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Dispositivi medici e modelli di remunerazione: applicazione del costo per procedura

Intervista a Claudio Amoroso, Direttivo FARE, Consulente Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo.

Health Policy Forum dei farmacisti ospedalieri: il punto dal congresso SIFO 2019

Intervista a Francesco Saverio Mennini, EEHTA, CEIS, Facoltà di economia, Università di Roma “Tor Vergata”. Kingston University, London, UK. Ispor Italy Rome Chapter.

Il Progetto SIFO-FARE sull’acquisto dei farmaci e dispositivi: aggiornamenti dal congresso SIFO 2019

Intervista a Fausto Bartolini, Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica, USL Umbria 2. Responsabile SIFO “Logistica, innovazione e Management”.

La sostenibilità del mercato dei farmaci biosimilari in Italia

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Da oltre 10 anni il mercato del farmaco si sta confrontando con l’introduzione in commercio dei farmaci biosimilari. Una storia piuttosto lunga, che però procede in maniera irregolare, senza che sia giunta ancora ad una soluzione che consenta di raccogliere e ottimizzare le esigenze di tutti gli attori coinvolti. Come contemperare obiettivi e valori dei sistemi sanitari nazionali e regionali, della comunità medica, dei pazienti e delle aziende farmaceutiche?
Domande impegnative che richiedono competenze ed esperienze a diversi livelli. Per questa ragione abbiamo interpellato alcuni esperti del procurement in sanità:

  • Dottor Claudio Amoroso, Membro del Direttivo FARE – Federazione delle Associazioni degli Economi e dei Provveditori della sanità; Consulente dell’Agenzia sanitaria regionale dell’Abruzzo
  • Avvocato Roberto Bonatti, Studio Legale Russo Valentini, Bologna
  • Ingegner Adriano Leli, Direttore della Società di Committenza Regione (S.C.R.) Piemonte S.p.A
  • Dottoressa Anna Maria Marata, Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco dell’Emilia Romagna; Membro Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA
  • Dottor Claudio Marinai, Responsabile dell’Area Governo Strategico Beni Sanitari e di Consumo presso ESTAR Toscana
  • Professor Francesco Saverio Mennini, Research Director, Centre for Economic Evaluation and HTA (EEHTA), CEIS, Università di Roma Tor Vergata
  • Dottoressa Sandra Zuzzi, Azienda Zero, Regione Veneto; Past President FARE

Michele Marangi: «Horizon Scanning in AIFA ed Early Access»

 

Intervista al dottor Michele Marangi, Ufficio Attività di Analisi e Previsione, Agenzia Italiana del Farmaco

In che cosa consiste l’attività di Horizon Scanning in AIFA e come viene implementata concretamente?

L’attività di Horizon Scanning (HS) viene definita in generale come l’identificazione sistematica di tecnologie sanitarie nuove, emergenti o obsolete e potenzialmente in grado di produrre effetti sulla salute, sui servizi sanitari e sulla società. In campo farmaceutico, in base allo specifico obiettivo, l’attività di HS può riguardare varie fasi del ciclo di vita di un medicinale. L’attività di HS dell’AIFA mira a sostenere il processo di Health Technology Assessment (HTA) interno ed è pertanto tipicamente svolta a ridosso della presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale (2-3 anni prima della commercializzazione).

Michele MarangiIl sistema di HS dell’Agenzia prevede 3 fasi consecutive (identificazione, selezione e prioritizzazione, valutazione) alle quali si aggiungono 2 ulteriori fasi (divulgazione e integrazione nei processi decisionali delle informazioni generate, verifica periodica dei dati prodotti) con diversa periodicità (Figura 1). Per la raccolta delle informazioni vengono utilizzate diverse fonti: agenzie regolatorie, banche dati scientifiche, siti web utili allo scopo, esperti interni, registri di monitoraggio AIFA. Tutte le fasi sono sottoposte a un monitoraggio continuo mediante appropriati indicatori (Key Performance Indicators).

Come vengono selezionati e valutati i farmaci che potrebbero avere un impatto clinico ed economico significativo sul Servizio Sanitario Nazionale?

Prima della selezione e della valutazione, vi è una fase di identificazione, consistente nella raccolta sistematica di informazioni relative ai nuovi medicinali in arrivo nell’arco temporale di 12-36 mesi. I medicinali identificati vengono sottoposti a dei criteri di selezione al fine di escludere alcune categorie di medicinali con impatto clinico e/o economico noto e, successivamente, a dei criteri di prioritizzazione per la valutazione del presunto impatto clinico ed economico. È bene sottolineare che tali criteri sono specifici per l’AIFA e potrebbero non essere direttamente applicabili a realtà diverse senza gli opportuni adattamenti. I criteri di prioritizzazione sono raggruppati in due domini distinti: il dominio “Impatto clinico ed economico” prende in considerazione l’impatto della malattia, il bisogno terapeutico, il valore terapeutico potenziale, l’impatto organizzativo, la stima del numero di pazienti da trattare e del costo del trattamento. In aggiunta, attraverso il dominio “Impatto regolatorio”, vengono presi in considerazione anche lo status regolatorio del medicinale (farmaco designato orfano), la tipologia degli studi clinici e l’eventuale appartenenza alla categoria dei medicinali per terapie avanzate. Per i medicinali potenzialmente più interessanti dal punto di vista scientifico viene redatto, 18-24 mesi prima della commercializzazione, un rapporto focalizzato sul valore clinico-terapeutico potenzialmente atteso che viene aggiornato man mano che si rendono disponibili nuovi dati.

Figura 1

Figura 1. Sistema di Horizon Scanning in AIFA

L’attività di Horizon Scanning AIFA ha una relazione con l’Early Access per le terapie avanzate e in che termini?

L’identificazione precoce di nuovi medicinali che potrebbero avere un impatto significativo sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in termini di valore clinico e sostenibilità economica, offre informazioni potenzialmente utili a supportare il processo decisionale. In tale contesto, risulta pertanto importante raccogliere, in forma strutturata e con una frequenza regolare, le informazioni sui nuovi medicinali al fine di sostenere la loro adozione da parte del SSN. Come è noto, i medicinali innovativi, tra i quali le terapie avanzate, avranno un importante impatto sullo scenario futuro del SSN, essendo di interesse per la salute pubblica nonché destinati a pazienti con esigenze mediche insoddisfatte. In definitiva possiamo affermare che l’attività di HS, mirando a intercettare proprio questi medicinali, rappresenta per l’AIFA uno strumento prezioso per il SSN.

Una volta individuato un farmaco come “prioritario” è prevista una discussione preventiva con le aziende produttrici per ottimizzare e velocizzare il processo di rimborso? Se sì, chi la conduce?

Le informazioni raccolte attraverso l’attività di HS rappresentano una risorsa per l’Agenzia nella programmazione delle attività volte a rispondere ai bisogni di salute pubblica. Le aziende possono certamente contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, ad esempio condividendo in modo trasparente informazioni complete sui risultati degli studi clinici. Tale esigenza, che risponde a quanto previsto dal Regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, è stata peraltro ribadita sia nella recente lettera firmata da Commissione europea (CE), Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e Network delle agenzie regolatorie (HMA) dei singoli Stati membri, sia nella risoluzione sulla trasparenza promossa dall’Italia presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’obiettivo principale è identificare sistematicamente le tecnologie sanitarie nuove, emergenti o obsolete con effetti potenziali sul sistema salute

Nella vostra attività è prevista un’analisi per verificare se il SSN è pronto a ricevere i nuovi farmaci e implementarli appropriatamente (ad es. per la verifica della rimborsabilità e della disponibilità presso gli ospedali italiani degli eventuali test diagnostici di accompagnamento per i nuovi farmaci)?

