reumatologi e rappresentanti del Servizio Farmaceutico Regionale: a titolo esemplificativo si riporta quella più recente, riferita ad adalimumab (Figura 1) [8].

Figura 1. Regione Piemonte – linee di indirizzo per l’uso di adalimumab biosimilare in reumatologia [8]

Nel particolare queste linee di indirizzo consentono, al momento della scelta di un bDMARD o di un tsDMARD, dopo il fallimento della terapia convenzionale, l’utilizzo di tutte le molecole, nel rispetto delle indicazioni da scheda tecnica. Qualora si scegliesse una molecola di cui è disponibile il biosimilare, la scelta deve andare verso il farmaco a minor costo, ma non è obbligatorio iniziare la prima linea biologica con un biosimilare.

Per quanto riguarda lo switch (il passaggio da originatore a biosimilare), argomento maggiormente oggetto di attenzione sia scientifica sia mediatica, le linee di indirizzo concordate individuano delle condizioni in cui lo specialista si riserverà la possibilità di proseguire il trattamento in corso con l’originatore, nel qual caso dovrà produrre una sintetica relazione da allegare al piano terapeutico.

Questo modello non preclude la scelta del farmaco più appropriato per il singolo paziente ma, normando in modo condiviso lo switch, ne ha permesso un’ampia diffusione.

L’esperienza ha insegnato il ruolo determinante, al momento dello switch, del colloquio con il paziente, in quanto aspetti soggettivi, indipendenti dal farmaco, possono avere un significativo ruolo sull’outcome, come sta recentemente emergendo dai dati di letteratura, che sta approfondendo il tema dell’effetto nocebo a sfavore del biosimilare [9]. Inevitabilmente un contributo all’accettazione della terapia è dato anche da fattori esterni, specie dai media e dai social, ma il rapporto di fiducia con il Centro di cura, che trova un suo momento fondamentale nel colloquio, è un fattore determinante.

Nella SC Reumatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino si sono concordati i contenuti del colloquio, in modo che tutti i medici trasmettessero gli stessi concetti:

  • equivalenza biologica del farmaco;
  • evidenze scientifiche a supporto dell’autorizzazione in commercio;
  • sicurezza ed efficacia assicurate dagli enti regolatori EMA e AIFA;
  • contesto regionale (con particolare riferimento alla condivisione delle linee di indirizzo);
  • motivazione dello switch: non sono state nascoste le motivazioni economiche dello switch, supportate dall’opportunità di contenere i costi al fine della sostenibilità del SSN con le attuali prestazioni e al fine di dare opportunità ad altri pazienti di accedere alle cure.

Lo switch è stato accettato in prima istanza da gran parte dei pazienti; alcuni pazienti hanno mostrato delle perplessità per cui si è preferito evitare insistenze e si è concordato di proseguire il trattamento con originatore ancora per un breve periodo, al termine del quale anche questi pazienti hanno accettato. Non vi sono stati pazienti che abbiano posto un rifiuto allo switch a biosimilare.

La persistenza in terapia è la chiave del controllo della spesa e si sviluppa attraverso il rapporto medico-paziente.

Lo switch è un evento puntiforme. Se il paziente non mantiene la terapia si ottiene un effetto economico transitorio, anzi opposto, in quanto un eventuale passaggio ad altra molecola potrebbe avere costi superiori. La nostra esperienza con etanercept evidenzia una percentuale di dropout a 12 mesi dall’inizio dello switch a biosimilare, in linea con altri dati di letteratura e paragonabile alla percentuale di dropout dell’originatore [10]. Dati a 18 mesi ancora non pubblicati confermano risultati simili, così come l’esperienza di adalimumab, più breve, evidenzia dati simili ad etanercept. La persistenza in terapia ha consentito non solo un risparmio rispetto all’originator ma ha prodotto un risparmio che si storicizza negli anni e riteniamo che questo sia il risultato di un efficace colloquio motivazionale al momento dello switch che ha costituito il valore aggiunto per minimizzare l’effetto nocebo e ridurre la pressione mediatica avversa alla diffusione dei biosimilari.

Riconoscendo il valore strategico del colloquio, il Servizio Farmaceutico Regionale si è fatto parte attiva per evitare forzature nello switch, che si è svolto gradualmente ma efficacemente.

Questo ha prodotto un risultato che pone la Regione Piemonte tra le regioni in cui il biosimilare in Reumatologia si è maggiormente diffuso (Figure 2 e 3).

Figura 2. Dati di utilizzo di etanercept 50 mg in Piemonte (esclusa ASL TO3)

Fonte: Monitoraggio Regione Piemonte (ultimo aggiornamento 6 maggio 2019)

Figura 3. Dati di utilizzo di adalimumab 40 mg sc in Piemonte (esclusa ASL TO3)

Fonte: Monitoraggio Regione Piemonte (ultimo aggiornamento 6 maggio 2019)

La collaborazione tra specialisti prescrittori e decisori ha prodotto la condivisione di linee di indirizzo a livello regionale che si sono dimostrate uno strumento efficace per il clinico e per le Istituzioni.

La persistenza in terapia ha consentito non solo un risparmio rispetto all’originator ma ha prodotto un risparmio che si storicizza negli anni

Il colloquio con il paziente è un fattore determinante per il successo dello switch, che si deve concretizzare nella persistenza in terapia.

Rimangono delle questioni ancora aperte, quali la formalizzazione di una Rete regionale della reumatologia, che possa lavorare sull’appropriatezza dell’invio a visita reumatologica, sulla condivisione di percorsi con il medico di medicina generale per quanto riguarda diagnosi precoce e follow up, e l’implementazione di una modalità di raccolta dati gestito dalla Regione Piemonte, che superi il software attualmente esistente e permetta di raccogliere dati sullo switch e su particolari situazioni, quale lo switch multiplo.

Bibliografia

  1. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis 2017; 76: 960-77
  2. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 2015 Treatment Recommendations for Psoriatic Arthritis. Arthritis & Rheumatology 2016; 68: 1060-71
  3. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017; 76: 978-91
  4. Secondo position paper AIFA sui farmaci biosimilari. www.aifa.gov.it/sites/default/files/pp_biosimilari_27.03.2018.pdf
  5. Consensus-based recommendations for the use of biosimilars to treat rheumatological diseases. Ann Rheum Dis 2018; 77: 165-74
  6. Regione Piemonte. Farmaci biosimilari: Linee di indirizzo sull’utilizzo per le malattie reumatiche (Etanercept, 12/5/2017). www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/farmaci_biosimilari_linee_indirizzo2.docx.pdf
  7. Regione Piemonte. Farmaci biosimilari di Rituximab. Linee di indirizzo sull’utilizzo in reumatologia (19/6/2018). www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/rituximumab_reumatologia.pdf
  8. Regione Piemonte. Farmaci biosimilari di Adalimumab: Linee di indirizzo sull’utilizzo per le malattie reumatiche (16/1/2019). www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/adalimumab_farmaci_biosimilari_linee_indirizzo.pdf
  9. Kristensen LE et al. Non-pharmacological effects in switching medication: the nocebo effect in switching from originator to biosimilar agent. BioDrugs 2018; 32: 397-404
  10. Ditto MC et al. Switch da originator a biosimilare: dati preliminari di real life per etanercept. Reumatismo 2018;70(n.spec.2):412

I biosimilari approvati in Europa nel 2018

Il 2018 ha visto un incremento del numero di biosimilari approvati e la scadenza di brevetti su alcuni prodotti “maggiori” che hanno permesso l’approvazione, e in alcuni casi l’ingresso sul mercato, di nuovi biosimilari.