Le informazioni rese disponibili con l’attività di HS consentono di supportare i processi di ricezione e implementazione nel SSN dei nuovi medicinali in arrivo. Se consideriamo ad esempio il caso delle nuove terapie oncologiche, sappiamo che le ultime scoperte e la maggiore conoscenza di alcune delle mutazioni correlate alla carcinogenesi sono alla base dell’aumento di tali terapie; tuttavia, è necessario ottimizzarne l’uso cercando, allo stesso tempo, di contenerne i costi sempre crescenti. Occorre quindi che le strutture sanitarie siano pronte a caratterizzare adeguatamente la malattia al fine di garantire l’accesso alle nuove cure a quei pazienti che ne potranno effettivamente beneficiare. Per tale motivo, fornire informazioni sui medicinali cosiddetti “target therapy” in anticipo rispetto alla loro effettiva disponibilità sul mercato italiano, offre la possibilità di programmare un’appropriata introduzione nel SSN di questi nuovi medicinali.

Figura 2

Figura 2. Medicinali previsti in valutazione presso EMA tra aprile 2019 e marzo 2020

Fonte: AIFA, Orizzonte Farmaci. Rapporto n° 1, anno 2019

Quali sono i vostri interlocutori principali (decisori, clinici, pazienti, aziende farmaceutiche)? È previsto un coordinamento della vostra attività con Agenas/ISS/Ministero della Salute e in che termini?

Gli interlocutori ai quali l’attività di HS è rivolta sono molteplici. Innanzitutto le commissioni AIFA (CTS e CPR), alle quali è possibile offrire un supporto durante il processo decisionale. In secondo luogo i cittadini, i pazienti, le associazioni e gli operatori sanitari i quali, grazie al sito istituzionale di AIFA, hanno la possibilità di acquisire informazioni sulle strategie terapeutiche potenzialmente promettenti in arrivo, nonché segnalare quelle ritenute di maggiore interesse per la salute pubblica. In tale contesto, è bene incoraggiare il dialogo con tutti gli stakeholder che a vari livelli (internazionale, nazionale, regionale e locale) si occupano della valutazione delle tecnologie sanitarie, promuovendo collaborazioni trasversali come quelle che l’AIFA intrattiene normalmente con le altre istituzioni.

Conoscere in anticipo le peculiarità delle “target therapy” consente di programmare meglio l’introduzione di questi farmaci nel SSN

È uscito recentemente il primo “Orizzonte Farmaci. Scenario dei medicinali in arrivo”: quali aspetti possono essere considerati più interessanti?

Il primo aspetto di rilievo sta nella scelta dell’AIFA di mettere a disposizione di cittadini, pazienti, associazioni, operatori sanitari e chiunque altro sia interessato un rapporto contenente informazioni su nuovi medicinali che potrebbero essere autorizzati nell’Unione Europea in un orizzonte temporale di 12 mesi. Un altro aspetto significativo è che il rapporto, utilizzando un linguaggio orientato al cittadino, dà la possibilità di contribuire attivamente all’individuazione dei medicinali a maggiore interesse per la salute pubblica che impegneranno l’Agenzia nel prossimo futuro nonché prepararsi alla loro acquisizione. Infine, tra gli aspetti più interessanti, va segnalata la possibilità per i cittadini di seguire nel tempo l’arrivo di medicinali per una data patologia attraverso gli aggiornamenti periodici.

Giancarlo la Marca: «Il sistema di screening neonatale in Italia e l’accessibilità ai pazienti»

 

Intervista al Professor Giancarlo la Marca, Responsabile del Laboratorio di Screening Neonatale, Biochimica e Farmacologia, Ospedale Meyer

Come viene realizzato lo screening neonatale in Italia?

Oggi lo screening neonatale è considerato non un semplice test di medicina di laboratorio ma un programma complesso, multidisciplinare, che inizia prima della nascita del bambino, con l’informazione data alle famiglie e alle mamme durante il percorso nascita e la formazione del personale che deve raccogliere e maneggiare correttamente questo prelievo speciale. Il test di screening neonatale si effettua su alcune goccioline di sangue che, per obbligo di legge, in Italia vengono prelevate dal tallone del neonato tra le 48 e le 72 ore di vita e depositate su uno speciale supporto di carta. Come tutti i test di screening, anche quello neonatale non è diagnostico di per sé ma consente di selezionare una serie di neonati apparentemente sani che potrebbero sviluppare patologie rare conosciute come errori congeniti del metabolismo. In caso di test positivo, si procede ad un accertamento aggiuntivo di secondo livello per la conferma dello screening positivo, conferma che può essere biochimica o genetica. Quando si identifica definitivamente la malattia, il bambino viene preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale e dai centri clinici di riferimento per le malattie metaboliche.

Nel nostro Paese il panel di screening esteso include
anche patologie la cui terapia è ancora in studio

Anche se l’evoluzione legislativa del sistema di screening italiano è stata estremamente significativa specialmente nell’ultimo periodo, la prima regolamentazione normativa risale al 1992, con la Legge 104 sulle disabilità, che rendeva obbligatorio lo screening obbligatorio per fibrosi cistica, ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria. Dall’inizio del 2000, su un modello nato alla fine degli anni ’90 negli Stati Uniti, il numero di patologie si è esteso progressivamente in molti paesi industrializzati. La forte evoluzione che c’è stata in Italia è dovuta anche all’interesse che la politica ha manifestato per le malattie rare, a partire dalla Legge di stabilità del 2013, che ha dato il via ad una serie di iter normativi culminati con un finanziamento ad hoc e l’emanazione della Legge 167 del 2016 che oggi regolamenta lo screening in Italia, unica nazione in Europa, che offre obbligatoriamente uno screening per 40 malattie metaboliche ereditarie.

Giancarlo la MarcaLa copertura nazionale purtroppo non è ancora del 100%, e sicuramente questo è uno degli elementi da migliorare. La Legge 167 aveva l’obiettivo di evitare disuguaglianze all’interno del territorio nazionale: nonostante ciò, alcune Regioni sono partite con un certo ritardo e in questo momento dobbiamo ancora registrare la situazione della Calabria che non effettua questo servizio di medicina preventiva per i suoi circa 17.000 neonati l’anno. Come comunità scientifica, siamo al lavoro perché lo screening neonatale esteso possa partire anche in questa Regione dal prossimo anno.

Come dicevo prima, l’Italia è all’avanguardia. Siamo l’unica nazione europea ad aver normato lo screening neonatale come programma di prevenzione includendo anche la presa in carico del bambino da parte del SSN, quindi anche l’approccio terapeutico, che costituisce un elemento fondamentale del processo. Effettuare un’identificazione precoce della malattia non serve a nulla se poi il bambino non viene adeguatamente seguito e trattato precocemente per fare in modo che si modifichi la storia naturale della malattia e la vita del bambino possa veramente cambiare rispetto a prima, quando la diagnosi veniva posta solo dopo che il bambino cominciava a manifestare i sintomi della malattia e a stare male. Il sistema diventa efficiente se si riesce a porre la diagnosi quando il bambino sta bene, iniziando la terapia prima dell’insorgere dei sintomi.

Il sistema di screening neonatale genera risparmi a lungo termine per il SSN e migliora la qualità della vita

Inoltre, uno degli aspetti più importanti della legge, e un ulteriore passo avanti rispetto ad altri modelli internazionali è che, mentre tra i criteri universalmente riconosciuti perché una malattia venga inserita in un pannello di screening c’è quello che debba esistere già una terapia disponibile e accessibile, la Legge 167 prevede tra i suoi articoli di poter inserire nel pannello di screening anche quelle patologie per cui la terapia dietetica o farmacologica sia ancora in studio, come ad esempio un trial clinico in stato avanzato. In questo senso, l’identificazione precoce permette ai neonati di accedere a queste sperimentazioni in modo molto efficiente e rappresenta un grosso vantaggio per le terapie più innovative.

Lo screening neonatale esteso, che intende favorire l’accesso ai pazienti a terapie avanzate e innovative e incrementare il numero dei pazienti in trattamento, può risultare sostenibile anche dal punto di vista economico per il SSN?

Il quesito si pone sicuramente, e la risposta è un po’ complessa. Il punto di partenza, che riguarda tutti i farmaci orfani e per le malattie rare, è il costo iniziale spesso molto consistente di questo tipo di terapie. Tanto consistente che è impossibile pensare che possa essere a carico della famiglia del paziente, specialmente quando richiede una somministrazione ripetuta nel tempo. Il costo molto elevato rappresenta un elemento di criticità molto forte che può costituire uno dei motivi principali per i sistemi economici, amministrativi o anche per i Comitati etici, principalmente fuori dall’Italia, per non allargare il proprio pannello di screening.

Il modello italiano è riconosciuto all’avanguardia anche in termini di accessibilità ai farmaci

In realtà l’elemento costo del sistema screening deve essere visualizzato e analizzato correttamente e nel suo complesso prendendo in considerazione tutto il contesto: anche in assenza di programmi di screening neonatale precoce, i bambini affetti da queste patologie nascono lo stesso, però vengono indirizzati alla terapia in maniera tardiva. Il ricorso al farmaco costoso c’è comunque, anche se viene iniziato più tardi. Con lo screening neonatale, è possibile identificare quel bambino con quella stessa malattia in una fase migliore e più precoce, in cui la patologia può non aver ancora causato danni consistenti. È vero che, iniziando prima la terapia, anche i costi aumentano, ma si tratta di un circolo virtuoso perché il trattamento terapeutico intrapreso precocemente permette un miglioramento della qualità di vita, con guadagni in termini di salute ed economici per il bambino malato e per tutta la sua famiglia. Laddove sono stati effettuati studi economici sulla singola malattia, ad esempio sui deficit di ossidazione degli acidi grassi, come il deficit di MCAD, è stato dimostrato che la prevenzione fa risparmiare moltissimo al sistema sanitario nazionale. Questa considerazione è stata alla base delle scelte che hanno permesso all’Italia di accelerare il passo su questo tema: quando c’è stata la modifica della legge, io ho avuto la fortuna di essere tra gli esperti interpellati e posso documentare che questo elemento ha assunto un ruolo chiave. Alla domanda su quanto costa il sistema di screening neonatale, avanzata dalla politica e dalla pubblica amministrazione, la risposta migliore è stata la dimostrazione dei risparmi che il sistema screening era in grado di generare. Il risparmio purtroppo non è mai immediato, perché il paziente deve essere seguito nel tempo ma se il sistema funziona con efficienza i risparmi si verificano. In realtà ad oggi, ciò che costituisce un possibile aumento di costi per il SSN non sono i veri malati ma i falsi positivi (soggetti positivi al test di screening ma sani) che vengono indirizzati ai controlli di secondo livello ma non risultano affetti dalla patologia: su questo punto il processo può essere sicuramente migliorato.

Per quanto riguarda le terapie per le patologie individuate con lo screening neonatale, com’è la situazione in Italia? Sono disponibili, e in che tempi?

Uno dei criteri con cui sono state scelte le 40 patologie per lo screening neonatale esteso è che per ognuna ci deve essere un trattamento terapeutico, sia esso dietetico o farmacologico. Quindi, le terapie oggi esistono. L’effettiva disponibilità sul territorio e le relative tempistiche di erogazione dipendono invece dall’organizzazione delle singole Regioni: in alcuni casi, il servizio farmaceutico regionale può contare su una scorta dei farmaci necessari mentre in altri casi, per una serie di motivi solitamente economici o di organizzazione regionale, non sono previste scorte e si devono attivare iter appositi, a seguito della diagnosi, con il conseguente slittamento della terapia. Anche su questo aspetto, la comunità scientifica e clinica può attivarsi per fare meglio.

L’effettiva disponibilità sul territorio è ancora disomogenea e su questo la comunità scientifica è al lavoro

In conclusione, vorrei sottolineare che, anche in termini di accessibilità dei farmaci, tutto il mondo ci invidia questo modello di gestione efficiente dello screening neonatale e la possibilità aggiuntiva che una patologia sia inseribile in un pannello di screening neonatale anche se la terapia dietetica o farmacologica è ancora in via di sviluppo. In Italia noi siamo stati e siamo ancora oggi pionieri di molti trattamenti terapeutici innovativi, si pensi ai successi sulla terapia genica ottenuti dagli Istituti Telethon di Napoli e Milano. Questi traguardi dei colleghi ricercatori sono per noi fondamentali perché ci hanno permesso e ci permetteranno di essere all’avanguardia anche per la parte diagnostica in quanto le nuove terapie sono un continuo stimolo anche alla nostra ricerca e questa combinazione, che è il modo più efficiente di fare buona salute, ancora oggi ci consente di essere un passo avanti alle altre nazioni europee.

Francesco Macchia: «Terapie avanzate e sostenibilità: un connubio possibile?»

Intervista a Francesco Macchia, Editore Osservatorio Terapie Avanzate (OTA)

Che cosa si intende con il termine “terapie avanzate”?

Per parlare correttamente di “terapie avanzate” si dovrebbe utilizzare il termine inglese “Advanced therapy medicinal products (ATMP)”, definito dal Regolamento CE n. 1394 del 2007 che ha istituito il Committee for Advanced Therapies (CAT) dell’EMA, ovvero il Comitato che decide a livello europeo l’approvazione delle terapie avanzate. Con il termine ATMP si intendono quelle terapie o farmaci innovativi basati sulla terapia genica, la terapia cellulare e l’ingegneria tissutale. Si differenziano pertanto sia dai farmaci tradizionali, basati su molecole prodotte per sintesi chimica, sia dai farmaci biologici quali ad esempio gli anticorpi monoclonali. In questo momento rappresentano delle terapie totalmente “breakthrough” perché saranno destinate, nei prossimi anni, a stravolgere completamente il concetto di medicina e di terapia.

La classificazione delle terapie avanzate è un tema piuttosto complesso, e non esiste una classificazione standardizzata universalmente condivisa. L’Osservatorio Terapie Avanzate (OTA) con il suo Comitato Scientifico ha elaborato una classificazione dall’intento anche divulgativo, suddividendo le terapie avanzate in: prodotti a base di DNA e cellule, ma anche di piccole molecole di RNA o di tecnologie per la manipolazione del genoma o la creazione di organoidi. Rientrano tra i prodotti di terapia genica quelli che hanno l’obiettivo di trattare malattie causate da geni difettosi: il farmaco è costituito direttamente dal “gene terapeutico” (DNA) o da un sistema in grado di correggere le mutazioni, un esempio è l’editing genomico con CRISPR-cas9. Fanno parte invece della terapia cellulare i prodotti a base di cellule vive per ottenere un effetto terapeutico, diagnostico o preventivo, come ad esempio le cellule staminali adulte. La terza categoria comprende il mondo dell’ingegneria tissutale, in prospettiva molto sfidante: si tratta di cellule, tessuti e organi che possono essere ricostruiti in vitro e trapiantati all’interno dell’organismo. E siccome la scienza è in continua evoluzione, è già stata introdotta anche una quarta categoria che comprende approcci che combinano insieme le terapie avanzate precedentemente definite.