Uno dei principali eventi del 2018 è stata la scadenza del brevetto di Humira (adalimumab). Adalimumab è un anticorpo monoclonare che si lega al fattore di necrosi tumorale (TNF) alfa impedendo l’attivazione dei recettori TNF, responsabili delle reazioni infiammatorie associate alle malattie autoimmuni. Adalimumab è indicato nel trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite idiopatica giovanile, dell’artrite psoriasica, della spondilite anchilosante, della malattia di Crohn e delle coliti psoriasica e ulcerosa. Humira è un farmaco biologico con un vasto mercato nei paesi europei (quasi 4 miliardi di Euro) e la scadenza del brevetto ha portato con sé un potenziale considerevole in termini di risparmio per i sistemi sanitari e di accesso dei pazienti alle cure. Si stima infatti che con l’ingresso dei biosimilari quasi l’80% dei pazienti in trattamento con Humira effettuerà lo switch.

Nel corso del 2017 il CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) aveva espresso parere positivo per quattro biosimilari di adalimumab (Amgevita e Solymbic di Amgen Europe B.V., Cyltezo di Boehringer Ingelheim International GmbH e Imraldi di Samsung Bioepsis UK Limited-SBUK), sebbene il farmaco originatore Humira fosse coperto da brevetto fino a ottobre 2018. Nel corso del 2018 quattro nuovi biosimilari sono stati approvati dall’EMA (Halimatoz, Hefiya e Hyrimoz di Sandoz Gmbh a luglio e Hulio di Mylan S.A.S. a settembre) e altri due (Idacio e Kromeya, entrambi di Fresenius Kabi) hanno ottenuto parere positivo nella prima seduta del 2019.

A novembre 2018 i biosimilari di adalimumab presenti in commercio in Europa erano quattro (Hulio, Hyrimoz, Amgevita e Imraldi). In Germania, unico paese europeo in cui sono presenti sul mercato tutti e quattro, Imraldi è quello che ha conquistato più quote di mercato (37% dei pazienti che hanno effettuato switch da Humira), seguito da Hyrimoz (15%), Amgevita (12%) e Hulio (2%) [Dati IQVIA MIDAS MAT Q3 2018].

Principio attivo

Biosimilare (titolare AIC)

Adalimumab (ATC: L04AB04)

Originator: Humira (AbbVie Ltd)

  • Halimatoz (Sandoz GmbH)
  • Hefiya (Sandoz GmbH)
  • Hulio (Mylan S.A.S.)
  • Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Bevacizumab (ATC: L01XC07)

Originator: Avastin (Roche Registration GmbH)

  • Mvasi (Amgen Europe B.V.)

Infliximab (ATC: L04AB02)

Originator: Remicade (Janssen Biologics B.V.)

  • Zessly (Sandoz GmbH)

Insulina glargine (ATC: A10AE04)

Originator: Lantus (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

  • Semglee (Mylan S.A.S)

Pegfilgrastim (ATC: L03AA13)

Originator: Neulasta (Amgen Europe B.V.)

  • Fulphila (Mylan S.A.S)
  • Pelgraz (Accord Healthcare Limited)
  • Pelmeg (Cinfa Biotech S.L.)
  • Udenyca (ERA Consulting GmbH)
  • Ziextenzo (Sandoz GmbH)

Trastuzumab (ATC: L01XC03)

Originator: Herceptin (Roche Registration GmbH)

  • Herzuma (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Kanjinti (Amgen Europe B.V., Breda)
  • Ogivri (Mylan S.A.S)
  • Trazimera (Pfizer Europe MA EEIG)

Biosimilari approvati in Europa nel 2018 e relativi farmaci originator

Fonte: EMA (ultima consultazione febbraio 2019)

Un altro evento importante avvenuto nel 2018 nel campo dei biosimilari riguarda l’ingresso sul mercato dei primi biosimilari di trastuzumab (Ontruzant di Samsung Bioepis NL B.V., Kanjinti di Amgen Europe B.V., Breda e Herzuma di Celltrion Healthcare Hungary Kft.) e l’approvazione di altri due biosimilari (Ogivri di Mylan S.A.S e Trazimera di Pfizer Europe MA EEIG). Trastuzumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato ricombinante contro il recettore 2 del fattore di crescita epiteliale umano (HER2) indicato nel trattamento del carcinoma mammario metastatico e in fase iniziale e del carcinoma gastrico metastatico.

Nel 2018 è anche stato approvato Mvasi (Amgen Europe B.V.), il primo biosimilare di bevacizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato che inibisce l’angiogenesi tumorale indicato nel trattamento di diversi tumori, inclusi quello del colon-retto, del seno, del polmone, del rene, delle ovaie e il glioblastoma. L’originatore di Mvasi, Avastin (Roche), è un blockbuster nella sua categoria e si stima che l’ingresso in Europa dei suoi biosimilari possa portare a un potenziale risparmio di circa 2 miliardi di Euro. In Europa la scadenza del brevetto di Avastin è prevista per gennaio 2022 e sono circa 15 i biosimilari attualmente in sviluppo.

Il 2018 ha quindi segnato l’ingresso ufficiale di biosimilari per il trattamento di tumori solidi e l’inizio dell’erosione del mercato di Herceptin e Avastin che cumulativamente vale circa 3 miliardi di Euro [Dati IQVIA MAT Q2 2018].

Infine, nel 2018 sono stati approvati dall’EMA anche i primi biosimilari di pegfilgrastim (Fulphila, Pelgraz, Udenyca e Ziextenzo), sebbene il farmaco originator Neulasta (Amgen Europe B.V.) avesse perso la copertura brevettuale ad agosto 2017. Pegfilgrastim è l’analogo pegilato a durata prolungata di filgastim, un fattore umano stimolante le colonie di granulociti (G-CSF), indicato per ridurre la durata della neutropenia in corso di chemioterapia antitumorale.

Con l’approvazione di un nuovo biosimilare di infliximab (Zessly, Sandoz GmbH) e uno di insulina glargine (Semglee, Mylan S.A.S) in totale nel 2018 sono stati approvati 16 nuovi biosimilari, portando a un totale di 53 prodotti (da 16 originatori) e confermando un trend costante di crescita del mercato. Come più volte evidenziato, l’introduzione dei biosimilari è salutare per le risorse dei sistemi sanitari in quanto viene stimolata la concorrenza, con conseguente riduzione dei prezzi; inoltre, la disponibilità di biosimilari fornisce al medico nuove opzioni terapeutiche migliorando l’accesso dei pazienti ai farmaci biologici.

La riduzione dei prezzi generata dall’aumentata competizione sul mercato non è però l’unico fattore determinante l’aumento dei consumi di biologici, in quanto vi sono alcuni paesi in cui la diffusione era già elevata prima dell’ingresso dei biosimilari e che hanno in seguito mostrato un ulteriore incremento nell’utilizzo. Un esempio è la Norvegia, in cui l’ingresso dei biosimilari dei farmaci anti-TNF ha incrementato del 71% (nel 2017) il consumo di questa classe di biologici (che era già pari a 1,07 giorni di trattamento pro capite prima dell’ingresso dei biosimilari), a fronte di una riduzione di prezzo del solo 1% (2017/anno precedente l’ingresso dei biomisilari). Analogamente, in Italia il consumo di epoetina, che era pari a 0,82 giorni di trattamento pro capite prima dell’ingresso dei biosimilari, nel 2017 era ulteriormente aumentato del 41%, con una riduzione di prezzo dell’8%, rispetto all’anno precedente l’avvento dei primi biosimilari. Ciò sta a significare che sicuramente l’abbassamento dei prezzi ha un impatto sull’uso dei biologici, ma vi sono anche altri fattori da tenere in considerazione nell’adozioni di nuove policy per stimolare la penetrazione dei biosimilari (es. nuove indicazioni, variazioni nella diagnosi e della prevalenza della malattia, ecc.). È inoltre importante sottolineare che la disponibilità di farmaci biosimilari migliora l’accesso dei pazienti ai farmaci biologici in quanto la competizione generata dal loro ingresso influenza il prezzo e i consumi non solo dell’originator di riferimento, ma dell’intera classe di farmaci (Figura 1 e Figura 2).

Figura 1. Variazione di prezzo di biosimilare e originator e dell’intero mercato europeo

Fonte: IQVIA. The impact of biosimilar competition in Europe (settembre 2018)

Figura 2. Variazione del volume di consumo di biosimilare e originator e dell’intero mercato europeo

Fonte: IQVIA. The impact of biosimilar competition in Europe (maggio 2017)

* 2016/anno precedente all’ingresso del biosimilare

Fonte

  • European Medicine Agency (EMA). European public assessment reports (EPAR). Disponibile online su: www.ema.europa.eu

Determinazione delle basi d’asta nelle gare per l’acquisto di farmaci: quali sono gli aspetti critici?

Quadro di riferimento sull’idoneità della base d’asta negli appalti pubblici

La determinazione di una corretta base d’asta rappresenta per la stazione appaltante uno degli aspetti più importanti nella preparazione degli atti di una gara d’appalto. Il motivo è che ciò presuppone una profonda comprensione dello stato del mercato, non soltanto in relazione al numero e alle caratteristiche dei prodotti commercializzati che rispondono alle caratteristiche richieste dall’oggetto della gara, ma anche e soprattutto per la determinazione dell’intrinseco valore di mercato del bene oggetto della gara.

La distinzione non è meramente terminologica e corrisponde a quella che, in economia, viene spiegata ricorrendo ai diversi concetti di valore di mercato (market value) e di prezzo di vendita. In una gara d’appalto, la base d’asta corrisponde idealmente al primo dei due concetti, mentre il prezzo di aggiudicazione rappresenta il secondo.

Sempre dal punto di vista delle definizioni preliminari, è bene chiarire che la base d’asta esprime il valore di mercato non già del bene oggetto di aggiudicazione, ma più semplicemente dell’utilità ricercata dalla P.A. e posta in gara. Con ciò si vuol dire che l’intrinseco valore di mercato di beni funzionalmente equivalenti può variare a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti e delle tecnologie impiegate; di conseguenza, il valore di mercato di ciascuno dei prodotti che possono essere offerti in quella gara potrebbe differire sensibilmente, e ciò accade spesso per esempio nelle gare per la fornitura di dispositivi medici con tecnologie differenti e aggiudicate con valutazione anche qualitativa delle offerte. La base d’asta, invece, deve essere unitaria e dunque deve esprimere il valore dell’utilità che la P.A. intende conseguire.

La corretta base d’asta è dunque quella che si pone in prossimità dell’effettivo valore di mercato e che al contempo consente alle imprese di differenziare le proprie politiche commerciali sul prezzo. Perciò la base d’asta deve essere determinata prevedendo una certa flessibilità ed elasticità nelle possibili, e anzi normali, differenze nel prezzo dei vari prodotti equivalenti presenti sul mercato.

Queste complessità sono tradizionalmente riassunte dalla giurisprudenza nel principio secondo il quale la determinazione della base d’asta appartiene al novero delle valutazioni tecniche caratterizzate da discrezionalità dell’amministrazione, e per tale ragione sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza ovvero se siano fondate su di un palese travisamento dei fatti (Per tutte, si faccia riferimento al Consiglio di Stato sez. V, n. 6006 del 22 ottobre 2018).

La base d’asta non rappresenta un prezzo ma un ipotetico valore di mercato

Nella casistica, la base d’asta è stata ritenuta sproporzionata e irragionevole, e perciò illegittima, sia quando essa è elevata in modo abnorme rispetto al valore della prestazione sia quando essa è troppo bassa, in questo caso però a condizione che la base d’asta renda impossibile la concorrenza (vedi più avanti, nel paragrafo: Il “giusto” prezzo di mercato).

Per la base d’asta elevata in modo abnorme, si faccia riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4081 del 28 agosto 2017, nella quale le tre offerte pervenute in gara contenevano, tutte, un ribasso di circa il 50% rispetto al valore a base d’asta, ritenuto elemento sintomatico di un non corretto esercizio della discrezionalità nella determinazione del valore da porre a base d’asta. La questione di una base d’asta elevata in modo abnorme appare fonte di problemi particolarmente gravi specialmente quando la gara deve aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa e la formula che traduce il prezzo in punteggio economico si fonda non già sul rapporto tra i prezzi offerti in gara dalle concorrenti nei loro valori assoluti (che rimangono cioè comunque svincolati dalla base d’asta) ma sulla percentuale di ribasso offerta dai concorrenti, finendo quindi per appiattire i punteggi economici pur in corrispondenza di prezzi significativamente differenti.

Normativa sulla determinazione del prezzo al pubblico ed ex factory del farmaco e posizione del problema rispetto alle gare d’appalto

Come sovente accade, le gare per l’acquisto di farmaci richiedono il rispetto non soltanto delle norme del codice degli appalti e dei principi generali sulle gare per come elaborati dalla giurisprudenza, ma anche la compatibilità con le norme che regolano specificamente questo prodotto, il cui mercato è ampiamente regolamentato.