Francesco MacchiaQuali sono le peculiarità delle terapie avanzate rispetto ai farmaci tradizionali?

Per chiarire la portata innovativa delle terapie avanzate rispetto alle terapie tradizionali bisogna considerare fondamentalmente due tematiche: innanzitutto, per la prima volta, si passa da un approccio “terapeutico” ad un approccio “curativo”. Già con la terapia innovativa per l’HPV c’è stato un primo approccio curativo che ha consentito di parlare di “eradicazione” della malattia in tempi brevi, ma per le terapie avanzate l’approccio curativo costituisce una caratteristica intrinseca e imprescindibile. Non si tratta più di una terapia ma di una vera e propria cura che eradica alla base l’espressione sintomatica della malattia. Il secondo aspetto, altrettanto straordinario e rivoluzionario, è che le terapie avanzate sono “one-shot” o, laddove debbano essere ripetute 2-3 volte, il trattamento rimane comunque molto limitato nel tempo mentre i suoi effetti si prolungano nel lungo periodo.

Quali difficoltà comporta l’accesso a tali terapie? Quali soluzioni si stanno cercando?

L’approccio curativo e la somministrazione one-shot cambiano completamente l’ottica di gestione della malattia rispetto alle terapie tradizionali e anche rispetto ad alcuni farmaci innovativi, come ad es. gli anticorpi monoclonali. È chiaro che questo cambiamento di paradigma porta con sé una serie di complessità e di difficoltà. Come valorizzare un costo e un prezzo di terapia su processi totalmente innovativi? Questa è una sfida per tutto il sistema: in Europa su questo tema si sta lavorando alacremente e, ad esempio, in Italia è recente la notizia della rimborsabilità delle CAR-T tramite “payment at results”. Le difficoltà in merito all’accesso alle terapie avanzate sono numerose e strettamente correlate alle loro caratteristiche intrinseche. Innanzitutto siamo dinanzi ad un livello di complessità del meccanismo d’azione enorme rispetto alle terapie tradizionali: in questo senso, se già il funzionamento di un farmaco biologico è estremamente complicato rispetto ad un antibiotico, la terapia genica rappresenta un salto tecnologico straordinario.

L’aspetto della manifattura è anch’esso estremamente complicato in quanto spesso coinvolge materiale biologico del paziente che deve essere estratto, messo in coltura, a volte manipolato geneticamente e ogni step deve seguire le procedure GMP. La somministrazione delle terapie avanzate è un altro elemento di complessità intrinseca poiché sono necessariamente pochi e altamente specializzati i centri in grado di trattare i pazienti con questa tipologia di terapia. E poi ci sono i costi per la somministrazione di questi prodotti che, come noto, sono altissimi.

In questo panorama già così complesso si introduce un ulteriore elemento di difficoltà, che deriva anch’esso dalle caratteristiche intrinseche delle terapie avanzate ed è rappresentato dalla “relativa” scarsità delle prove di efficacia. Sono due gli elementi che vi concorrono: innanzitutto, poiché si tratta di farmaci innovativi, in genere EMA riconosce loro delle modalità di Early Access Programme per l’autorizzazione al commercio. Questo percorso, logico e razionale dal punto di vista EMA, complica però la situazione al momento della definizione di prezzo e rimborso a livello delle singole Agenzie Regolatorie degli Stati. Inoltre, pur trattandosi di terapie curative e dunque potenzialmente risolutive di una patologia, i dati di efficacia a lungo termine non sono ancora disponibili. E la maggior parte riguarda trattamenti dedicati a malattie rare, che per definizione possono contare su dati relativi a popolazioni limitate.

L’approccio curativo e la somministrazione one-shot rendono “rivoluzionarie” le terapie avanzate

È chiaro dunque che le difficoltà di accesso sono enormi, soprattutto perché, nonostante l’intenso lavoro sia di EMA sia delle Agenzie regolatorie nazionali, il sistema non è ancora pronto: basti pensare alla valutazione tramite il sistema GRADE, che è costruito sulle terapie tradizionali, in cui il livello di evidenza è la base.

Come si può garantire un efficace early access per i pazienti, sostenendo allo stesso tempo l’importante impatto economico di queste terapie?

Da questo punto di vista oggi abbiamo un modello su cui ragionare e che può darci già qualche indicazione utile, ovvero l’accordo tra Novartis e AIFA su Kymriah, sulle CAR-T per il linfoma diffuso e la leucemia linfoblastica acuta. A mio parere, questo accordo può rappresentare un modello di governance delle terapie avanzate. Il punto chiave riguarda l’applicazione di una formula di pay-for-performance denominata “payment at results” che prevede il rimborso in base ai risultati ottenuti nella pratica clinica e non in base a quanto dimostrato nei trial clinici. Questo approccio può essere applicato efficacemente per i farmaci ad alto costo e soprattutto in presenza di evidenze non così solide da supportare un accordo di pagamento tradizionale. In questo senso l’accordo su Kymriah è innovativo in Europa, anche se in Italia questa modalità di pagamento era già stata introdotta da Nello Martini come primo Direttore generale di AIFA.

Le diverse formule di pay-for-performance possono essere utilizzate solo se combinate con un sistema di Real World Evidence basato su registri di monitoraggio affidabili e per paziente; forse proprio per questo il payment at results non è molto comune a livello europeo, mentre può essere applicato nel nostro Paese grazie al sistema di registri attivo e funzionante con un approccio unitario grazie al Servizio Sanitario Nazionale.

Un altro elemento fondamentale riguarda le modalità di pagamento, che dovranno prevedere una rateizzazione anche tramite modelli assicurativi o di finanziamento bancario ancora da definire. Se pensiamo che per alcune terapie avanzate allo studio si parla di costi da 1 milione di euro a paziente, è evidente che lo Stato non potrà sostenere da solo e nell’immediato un tale impegno.

Da ultimo bisogna sottolineare come probabilmente, nei prossimi anni, i fondi per i farmaci innovativi (oncologici e non) potrebbero non essere sufficienti a coprire le spese relative alle terapie avanzate, pertanto si dovrà pensare a fondi ad hoc che consentano innanzitutto di garantire un accesso rapido a queste terapie e soprattutto di renderle disponibili senza distinzioni su base regionale.Logo OTA

Come si pongono le terapie avanzate nel sistema di early access in Italia?

Nel nostro Paese le normative che regolano l’early access sono sicuramente all’avanguardia, anche nel contesto internazionale ed europeo, e sono in grado di garantire un rapido accesso ai pazienti; devono però essere adattate e “tarate” sulle peculiarità delle terapie avanzate. Un primo elemento che andrebbe modificato è l’introduzione di un prezzo concordato (al momento i farmaci che beneficiano dell’early access in Italia vengono immessi in commercio con il prezzo stabilito dall’azienda). Quindi si dovrebbero considerare anche elementi più tecnici, come la possibilità di fare riferimento ad endpoints surrogati (per sopperire, come dicevamo, alla mancanza di dati di efficacia a lungo termine) e di sviluppare ulteriori modalità di confronto indiretto (per far fronte alla difficoltà di condurre sperimentazioni versus placebo).

Quali sfide ci pongono le future terapie?

In termini prospettici, la grande sfida riguarda la sostenibilità di sistema. Nel tempo, se è vero che i costi di ricerca e sviluppo per le terapie avanzate andranno a ridursi (grazie alla standardizzazione di alcuni processi), è anche vero che tali terapie verranno utilizzate sempre meno su malattie rare e sempre più per malattie ad ampia diffusione, con un nuovo incremento della spesa. Secondo me, la capacità di cogliere questa sfida non riguarderà tanto le modalità di contrattazione dei prezzi quanto piuttosto la capacità dell’Europa e dell’Italia di sfruttare al meglio le grandi opportunità di crescita tecnologica, scientifica e manufatturiera del settore, per diventare un polo non solo di ricerca, ma anche di sviluppo e produzione di terapie avanzate.

In quest’ottica, ad esempio, è attivo a livello europeo RESTORE, che vede in Italia Fondazione Telethon come partner e Osservatorio Terapie Avanzate come supporter. RESTORE è un’iniziativa di ricerca portata avanti da dieci realtà europee leader nel settore delle terapie avanzate che propone da un lato di trasformare la promessa delle terapie avanzate in un’opportunità concreta per i pazienti e dall’altro punta a far sì che l’Europa mantenga un ruolo di primo piano nel settore, restando competitiva sia nel campo della ricerca che in quello dello sviluppo. Un importante obiettivo è di costruire un ecosistema che sia sostenibile nel suo complesso e non solo in termini di equilibrio di bilancio a livello di fondi.

Luca Pani: «Un nuovo modello di pricing e rimborsabilità per le terapie avanzate»

Intervista al Professor Luca Pani, Università di Modena e Reggio Emilia, University of Miami

Quali sono le peculiarità delle terapie avanzate che richiedono nuovi modelli di pricing e rimborsabilità?

La definizione di terapie avanzate dal punto di vista regolatorio è abbastanza chiara ma le innovazioni tecnologiche degli ultimi 5 anni rappresentano delle sfide per coloro che devono approvare e soprattutto dare il giusto valore a tanta presunta innovazione. Il punto importante da sottolineare subito è infatti che l’innovazione resterà teorica sino a quando non avremmo abbastanza dati per valutare l’impatto di terapie eradicanti e che richiedono una singola somministrazione, sulla progressione e la modifica di malattie altrimenti fatali. Tanto per concentrarci, da subito, sul tema più importante: quello di prodotti teoricamente capaci di fare la differenza tra una vita normale o morte sicura.

Il modello basato su 3 prezzi consente di modulare la rimborsabilità anche in base al livello di evidenza di efficacia disponibile

L’anno scorso lei ha pubblicato un nuovo modello di pricing, elaborato con un gruppo di economisti: in che cosa consiste?

Nelle condizioni che ho appena descritto ci si trova a negoziare, sia da punto di vista del pagatore pubblico o privato (i.e. assicurazioni sanitarie) che dell’industria, in condizioni di estrema incertezza e sotto altissime pressioni psicologiche e sociali che troppo spesso diventano politiche. In questi casi la strategia di attendere o, peggio, rifiutarsi di discutere un prodotto farmaceutico con una efficacia potenziale superiore alle terapie standard non è eticamente accettabile ma non lo è neppure ammettere delle rimborsabilità sino a milioni di euro per paziente senza conoscere per quanto a lungo la nuova terapia avrà effetto o anche ignorare per quanti pazienti sarà necessaria. Abbiamo quindi proposto un modello basato su tre prezzi: il primo molto basso quando le evidenze di efficacia non sono ancora certe; un secondo variabile, ma più alto del primo, deciso in base ai risultati della prima fase e un terzo prezzo che torna a livelli più bassi e predeterminati pur in presenza di una protezione brevettuale attiva per consentire a nuovi prodotti innovativi, magari della stessa azienda, di entrare sul mercato con lo stesso tipo di schema e dunque arrivare prima ai pazienti.

Quali sono i principali vantaggi e le criticità, rispetto ad altri modelli come ad esempio il pay-for-performance?

I vantaggi sono quelli che ho appena illustrato: far accedere a terapie realmente miracolose in tempi brevissimi, da 3 a 5 anni prima, di quanto accade adesso. Un altro vantaggio emerge quando si tratta di farmaci che curano popolazioni di pazienti dalla epidemiologia imprecisa, in cui non sappiamo esattamente quanti siano, il modello in questo caso consente di ridurre l’impatto economico di questa incertezza. La criticità maggiore, che di fatto lo rende prevalentemente teorico, è che nessun pagatore – pubblico o privato – accetterebbe di aumentare il rimborso di un prodotto che, per anni, ha pagato anche cinque volte di meno. A meno che non si possano applicare dei correttivi su cui infatti stiamo lavorando.

A suo parere, questo modello è applicabile alla realtà italiana, e in che termini?

Sylvain Chassang e Erik Snowberg, i due economisti con cui abbiamo elaborato queste idee e con cui ancora collaboriamo, furono attratti proprio dalle strategie negoziali dell’AIFA tra la fine del 2011 e il 2016. Questo modello nasce quindi dalla realtà italiana ovvero dall’uso “illuminato” che, in quel periodo, facemmo di centinaia di contratti negoziali vincolati a registri certificati e web based (certo non cartacei) e al payment by result cancellando – di fatto – schemi assolutamente obsoleti di risk e cost sharing che, per questo tipo di prodotti e per quelli che arriveranno, sono completamente inadeguati.

L’obiettivo è garantire l’accesso ai pazienti in tempi molto brevi e compensare le incertezze delle terapie innovative

Questo modello potrà favorire l’early access delle terapie avanzate ai pazienti?

È stato pensato esattamente per questo motivo ma anche per compensare le incertezze che sono insite nelle cosiddette innovazioni terapeutiche, molte delle quali potrebbero non rivelarsi tali. Tuttavia, e nonostante questa premessa, bisogna tenere presente che nei prossimi 8-10 anni ci saranno da valutare e negoziare circa 1.000 terapie avanzate e che, se pure ne fallissero il 90%, qualcosa che nessuno si augura per le speranze dei malati, i nostri sistemi di rimborsabilità attuali non saranno in grado di renderle disponibili a chi ne avrà bisogno. Abbiamo l’obbligo morale di trovare dei modelli alternativi che consentano l’accesso e che siano non solo scientificamente ed economicamente solidi e sostenibili ma anche realistici e logici da attuare. Stiamo lavorando per fare in modo che questo sia possibile.

Mario Melazzini: «Early Access per le terapie innovative e avanzate: il modello italiano»

Intervista al Professor Mario Melazzini, Direttore Scientifico Centrale degli Istituti Clinici Maugeri, Pavia

Alcuni studi evidenziano come i tempi di accesso ai farmaci dopo l’approvazione in EMA possono essere piuttosto lunghi: le norme italiane sull’early access riescono ad incidere positivamente sulla tempestività di accesso per i pazienti?