Le norme speciali relative ai farmaci non mancano neppure per ciò che concerne la determinazione dei prezzi. Si tratta in particolare di quell’insieme di norme, relative ai profili regolatori del farmaco, che guidano AIFA nel procedimento di negoziazione del prezzo, al pubblico ed ex factory, del farmaco in fase di post-AIC, e in particolare dell’art. 48, comma 33, della legge n. 263/2003, conv. in legge n. 326/2003, che richiama e attribuisce validità alla delibera CIPE n. 3 del 1 febbraio 2001. In base a queste norme, la negoziazione del prezzo dei farmaci tiene conto di vari elementi, tra cui il rapporto costo/efficacia, la capacità terapeutica, la presenza di prodotti simili sul mercato, l’innovatività, il prezzo sul mercato internazionale. È vero che tali i criteri indicati nella delibera CIPE richiamata furono pensati in un momento nel quale il procedimento di determinazione del prezzo del farmaco era ancora largamente amministrato; tuttavia, questi criteri di valutazione permangono validi anche in un contesto come quello attuale, nel quale AIFA e l’industria farmaceutica negoziano su base paritetica il prezzo del farmaco.

In quale misura la stazione appaltante deve tenere in considerazione il prezzo ex factory determinato da AIFA?

A loro volta, poi, i prezzi dei farmaci negoziati da AIFA tengono conto delle varie componenti della filiera di distribuzione, e in particolare delle percentuali spettanti ai grossisti e ai farmacisti, nella misura prevista dall’art. 11, comma 6, d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 [Garattini L, et al. Prices and distribution margins of in-patent drugs in pharmacy: a comparison in seven European countries. Health Policy 2008; 85:305-13].

Il punto è allora quello di stabilire se, e in quale misura, questo impianto normativo interferisca con il prezzo di mercato del farmaco, nella determinazione della base d’asta in una gara d’appalto. In altri termini, si tratta di comprendere in quale misura la stazione appaltante debba tenere in considerazione il prezzo al pubblico e, trattandosi di acquisto da parte di una P.A., soprattutto il prezzo ex factory determinato da AIFA al fine della corretta individuazione dell’importo da porre a base d’asta.

Il problema si pone, in effetti, perché vi sono una serie di riferimenti, sebbene non direttamente nelle norme di legge ma solo nella normativa secondaria, al prezzo negoziato con AIFA anche e proprio in relazione alla base d’asta nelle gare d’appalto.

Ad esempio, nella stessa delibera CIPE richiamata si afferma che il prezzo contrattato con AIFA rappresenta il parametro di negoziazione degli sconti nelle procedure di acquisto del farmaco. In modo ancor più esplicito, il documento pubblicato da ANAC all’esito di una indagine conoscitiva del 2011 sulle gare per la fornitura di farmaci ha affermato che nella definizione della base d’asta nelle gare d’appalto le amministrazioni appaltanti dovrebbero tenere conto, tra gli altri elementi, anche del prezzo ex factory negoziato con AIFA.

Il “giusto” prezzo di mercato da porre a base d’asta

In realtà, a mio parere, il tema in questi termini è mal posto, proprio perché confonde il concetto di prezzo con quello di valore di mercato. La base d’asta non rappresenta un prezzo (ex factory, negoziato con AIFA) ma un ipotetico valore di mercato del farmaco. Non è dunque operazione metodologicamente corretta quella di individuare la base d’asta di una gara d’appalto senza attribuire un ruolo preponderante al valore di mercato del bene: il prezzo negoziato con AIFA, infatti, sebbene possa essere sottoposto a successive revisioni, è un prezzo che cristallizza una determinata situazione di mercato in un determinato momento storico, ma che ovviamente non può tenere conto del dinamismo che caratterizza, oggi, il mercato dei farmaci.

Non diversamente da ogni altro bene, quindi, anche il prezzo dei farmaci viene determinato in maniera principale dalle condizioni di mercato. Il prezzo ex factory finisce pertanto per rappresentare solo l’elemento di partenza dell’indagine della stazione appaltante; tuttavia, e proprio per questa ragione, esso è null’altro che un punto di partenza, che può anche divenire inutile se le condizioni di mercato restituiscono un prezzo non più in linea con il prezzo negoziato.

Il vero fulcro del problema è la tutela della concorrenza effettiva

Il ragionamento è, in sintesi, molto semplice: se il prezzo ex factory negoziato in un dato momento con AIFA viene derogato, al ribasso, da molti operatori di mercato, ciò significa che il valore di mercato del bene si è ridotto rispetto al prezzo originariamente pattuito. Di conseguenza, o l’impresa segue il mercato, riposizionando il proprio prodotto in un prezzo competitivo, oppure non può esigere che la base d’asta sia obbligatoriamente uguale al prezzo ex factory.

Per riprendere allora il punto iniziale del nostro esame, che chiarisce come la determinazione della base d’asta sia operazione tecnico discrezionale della stazione appaltante, dovremo necessariamente concludere che la base d’asta va determinata in base al prezzo di mercato; essa può essere sindacata, perché arbitraria o sproporzionata, soltanto se sia talmente bassa da determinare un’effettiva alterazione della concorrenza.

Ecco così chiarito qual è il vero fulcro del problema: la tutela della concorrenza effettiva.

Per ottenere questo risultato, la base d’asta deve essere determinata partendo non già dal prezzo AIFA, ma dal prezzo di aggiudicazione di altre gare concorrenziali aventi ad oggetto il medesimo farmaco. Si tratta però ancora soltanto di un dato di partenza, perché naturalmente il prezzo di aggiudicazione di altre gare non può essere posto a base d’asta: per definizione, infatti, solo una impresa – quella aggiudicataria – è in grado di proporre quel prezzo.

Il prezzo di aggiudicazione di un’altra gara non può essere posto a base d’asta perché, per definizione, solo l’impresa aggiudicataria è in grado di sostenerlo

È allora necessaria un’operazione aggiuntiva, volta a stabilire qual è il margine di flessibilità e di elasticità necessario per assicurare una concorrenza effettiva in gara. Questa operazione richiede, ad esempio, un’istruttoria non soltanto sui prezzi di aggiudicazione di altre gare, ma anche sui prezzi proposti dagli altri concorrenti non aggiudicatari in quelle gare. La base d’asta dovrà dunque posizionarsi su di un livello sufficiente da includere almeno due, ma preferibilmente tre, potenziali concorrenti.

Questa posizione è stata ad esempio condivisa dal T.A.R. per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, nella sentenza n. 868 del 16 novembre 2018, che appunto ha dichiarato legittima una base d’asta, largamente al di sotto del prezzo ex factory, per il fatto che essa era comunque superiore al prezzo offerto da almeno due concorrenti in altre recenti gare, oltreché al prezzo di aggiudicazione della gara a suo tempo indetta dalla medesima stazione appaltante, il cui contratto ha esaurito la sua durata. Al contrario, ma in modo compatibile con il principio ivi enunciato, il T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, n. 3600 del 4 luglio 2017, che aveva annullato la gara impugnata, per essere la base d’asta troppo bassa, in ragione del fatto che essa si posizionava esattamente sul prezzo più basso di aggiudicazione del medesimo prodotto nelle recenti gare italiane.

Anticorpi contro prezzi di aggiudicazione troppo bassi: la verifica di anomalia

Dal punto di vista della P.A., e più in generale del SSN, riuscire a “spuntare” prezzi di aggiudicazione molto convenienti è chiaramente un obiettivo auspicabile. Da più parti si fa notare, infatti, come la spesa farmaceutica complessiva sia in aumento, soprattutto per effetto di nuovi farmaci frutto di tecniche e di ricerche fortemente innovative, il cui costo è tuttavia molto rilevante. Chiaro, allora, che poter risparmiare considerevolmente in alcune circostanze può liberare risorse pubbliche da indirizzare verso queste nuove cure farmacologiche.

Il prezzo di aggiudicazione deve essere giustificabile in modo credibile, dimostrando concretamente la sostenibilità dell’offerta

Anche dal lato dell’industria farmaceutica, in alcuni casi, un notevole e rapido abbassamento del prezzo di vendita di alcuni farmaci può inserirsi nell’ambito di una strategia commerciale su larga scala, fors’anche su scala internazionale, con l’effetto di ridurre la marginalità sulle vendite di farmaci non più core business, le cui vendite possano tuttavia svolgere una funzione di volano per le vendite di altri prodotti, siano o meno correlati ai primi.

Per queste ragioni, si assiste talvolta a gare d’appalto in cui le percentuali di sconto sulle basi d’asta sono comunque molto alte, anche prossime o addirittura superiori al 90%; e ciò non perché la base d’asta sia stata determinata in modo abnormemente elevato ma solo perché il prezzo offerto in gara è prossimo allo zero.

Non va però trascurato che un prezzo troppo basso, anche quando il prodotto è un farmaco, deve comunque essere remunerativo. La procedura di verifica di anomalia dell’offerta, prevista in via generale dall’art. 97 del codice degli appalti, è applicabile anche agli appalti aggiudicati al prezzo più basso (comma 2) e anche ovviamente agli appalti di farmaci, non essendovi alcuna norma che deroghi per tali prodotti alle disposizioni del codice. Ancora sulla stessa tipologia di farmaci delle sentenze sopra citate, in tal senso si veda T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza n. 168 del 26 maggio 2017.

La remuneratività dell’offerta deve essere oggettiva e interna, cioè riferita solo all’appalto aggiudicato

Il prezzo di aggiudicazione deve perciò poter essere giustificabile dall’aggiudicataria, e lo deve essere in modo credibile dimostrando concretamente la sostenibilità dell’offerta.

È bene precisare che, per giurisprudenza costante, l’aggiudicataria non può giustificare un prezzo troppo basso facendo riferimento alla possibilità di ottenere ricavi da altre commesse collegate, o comunque a particolari situazioni produttive che non si riflettano nello specifico appalto. Ciò vuol dire che la remuneratività dell’offerta dev’essere: a) oggettiva, quindi verificabile in base ad elementi chiari; b) interna, ossia riferita allo specifico appalto che viene aggiudicato e non ad elementi esterni ad esso.

Procedure di gara centralizzate e accordo quadro

Il commento di Anna Maria Marata

Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco, Regione Emilia Romagna. Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare

Negli ultimi anni si ricorre sempre più alle procedure di gara centralizzate, anche a livello nazionale. Qual è la sua esperienza in questo senso? Per la sua Regione, quali pensa che possano essere le opportunità di una gara a livello nazionale rispetto a una gara regionale (e viceversa)?

In Regione Emilia Romagna abbiamo a volte aderito ad accordi quadro per l’acquisto dei farmaci stipulati da CONSIP a livello nazionale, in base anche a quanto previsto dalla normativa in merito alle categorie di beni e servizi da centralizzare e alle relative soglie. Non sempre però la nostra adesione ad accordi quadro nazionali è stata confermata dopo aver visto i risultati, soprattutto in termini economici: in teoria, è possibile che a livello nazionale si riesca a contrattare una scontistica maggiore rispetto a quanto si potrebbe fare a livello regionale, anche in relazione ai volumi, ma non è sempre così, è una situazione variabile. I prezzi ottenuti da CONSIP non sono quindi sempre così vantaggiosi.

Ha avuto modo di riscontrare qualche criticità in particolare, nell’esecuzione di convenzioni nazionali o regionali stipulate a seguito di procedura d’acquisto tramite accordo quadro?

Il ricorso all’accordo quadro è diventato più frequente da quando è stato reso obbligatorio per i farmaci biosimilari, con la Legge di Bilancio 2017, e fonte di confusione. Ad esempio il “tam tam” mediatico che si è innescato recentemente sugli acquisti dei biosimilari di adalimumab, e il susseguirsi sulla stampa di notizie in merito ai fortissimi sconti ottenuti da alcune Regioni, come ad esempio il Piemonte o la Toscana (che sono state le prime ad attivarsi) ne è un esempio. In realtà, questi acquisti così vantaggiosi non sono stati il frutto di un accordo quadro, perché, al momento della gara, non erano presenti sul mercato almeno 4 prodotti a base del principio attivo adalimumab, dunque non era obbligatorio per legge impiegare questa tipologia di procedura. In questi casi perciò le amministrazioni aggiudicatrici hanno indetto in realtà una gara senza accordo quadro e hanno acquisito non i primi 3 farmaci con la migliore offerta economica , come accade con accordo quadro, ma un solo farmaco, quello che ha fatto l’offerta più favorevole e mediamente stipulando un contratto a breve termine. In questo modo, quando diventano disponibili sul mercato altri biosimilari dello stesso principio attivo e si supera il numero di 3, è necessario, secondo la normativa vigente, prevedere una nuova gara, questa volta sì con un accordo quadro garantendo la disponibilità di 3 biosimilari diversi. Questo può avere importanti ricadute anche a livello clinico/organizzativo, perché i medici possono trovarsi nella condizione di dover sostituire le terapie appena prescritte ai pazienti a causa dei risultati della nuova gara: lo switch da un farmaco biosimilare ad un altro, anche se credo non costituisca un problema in termini di efficacia e sicurezza della terapia può però creare problemi perché i clinici debbono, ad ogni cambio di farmaco, informare il paziente, e se è presente un device per la somministrazione (come ad esempio una diversa penna) fornire le informazioni necessarie al suo corretto utilizzo, con un importante consumo di tempo. Tutto ciò ovviamente non favorisce l’uso del biosimilare. Non dimentichiamo che il reale risparmio di tale operazione non si realizza con l’acquisto, ma con la realizzazione degli switch.

Per tali ragioni, nella mia Regione è stata fatta una scelta diversa: non abbiamo ancora predisposto la procedura di acquisto per l’adalimumab in attesa che siano disponibili almeno quattro prodotti a base di tale principio attivo e in questo modo si possa indire la gara una volta sola e tramite l’accordo quadro. Ora che tale condizione si è verificata [intervista rilasciata a febbraio 2019, NdR], sarà quindi possibile indire rapidamente la gara tramite la nostra centrale d’acquisto. Si procederà quindi con un’unica gara tramite accordo quadro, verranno resi disponibili 3 prodotti evitando così ai clinici di fare switch di terapia ripetuti in breve tempo. Avremo così rispettato la legge senza ostacolare il lavoro dei clinici e senza causare un aggravio di impegno per loro e per i pazienti. Mi auguro che tale scelta aumenterà la loro collaborazione per raggiungere l’obiettivo di risparmio programmato. Vorrei inoltre ribadire che credo fermamente che dai dati disponibili e dall’esperienza ormai decennale sull’uso dei biosimilari, il passaggio da un biosimilare all’altro non determina un rischio di minore efficacia e/o sicurezza per il paziente.