Dentro ogni norma si muove il lavoro delle persone.  La normativa italiana ha dimostrato nel corso del tempo di riuscire a raccogliere la sfida della velocità che, riferita alla vita delle persone e al loro legittimo bisogno di salute, si è puntualmente tradotta in modalità che permettano di accedere alle terapie nel più breve tempo possibile. E quando arrivano nuove terapie bisogna farsi trovare pronti, con attività che cominciano ben prima della negoziazione del prezzo. Garantire ai pazienti un accesso rapido ai nuovi farmaci nel rispetto delle evidenze scientifiche che assicurino qualità, efficacia e sicurezza deve essere sempre la direttrice delle attività regolatorie italiane. E finora c’è stata, attivando strumenti diversi.

Pensiamo al cosiddetto fondo del 5%: solo nel 2017 il nostro Paese aveva impegnato quasi venti milioni di euro. Una cifra enorme ma indispensabile per rispondere a bisogni di salute sempre diversi e crescenti. Nel nostro Paese esiste la possibilità di ricorrere al cosiddetto “uso compassionevole” che consente di utilizzare un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, al di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita laddove, per esempio, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche. Esiste anche la possibilità di accedere a un farmaco tramite la Legge 648/1996 che consente, quando non esista un’alternativa terapeutica valida, di erogare un farmaco autorizzato in altri Stati, ma non in Italia, di erogare medicinali non ancora autorizzati, ma in corso di sperimentazione clinica e medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. Insomma nel nostro Paese il legislatore ha dimostrato quasi sempre coraggio.

Mario MelazziniQuali sono le principali criticità degli attuali canali dell’early access italiani per la gestione delle terapie innovative o avanzate?

Sono tre le principali criticità legate agli accessi precoci, indipendentemente dai canali normativi o dalle fasi storiche: il valore relativo dei dati preliminari, le evidenze negative che possono palesarsi in una fase successiva dello sviluppo e, da un punto di vista più etico, l’applicazione forzata del concetto di unmet medical need e di uso compassionevole. La storia ci ha dimostrato purtroppo come anche le situazioni più drammatiche possano essere strumentalizzate o comunque utilizzate in modo distorto e dannoso.

Nella sua esperienza, quali strumenti sono maggiormente utilizzati ed efficaci per garantire l’accessibilità in tempi rapidi dei farmaci ai pazienti e quali potrebbero essere migliorati? Potrebbe essere utile una riforma legislativa di alcuni strumenti, e in che termini (es. Legge 648 o classe Cnn)?

L’Italia ha sempre mostrato una sensibilità unica nel panorama internazionale, ma credo che in termini di accessibilità e strumenti di valutazione del tempo sarebbe auspicabile un confronto serio per valutare se e quali siano le realtà nazionali che riescono a razionalizzare al meglio le procedure di autorizzazione. Prima di un confronto europeo però credo sarebbe opportuno fare un’analisi delle tante, troppe differenze regionali, che non possiamo fare finta di non vedere. Persistono delle diseguaglianze, infatti, che andrebbero affrontate con rigore e onestà. La segmentazione del potere di intervento, statale, regionale, locale non può reggere senza una cabina di regia politica e amministrativa in grado di fare valutazioni nazionali efficienti. Non basta fare la propria parte, non è sufficiente.

Sul piano dei costi, quali potrebbero essere le strategie da mettere in atto per garantire la sostenibilità di terapie innovative, come le CAR-T o la terapia genica, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale?

Sicuramente non da oggi, ma oggi più che mai i dati sono il cuore di ogni passo, sia questo di programmazione sia di valutazione. Mentre sul piano privato collezionare informazioni è normale perché evita duplicazioni e massimizza informazioni anche di secondo livello, il mio timore è che i policy maker non abbiano ancora colto l’importanza strategica delle banche dati. Sottolineo questo passaggio perché dalle informazioni pubbliche mi pare che attualmente non esista ancora un database europeo per le terapie CAR-T, il che significa che, inconsapevolmente o meno, più persone potrebbero stare lavorando a progetti simili, perdendo così la possibilità di ottimizzare risorse strumentali, finanziarie e umane. La sostenibilità passa anche attraverso un’allocazione efficace ed efficiente di risorse, da un punto di vista industriale ma soprattutto statale.

La normativa italiana ha raccolto la sfida della velocità ma le differenze regionali sono ancora troppo marcate

Ci sono altre esperienze, a livello europeo e internazionale, che potrebbero offrire degli spunti per migliorare accessibilità e sostenibilità in Italia?

L’Italia si è sempre contraddistinta in questo campo, siamo stati esempio e abbiamo contributo a generare condizioni di grande competitività a vantaggio dei nostri cittadini, dei pazienti. Il confronto aperto è sempre una ricchezza, ma il modello italiano deriva da una Carta Costituzionale che dobbiamo tenerci stretta: l’obbligo di garantire la salute anche attraverso la dispensazione dei farmaci è la bussola. Poi di esempi possiamo trarne anche altrove perché, come mi capita di dire spesso, c’è sempre la possibilità di migliorare, basta guardare le sfide e affrontarle con coraggio. C’è sempre un grande futuro ad aspettarci se solo sappiamo preparare al meglio il suo arrivo.

Strumenti di Early Access in Europa e in Italia

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Negli ultimi anni il progresso in campo farmaceutico ha effettuato notevoli passi avanti, portando all’introduzione di farmaci sempre più innovativi e all’avvento dei farmaci biologici e della medicina personalizzata. La velocità con la quale vengono studiate e sviluppate le nuove alternative terapeutiche viene, però, frenata da procedure approvative lunghe e complesse che ritardano l’accesso dei pazienti ai nuovi trattamenti, talvolta salvavita.

Secondo un recente rapporto IQVIA pubblicato da EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), infatti, un nuovo farmaco è disponibile per i cittadini europei dopo una media di 426 giorni dall’approvazione in EMA (European Medicines Agency). Lo studio ha preso in esame 121 prodotti approvati con procedura centralizzata tra gennaio 2015 e dicembre 2017 e ha valutato il tasso di disponibilità (inteso come il numero di farmaci disponibili ai pazienti europei alla data del 19 dicembre 2018) e ritardo di accesso al mercato (inteso come il numero di giorni trascorsi dall’autorizzazione europea al termine delle procedure di autorizzazione nazionali) in 30 paesi europei.

In Europa il tempo medio di accesso al mercato di un nuovo farmaco è 426 giorni dall’approvazione in EMA

In termini di disponibilità dei farmaci l’Italia si colloca al quinto posto con il 79% dei 121 prodotti approvati in EMA disponibili alla data di cut-off dell’analisi. In testa alla classifica si trovano Regno Unito (88%), Germania (86%) e Austria (84%), mentre nelle ultime posizioni ci sono Macedonia (24%), Serbia (36%) e Lettonia (23%).

Per quanto riguarda i tempi di accesso al mercato l’Italia risulta meno virtuosa collocandosi al 14esimo posto, con una media di 402 giorni. Al primo posto si trova la Germania (119 giorni), seguita da Danimarca (146 giorni) e Svizzera (171 giorni), mentre in fondo alla classifica ci sono Serbia (925 giorni) e Lituania (726 giorni). La sottoanalisi, che ha preso in esame solo i farmaci oncologici, colloca l’Italia al 7° posto in termini di disponibilità con l’81% dei farmaci a disposizione e una durata media del processo di approvazione nazionale di 368 giorni (12° posto). Per quanto riguarda i farmaci orfani, invece, il tasso di disponibilità per l’Italia è del 76% (5° posto) mentre il tempo medio di approvazione è di 428 giorni (12° posto).

In Europa, a livello centralizzato e locale, sono numerose le iniziative intraprese negli ultimi anni per accelerare i tempi di accesso al mercato di farmaci che rispondono a importanti unmet needs, cercando di superare le incertezze in termini di efficacia e sicurezza derivanti dall’approvazione di molecole in fasi precoci di sviluppo.