L’arrivo sul mercato di nuovi biosimilari ha innescato una serie di gare in tempi molto brevi: a suo parere, è un sistema sostenibile per le pubbliche amministrazioni?

Questo susseguirsi di gare costituisce a mio parere una criticità e, secondo me, bisognerebbe trovare il modo, a livello nazionale, di normare l’arrivo di questi farmaci, che vengono immessi sul mercato in ordine sparso, scaglionati anche di molti mesi o anni. Per fare l’esempio di adalimumab, che in questo momento è sulla bocca di tutti, ma il discorso vale in generale, adesso in Italia sono autorizzati al commercio quattro biosimilari (fino a 10 giorni fa erano 2), ma l’EMA (European Medicines Agency) ne ha approvati a gennaio altri due, che quindi saranno presto disponibili. Anche se è evidente che l’introduzione dei biosimilari ha il solo scopo di creare una concorrenza sul mercato e attraverso questa una significativa riduzione dei prezzi, mi chiedo se non si possa pensare di fare ciò in un modo più ordinato e rispettoso della pratica clinica.

Bisogna poi fare i conti anche con la durata dei contratti e la sostenibilità delle forniture. Un contratto valido per un periodo limitato di tempo può prevedere scontistiche maggiori non sostenibili sul lungo periodo. Mi chiedo se una gara di lunga durata, ad esempio di 5 anni, quindi in grado di rassicurare i clinici sui rischi di continui switch sia in grado di garantire gli stessi prezzi di una gara a breve scadenza. C’è quindi il problema di definire una strategia di gara (rispetto al momento in cui effettuarla, alla modalità della sua attuazione, alla scelta della base d’asta più opportuna ecc.) che sia efficace rispetto al risparmio e che garantisca il minor disagio organizzativo per i pazienti e per i professionisti coinvolti nella prescrizione. C’è poi la criticità legata alla sostenibilità della fornitura: le aziende che garantiscono una certa disponibilità di farmaco al momento della gara devono essere in grado di rispettare la fornitura senza incorrere in rotture di stock. E questo non sempre succede. Purtroppo questo è un altro elemento che dovrebbe essere organizzato e gestito uniformemente nell’intero paese.

Questo sistema di gare all’impazzata, di offerte per contratti di breve periodo non è, a mio parere, il modo giusto per affrontare il tema dei biosimilari: si crea caos, si fa notizia sulla stampa di grandi risparmi; in realtà, come affermato in precedenza, si tratta di risparmi potenziali perché per realizzarli è indispensabile sostituire i trattamenti più costosi in corso con quelli meno costosi, ma di pari efficacia e sicurezza. Tale operazione ovviamente è da portare a termine, in collaborazione con i clinici, informando i pazienti e nel modo più efficiente possibile.

Vorrei in fine soffermarmi brevemente su alcune criticità insite nella modalità di acquisto attraverso l’accordo quadro. Mi riferisco al problema dell’attribuzione o meno delle quote di utilizzo dei 3 farmaci vincitori della gara.

Un’ulteriore criticità su cui vorrei soffermarmi è quella legata agli aggravi gestionali a livello delle farmacie ospedaliere creati dalla gestione di tre prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ma non sostituibili automaticamente e dal conseguente aumentato rischio di errori nella somministrazione.

Il commento di Maurizio Pastorello

Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Negli ultimi anni si ricorre sempre più alle procedure di gara centralizzate, anche a livello nazionale. Qual è la sua esperienza in questo senso? Per la sua Regione, quali pensa che possano essere le opportunità di una gara a livello nazionale rispetto a una gara regionale (e viceversa)?

In Regione Sicilia abbiamo attivato alcune convenzioni tramite CONSIP ma non abbiamo mai effettuato gare aggregate per più Regioni. Le gare per l’acquisto di farmaci sono state effettuate sempre a livello regionale, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC).

A mio parere, in generale, maggiori volumi di acquisto, cumulati tra più Regioni, in alcuni casi potrebbero portare a maggiori risparmi ma vedo anche un importante limite, costituito dalle carenze di prodotto atteso che difficilmente una sola azienda potrebbe garantire, come unico aggiudicatario, i volumi richiesti, con possibili interruzioni del servizio. Per sopperire alla carenza di farmaci, bisogna che ciascuna azienda attivi singole procedure di acquisto in danno ricorrendo al secondo aggiudicatario.

Penso però che sia importante distinguere tra i diversi farmaci da acquistare. In determinati casi, ad esempio per i farmaci esclusivi, io andrei anche oltre la gara nazionale e proporrei addirittura un portale nazionale che consenta alle farmacie ospedaliere di effettuare, per il tramite degli uffici dei Provveditori Aziendali, direttamente gli ordini, nell’immediatezza a seguito di richiesta da parte del medico prescrittore, anche in assenza di convenzioni già stipulate, per fabbisogni precedentemente espressi. I Farmacisti infatti si trovano quotidianamente ad affrontare situazioni molto complesse: ad esempio, quando devono erogare a un paziente, sia esso ricoverato in un presidio ospedaliero o che afferisca alle strutture territoriali, un farmaco per cui non sia già stata effettuata una gara. In questi casi, è necessario mettere in atto una procedura molto lunga, che prevede il coinvolgimento del Provveditorato, il lancio della Richiesta di Offerta (RDO) e tutta una serie di altri passaggi, per cui i tempi, nella mia Azienda, non sono mai inferiori a 1-2 mesi. Il portale porterebbe ad una semplificazione sostanziale del processo. Penserei ad un portale dove siano caricate le schede dei farmaci nonché tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’aggiudicazione compreso un link che si collega all’ANAC per generare il codice identificativo di gara (CIG). Quando si tratta di farmaci esclusivi, inoltre, il ricorso ad una gara ad hoc per singola Regione o struttura non consentirebbe comunque sostanziali risparmi perché il prezzo di cessione al servizio sanitario è concordato a livello centrale con AIFA, compresi eventuali sconti non presenti nei singoli provvedimenti di autorizzazione all’immissione in commercio e, pertanto, non sono possibili scostamenti significativi. Nell’ambito dell’esclusività, eventualmente un meccanismo di risparmio potrebbe generarsi nel caso in cui una Regione decidesse di indire una gara inserendo un determinato principio attivo in una più ampia contrattazione che preveda anche servizi o sconti non sul farmaco ma sul ciclo di processo o su altre prestazioni che possono essere fornite dalle aziende farmaceutiche. Per l’acquisto del solo farmaco esclusivo, secondo me, non è conveniente impegnare risorse, di personale e di tempo, in ogni singola Azienda Sanitaria o stazione appaltante di ciascuna Regione, per effettuare gare apposite ma sarebbe più utile poter avere a disposizione un portale nazionale per gli acquisti.

Diverso è il caso dei farmaci che hanno perso la copertura brevettuale e per il quale il discorso del mercato concorrenziale è significativo: in questo ambito però il livello più appropriato per la gestione delle gare e degli acquisti è, a mio parere, quello regionale, e non quello nazionale. In caso di aggiudicazione ad una sola azienda per tutto il territorio nazionale, io vedo alcune criticità importanti, relative soprattutto al rischio di rottura di stock e alla chiusura del mercato, con l’esclusione delle aziende non aggiudicatarie. D’altro canto, la prospettiva regionale nella gestione delle gare comporta alcuni vantaggi da non sottovalutare, correlati alle peculiarità della Regione, ai fabbisogni locali e alle logiche, anche normative, proprie delle diverse realtà. Le gare centralizzate a livello nazionale potrebbero essere maggiormente utili se nella normativa nazionale fosse presente in maniera stringente un’indicazione precisa verso l’utilizzo del farmaco a minor costo: in assenza di tale indicazione da parte di AIFA, la gestione deve essere, secondo me, demandata in toto alle Regioni. Ad esempio, anche la gara CONSIP per i farmaci biologici ha risentito dei diversi provvedimenti presenti nelle Regioni.

Ha avuto modo di riscontrare qualche criticità in particolare, nell’esecuzione di convenzioni nazionali o regionali stipulate a seguito di procedura d’acquisto tramite accordo quadro?

A mio parere il ricorso all’accordo quadro può comportare alcune difficoltà, in particolare per quanto riguarda l’individuazione di un unico fornitore, le percentuali di attribuzione e la definizione della base d’asta. Ad esempio, chi deve gestire le percentuali di attribuzione? Non è una questione semplice, dal momento che la Centrale Unica di Committenza può stabilire determinate percentuali di attribuzione ma poi ogni Azienda può accedere alla gara con il CIG derivato e, pertanto, nessun controllo viene posto in essere.

Inoltre io penso che al di sotto di determinati prezzi non sia possibile scendere, che ci sia il biosimilare o meno: in questo periodo, con le gare di acquisto per l’adalimumab (l’ultimo principio attivo biologico, in ordine di tempo, che ha perso la copertura brevettuale) l’abbassamento di prezzo da parte delle aziende è stato molto consistente e probabilmente, nelle future contrattazioni, non sarà possibile acquisire offerte più convenienti.

Quindi la mia proposta per quanto riguarda la definizione della base d’asta va in una direzione diversa: a mio parere, dovrebbe essere la Regione a stabilire un prezzo equo di acquisto di un determinato farmaco, aggiudicando la fornitura a tutte le aziende che accettano tale proposta, siano esse di biosimilari o di farmaci branded. Tengo a precisare che il prezzo fissato dalla Regione dovrebbe essere un prezzo equo, per garantire non solo la spesa farmaceutica regionale e l’accesso alle cure per i pazienti, ma anche la sostenibilità del mercato. Con questa procedura si incentiverebbe il ricorso al farmaco al minor costo e si garantirebbe la libertà di scelta del medico, che avrebbe a disposizione diverse alternative terapeutiche allo stesso prezzo. Inoltre non si obbligherebbero i pazienti a continui switch.

Questi meccanismi di incentivo verso l’utilizzo dei biosimilari e, in genere, dei farmaci a minor costo sono un argomento molto sentito. Infatti, sono stato il pioniere in Sicilia a promuovere l’utilizzo dei farmaci biosimilari e la Regione Sicilia, che lavora in questo senso da anni, ha emanato numerosi provvedimenti specifici, raggiungendo il terzo posto in Italia per consumo dei farmaci biologici a brevetto scaduto (dato IQVIA gen-set 2018).

L’approccio “value-based” come strumento per remunerare le tecnologie che massimizzano l’esito clinico. ALLEGATO A

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Nel percorso di valutazione delle reti addominali, il prezzo a base d’asta viene stabilito in 1100 euro / dmq (che corrisponde a 11 euro / cmq). L’entità del beneficio minimo accettabile viene fatta coincidere con una rete ipotetica che determina 30% di infezioni entro 1 mese e 30% di recidive entro 2 anni.

Presupponendo di mantenere identici tra le varie reti i parametri sopra indicati (cioè la base d’asta e il beneficio minimo accettabile), i punteggi di gara (suddivisi in qualità 70% vs prezzo 30%) vengono calcolati secondo il procedimento matematico indicato in questo documento.

Per meglio spiegare i vari passaggi matematici, si è fatto dapprima riferimento ad una prima rete ipotetica che rappresenta il beneficio minimo accettabile (30% di infezioni e 30% di recidive; punteggio qualità pari a 0 per definizione; inoltre vedasi più avanti la definizione del parametro MAMBumv) e poi riferimento ad una seconda rete ipotetica (10% di infezioni e 10% di recidive; prezzo offerto, 550 euro / dmq) scegliendo quest’ultima come esempio di calcolo dei punteggi.

Calcolo dei punteggi

Parametri “invariabili” riferiti a tutti i dispositivi

COSTOinf = Extra-costo per infezione; viene calcolato come differenza tra media pesata del DRG con CC 159 e 150 (fonte ARS 2017, comunicazione riservata) e la media pesata del DRG senza CC 160 e 151 (fonte ARS 2017, comunicazione riservata) da cui COSTOinf = €5.962,25 – €2.340,01 = €3.662,24

COSTOric = Costo per recidiva; viene calcolato come media pesata dei DRG 150 / 151 / 159 e 160 (fonte ARS 2017, comunicazione riservata) = € 3003,12

Orizzonte temporale: 3650 giorni

WTP = (soglia willingness to pay). Il valore della soglia WTP corrisponde a quanto viene riconosciuto a tale parametro a livello internazionale e / o nazionale; ad esempio: €40mila in Europa (estendibili fino a €60mila), $50mila negli U.S. (da estendersi a $100mila fino addirittura a $200mila) e £20-30mila nel Regno Unito. In questa sede si usa WTP = €60.000.

Base d’asta = 1100 euro / dmq

Unità monetaria virtuale (UMV): è definita come segue

UMV = (base d’asta) / 30 = 1100 / 30 = 36.67

Nel definire la base d’asta (1100 euro per rete), il bando di gara definisce l’unità di misura monetaria (o “unità monetaria virtuale”) della gara in riferimento ad una scala da 0 a 30, laddove questo intervallo di 30 punti corrisponde a l’intervallo tra 0 e la base d’asta (in questo caso, 1100 euro). Quindi, ogni punto vale un trentesimo della base d’asta. Per rendere coerente l’unità monetaria utilizzata per la qualità con quella utilizzata per il prezzo (ossia la UMV), si rende necessario convertire da euro a UMV il valore di NMB calcolato inizialmente in euro; in altre parole, si determina il parametro NMBumv (come indicato più avanti)

Utilità in assenza di eventi quali infezione o recidiva: si assume il valore di 0.70 (approssimando a 0.70 i valori riportati da Fischer et al. 2016; 137:647-59, che variano tra 0.694, pag.649, colonna 2, terzo paragrafo, e 0.707, pag.653, Tab.3).

Utilità in presenza di infezione: si assume il valore di 0.451 per 14 giorni (vedasi Fischer et al. 2016).