Iter di approvazione di un nuovo farmaco

In Europa

Il Regolamento CE n. 726/2004, per l’istituzione di procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, ha stabilito la necessità di rendere obbligatoria la procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), e la disponibilità immediata dopo l’approvazione in tutti gli stati membri, per tutti i medicinali:

  • ad alta tecnologia, in particolare quelli derivati da biotecnologie;
  • per terapia avanzata, quali la terapia genica, le terapie cellulari associate e la terapia somatica xenogenica;
  • orfani;
  • contenenti nuove sostanze attive aventi come indicazione terapeutica il trattamento della sindrome da immunodeficienza acquisita, del cancro, di disordini neurodegenerativi, del diabete, delle malattie autoimmuni e delle malattie virali.

È inoltre previsto l’accesso facoltativo alla procedura centralizzata quando il ricorso a una procedura unica porti netti vantaggi ai pazienti come nel caso di medicinali che rappresentano innovazioni terapeutiche o medicinali non innovativi che possono essere utili alla società o ai pazienti.

La procedura centralizzata ha inizio con la presentazione, da parte dell’azienda farmaceutica, della domanda di autorizzazione all’EMA a cui fa seguito, entro 210 giorni dal deposito del dossier, il rilascio del parere del CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). In caso di parere positivo la decisione viene ratificata dalla Commissione Europea e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) (Figura 1).

Figura 1

Figura 1. Iter approvativo di un nuovo farmaco dalla domanda di autorizzazione in EMA con procedura centralizzata alla disponibilità a livello locale italiano

In Italia

Mentre nella fase di approvazione europea l’EMA valuta l’efficacia, la sicurezza e la qualità del farmaco, a livello nazionale l’AIFA deve valutare il place in therapy della terapia nel contesto italiano, il rapporto di costo-efficacia e la sostenibilità per il SSN. Per ottenere la classificazione ai fini della rimborsabilità i farmaci autorizzati a livello europeo vengono pertanto sottoposti alla procedura negoziale con AIFA, che ha inizio con la presentazione del dossier di prezzo e rimborso (P&R).

Strumenti di Early Access

  • Legge 189/2012: prevede che un nuovo farmaco, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’AIC comunitaria in GUUE, venga classificato in classe Cnn e possa essere commercializzato prima della conclusione della procedura negoziale in AIFA.
    Criticità. La classificazione Cnn, nata con l’intento di rendere immediatamente disponibile un farmaco dopo l’approvazione in Europa, nei fatti spesso si è tradotta in un ostacolo all’accesso in quanto, non prevedendo il rimborso da parte del SSN, l’acquisto del farmaco è a totale carico del cittadino o delle singole strutture ospedaliere o ASL.
  • Legge 98/2013: stabilisce carattere prioritario per i farmaci orfani, quelli di eccezionale rilevanza terapeutica o sociale e a uso esclusivo ospedaliero e prevede che per questi farmaci l’azienda possa presentare il dossier P&R subito dopo la pubblicazione in GUUE, rinunciando all’inserimento in Cnn. Ha inoltre previsto che in questi casi l’iter negoziale debba terminare entro 100 giorni dalla presentazione della domanda.

Dopo la presentazione del dossier di P&R la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) determina il rapporto di costo-efficacia ed esprime un parere, non vincolante, sulla classificazione del farmaco ai fini della rimborsabilità. In seguito a parere positivo della CTS, il Comitato Prezzo e Rimborso (CPR) stabilisce il valore economico del farmaco e imposta la contrattazione con l’azienda. Al termine della contrattazione, dopo aver raggiunto l’accordo su prezzo, classe di rimborsabilità ed eventuali condizioni contrattuali di accesso (registro di monitoraggio, piano terapeutico, MEA – Managed Entry Agreement), il Consiglio di Amministrazione (CdA) di AIFA ratifica la decisione e la Determina di prezzo e rimborso viene pubblicata in GU (Figura 1).

A questo punto, perché il farmaco sia accessibile ai pazienti è necessaria un’ulteriore valutazione a livello regionale. In accordo con la Legge 405/2001, che affida alle Regioni il mandato di attuare le iniziative volte al contenimento dei tetti di spesa, le realtà locali hanno istituito il Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) e il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) nel quale sono inseriti i farmaci prescrivibili all’interno dei presidi ospedalieri regionali. La maggior parte delle Regioni ha adottato un PTOR vincolante, obbligando le strutture a prescrivere unicamente i farmaci presenti nel prontuario regionale, mentre altre Regioni non hanno adottato un PTOR e il farmaco è disponibile per la prescrizione dopo la pubblicazione della Determina AIFA (Figura 1).

Strumenti di Early Access

  • Legge 189/2012: stabilisce che i farmaci innovativi o a innovatività condizionata vengano inseriti immediatamente nei Prontuari Terapeutici Regionali.

Tempi di approvazione

Un’analisi sulle tempistiche di approvazione dei farmaci specifica sull’iter approvativo italiano è stata condotta da Lidonnici et al., che hanno quantificato i tempi impiegati per compiere i diversi step necessari affinché la Determina di P&R di un nuovo farmaco venga pubblicata in GU, dopo l’approvazione a livello europeo.

Dopo l’approvazione europea, la durata media dell’iter approvativo in Italia è di 258 giorni

Lo studio ha evidenziato che, dei 190 farmaci approvati in Europa tra gennaio 2015 e gennaio 2018, 85 hanno concluso l’iter approvativo in Italia con pubblicazione in GU della determina di P&R.

I tempi medi dall’approvazione CHMP e la pubblicazione in GUUE e la successiva pubblicazione in GU della classificazione in Cnn sono stati di 62 e 126 giorni, rispettivamente. La durata media dell’iter approvativo, dall’apertura della procedura in CTS alla pubblicazione della determina in GU, è stata invece di circa 258 giorni (73 giorni tra l’apertura della procedura e il parere della CTS, 94 giorni tra il parere della CTS e quello della CPR e 92 tra il parere della CPR e la pubblicazione in GU della determina AIFA) a cui si aggiungono 94 giorni tra l’applicazione della domanda e l’apertura della pratica in CTS, cioè il tempo necessario per la verifica delle informazioni fornite e l’istruzione della pratica.

Come riportano gli Autori, è interessante notare come il parere sul place in therapy del farmaco e sulla relativa rimborsabilità viene rilasciato da AIFA dopo circa 167 giorni dalla presentazione della domanda, tempi relativamente rapidi che potrebbero essere sfruttati per sviluppare un modello di early access in cui il farmaco viene messo a disposizione del SSN prima della contrattazione del prezzo.

Le sottoanalisi dello studio di Lidonnici et al., condotte su diverse tipologie di farmaci, hanno inoltre evidenziato tempistiche minori per la valutazione dei farmaci innovativi, rispetto ai non innovativi (196 vs 272 giorni) e tempi medi superiori per i farmaci orfani, rispetto ai non orfani (280 vs 251) e per i farmaci oncologici-oncoematologici, rispetto a quelli di altre aree terapeutiche (326 vs 234).