Utilità in presenza di recidiva: si assume il valore di 0.528 (vedasi Fischer et al. 2016) per 90 giorni; questa durata di 90 giorni corrisponde ad una cosiddetta “opinione esperta” non essendo tale valore riportato esplicitamente da Fischer et al. (2016).

Beneficio minimo accettabile monetizzato (espresso in UMV): è definito come segue

MAMBumv = valore del NMB espresso in UMV presupponendo incidenza 30% sia per le infezioni che per la recidiva

Parametri “variabili” riferiti a ciascun dispositivo

Indiceinf = Percentuale* di infezioni a 30 giorni post-intervento

Indicerec = Percentuale* di recidive a 24 mesi dopo l’intervento

QALYs = quality-adjusted life years§

*NOTA 1: Questi valori derivano dalla tabella presentata dall’Operatore Economico nella busta tecnica con elencazione delle incidenze di infezioni e di recidive rilevate in studi pubblicati su riviste recensite su Medline. Quando un operatore economico presenta separatamente tali indici in altrettanti studi clinici separati, il valore complessivo si ottiene dalla somma dei numeratori divisa per la somma dei denominatori.

§NOTA 2: QALY (quality-adjusted life year): corrisponde ad un “anno di vita guadagnato aggiustato per la qualità della vita” (Testa & Simonson 1996) ed è l’indicatore che quantifica il beneficio nelle analisi costo / utilità. Ad un QALY viene riconosciuto un controvalore economico massimo di €60.000 (vedasi definizione di WTP). A puro titolo esemplificativo il QALY viene determinato sulla base degli anni di vita guadagnati moltiplicati per un coefficiente, che esprime la qualità della vita (o utilità) e che è compreso tra 0 ed 1. Una utilità pari ad 1 corrisponde ad uno stato clinico di “completo benessere”, mentre una utilità pari a 0 corrisponde alla morte (o a situazioni di vita con totale compromissione clinica e per questo assimilabili alla morte). A seconda di quale sia il suo stato clinico del momento, un paziente può oscillare, nel corso della sua vita, tra valori anche molto diversi di utilità. Se supponiamo ad esempio che un paziente epilettico con totale controllo delle crisi abbia una utilità pari a 0,90 mentre un paziente con crisi scarsamente controllate abbia una utilità di 0,50, 10 anni di vita del primo paziente (che corrispondono al beneficio clinico di un ipotetico trattamento) corrispondono a 9 QALYs (10 × 0,90 = 9) mentre 10 anni di vita del secondo paziente corrispondono a 5 QALYs (10 × 0,50 = 5).

1. Calcolo del punteggio di gara riguardante la qualità§

Avendo premesso che disutilità = 1 – utilità e che il parametro QALD rappresenta i quality-adjusted life days e che l’utilità baseline è 0.7 si procede come segue:

a. Calcolo dei QALD (senza includere infezioni e recidive):

QALD = 3650 × 0.70 = 2555

b. Calcolo del DELTA-disutilità (DELTAdi) per infezione (in riferimento alla utilità baseline):

DELTAdi = 14 × (0.70 – 0.451) = 3.4860

c. Calcolo del DELTA-disutilità (DELTAdr) per recidiva (in riferimento alla utilità baseline):

DELTAdr = 90 × (0.70 – 0.528) = 15.48

d. Sottrazione dal valore di QALD dei “delta” di disutilità per infezioni e recidive:

QALD = 2555 – (DELTAdi × Indiceinf / 100) – (DELTAdr × Indicerec / 100) = 2553,10

e. Monetizzazione dei QALD in base alla soglia WTP (in euro):

NMB “parziale” per QALD = 60000 × QALD / 365 = 419.688,23

f. Sottrazione dal NMBparziale del costo delle infezioni e delle recidive (in euro), assumendo 10% per infezioni e 10% per recidive:

NMB = NMBparziale – (COSTOinf × Indiceinf / 100) – (COSTOric × Indicerec / 100) = 419.021,73

g. Conversione del NMB dalla espressione in euro alla espressione in UMV:

NMBumv = NMB / UMV = 419.021.73 / 36.67 = 11,427.87

h. Beneficio minimo accettabile (assumendo 30% per infezioni e 30% per recidive):

MAMBumv = 11.374,51*

* Valore precalcolato attraverso i passaggi a-b-c-d-e-f-g laddove il passaggio “f” presuppone le frequenze del 30% vs 30%.

i. Calcolo del punteggio di gara per la qualità:

Punteggio qualità = NMBumv – MAMBmv = 11.427,87 – 11.374,51 = 53,36

Essendo il punteggio-qualità inferiore a 70, non è necessaria la riparametrizzazione.

§ Posto che la disutilità è definita come disutilità = 1 – utilità, i parametri DELTAinf e DELTAric (espressi ambedue come disability-adjusted life days, DALDs) rappresentano la perdita espressa in DALDs che deriva da ogni evento di infezione o ricaduta, rispettivamente. Da notare, infine, che il percorso sopra illustrato di calcolo va ripetuto “i” volte, cioè tante volte quante sono le offerte pervenute per il lotto in esame.

Riparametrizzazione a posteriori.

Se uno qualsiasi dei valori di punteggioqualità supera 70, viene applicata (su tutti i valori di punteggioqualità) la seguente riparametrizzazione:

(a) si calcola dapprima il seguente parametro:

sottraendoriparametrizzazione = (punteggioqualità massimo) – 70

in cui punteggioqualità massimo, espresso in VMU, è dato dal punteggioqualità che è risultato più alto tra tutti valori presi in esame;

(b) tutti i valori di punteggioqualità vengono poi ricalcolati come segue:

punteggioqualità – ricalcolato = punteggioqualità – sottraendoriparametrizzazione

Il razionale di questa riparametrizzazione è il seguente. Se il medesimo numero viene sottratto indistintamente da tutti i valori di punteggioqualità, ciò non determina alcun cambiamento nelle differenze “testa a testa” tra i valori dei vari punteggi; al tempo stesso, ciò consente di rispettare il vincolo per cui tutti i punteggi debbono essere ≤70.

2. Calcolo del punteggio di gara per il prezzo offerto

Punteggioprezzo = 30 × [ 1 – (offertaiesima di prezzo in euro) / (1100 euro come base d’asta) ]

NOTA: si tratta di un calcolo da ripetere i-volte, cioè tante quante sono le offerte pervenute per il lotto in esame.

3. Calcolo del punteggio finale

Il punteggio finale è la somma del punteggio per la qualità e del punteggio per il prezzo offerto.

Punteggiofinale = punteggioqualità + punteggioprezzo = 53,36 + 15 = 68,36

Bibliografia di riferimento

  • Fischer JP, Basta MN, Krishnan NM, Wink JD, Kovach SJ. A Cost-Utility Assessment of Mesh Selection in Clean Contaminated Ventral Hernia Repair. Plast Reconstr Surg. 2016 Feb;137(2):647-59. doi: 10.1097 / 01.prs.0000475775.44891.56.
  • Testa MA, Simonson DC. Assessment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med.1996 Mar 28;334(13):835-40.