Un’analisi analoga, condotta da Prada et al., si è concentrata sui farmaci oncologici e ha quantificato il tempo trascorso tra la pubblicazione dell’AIC in GUUE e la data del primo acquisto a livello ospedaliero per i farmaci approvati in AIFA tra gennaio 2013 e dicembre 2015. Nel periodo in esame l’EMA ha approvato 34 nuovi farmaci oncologici, 14 dei quali con designazione di farmaco orfano. A luglio 2016, solo 17 erano disponibili sul mercato italiano e il tempo medio di approvazione in AIFA è stato di 248 giorni, contro i 441 giorni necessari per completare l’iter in EMA. A livello europeo non è stata riscontrata particolare differenza di tempistiche tra farmaci orfani e non orfani (450 vs 428 giorni), mentre in Italia la procedura di approvazione è risultata notevolmente più rapida per i farmaci non orfani (335 vs 197 giorni). Un dato interessante riguarda il confronto tra i periodi 2013-2014 e 2015-2016 che ha mostrato una diminuzione da 264 a 219 giorni nel tempo di approvazione in AIFA. A livello regionale i tempi di accesso variano notevolmente da Regione a Regione, passando dai 127 giorni necessari per l’accesso in Piemonte e Valle d’Aosta ai 279 giorni registrati in Basilicata.

Strumenti di Early Access

In Europa

Il Regolamento CE n. 726/2004, per l’istituzione di procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinari, oltre a stabilire, come visto in precedenza, i criteri per l’accesso alla procedura di approvazione centralizzata, ha anche affermato la necessità di istituire «procedure di valutazione accelerate per i medicinali di maggiore interesse terapeutico e procedure per ottenere autorizzazioni temporanee soggette a condizioni annualmente verificabili». Per attuare le disposizioni del Regolamento 726/2004 l’EMA ha adottato diversi strumenti per accelerare le procedure di autorizzazione dei nuovi farmaci.

Accelerated Assessment

La procedura di valutazione accelerata riduce i tempi di valutazione della domanda di autorizzazione da 210 giorni a 150 o meno. La richiesta deve essere effettuata circa 2-3 mesi prima dell’applicazione della domanda ed è applicabile per i farmaci di maggior interesse per la salute pubblica in particolare sotto il punto di vista dell’innovatività.

Conditional Marketing Authorisation (CMA)

La richiesta di autorizzazione condizionata permette di ottenere l’AIC in tempi più brevi anche in assenza di dati clinici completi e con il vincolo di presentare dati a supporto per consolidare il profilo di efficacia e sicurezza. La Conditional Marketing Authorisation può essere richiesta per farmaci orfani, farmaci per trattare situazioni di emergenza o farmaci per il trattamento di malattie che mettono in pericolo la vita. In generale i dati a disposizione devono dimostrare che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata del farmaco sono maggiori dei rischi correlati ai dati clinici mancanti. L’autorizzazione condizionata ha validità di 1 anno e può essere rinnovata annualmente. Può essere convertita in AIC permanente dopo presentazione dei dati mancanti.

Marketing Authorisation under Exceptional Circumstances (UEC)

L’AIC in circostanze eccezionali viene concessa ai quei farmaci per i quali non è possibile ottenere, neanche dopo l’autorizzazione, dati completi a supporto di efficacia e sicurezza in normali condizioni di utilizzo in quanto indicati per patologie molto rare o per ragioni etiche. Questa tipologia di autorizzazione ha validità per 5 anni ed è rinnovabile, ma il rapporto beneficio/rischio viene rivalutato annualmente dal CHMP e generalmente non viene convertita in AIC standard.

In Italia

In Italia sono stati introdotti diversi strumenti normativi per anticipare l’accesso nel mercato italiano di farmaci approvati in Europa.

Legge 648/1996

La Legge n. 648 del 23 dicembre 1996 prevede la possibilità di erogare, a carico del SSN e previo parere vincolante della CTS, farmaci per patologie per le quali non siano ancora disponibili alternative terapeutiche valide e che siano:

  • innovativi e già in commercio in altri Stati, ma non ancora autorizzati in Italia;
  • non ancora autorizzati e sottoposti a sperimentazione clinica;
  • disponibili in Italia, ma approvati con un’indicazione terapeutica diversa.

Inoltre, la Legge n. 79 del 2014 ha esteso l’applicazione di questa norma anche in presenza di alternative terapeutiche valide per medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza.

Infine, il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 20 luglio 2000 ha specificato la necessità di studi clinici di fase II affinché un farmaco possa essere inserito nell’elenco previsto dalla Legge 648/1996.

Fondo AIFA del 5%

La Legge n. 326 del 24 novembre 2003 ha istituito un fondo nazionale alimentato dalle aziende farmaceutiche con un contributo pari al 5% delle spese annualmente sostenute per le attività di promozione dirette al medico. Il 50% di tale fondo è destinato alle strutture sanitarie del SSN per l’acquisto di farmaci orfani o di farmaci non ancora autorizzati, ma che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie. Le richieste di accesso al fondo fanno riferimento al singolo paziente e possono essere inoltrate dalle Regioni, dai centri di riferimento che hanno in cura i pazienti o da strutture specialistiche individuate dalle Regioni.

  • Criticità. Il Fondo AIFA 5% è attualmente poco utilizzato: nel 2017 sono stati erogati € 13,5 milioni su una disponibilità di circa € 17,8 milioni.
  • Nuove proposte. Dall’istituzione, nel 2003, del fondo AIFA 5% la ricerca medica ha fatto notevoli passi avanti e oggi sono disponibili nuove terapie per il trattamento di forme rare di tumore che, sebbene non siano ancora rimborsate, hanno a loro supporto robuste evidenze di efficacia. Una revisione della Legge 326/2003 dovrebbe aggiornare i criteri di accessi al fondo includendo, accanto ai farmaci orfani, anche i trattamenti per le forme rare di tumore [AIOM, 2018].

Utilizzo off-label

La Legge n. 94 del 8 aprile 1998 consente la prescrizione, da parte del medico che se ne assume esclusiva e diretta responsabilità, di un farmaco già commercio per l’uso al di fuori delle indicazioni terapeutiche o modalità di somministrazione per il quale è stato approvato. L’utilizzo off-label è rimborsato dalla Regione ed è consentito per il singolo paziente nel caso in cui si ritenga che non possa essere adeguatamente trattato coi farmaci a disposizione per quella determinata indicazione terapeutica.

Uso compassionevole

Il Decreto Ministeriale del 7 settembre 2017 stabilisce i criteri e le modalità per l’uso compassionevole di farmaci:

  • non ancora autorizzati in Italia, ma soggetti a sperimentazione clinica (in particolare, il farmaco deve essere oggetto di studi di fase II o III, o di fase I in caso di malattie rare e tumori rari. Inoltre, devono essere disponibili dati sufficienti per formulare un giudizio favorevole su efficacia e tollerabilità);
  • provvisti di AIC per indicazioni diverse;
  • autorizzati in altri paesi, ma non ancora in Italia.

Il farmaco può essere impiegato per uso compassionevole, e pertanto fornito a titolo gratuito da parte dell’azienda, per il trattamento di malattie rare, di pazienti gravi, in pericolo di vita, oppure affetti da malattie per le quali non esistano alternative terapeutiche valide.

Managed Entry Agreements (MEA)

La necessità di accelerare i tempi di approvazione delle nuove terapie, al fine di permettere il rapido accesso sul mercato, si scontra con le esigenze dei servizi sanitari di contenere la spesa e di garantire l’efficacia e la sicurezza del trattamento. Gli strumenti per garantire l’appropriatezza terapeutica e la sostenibilità economica adottati da AIFA sono gli accordi di accesso condizionato (MEA) e i registri di monitoraggio a supporto di tali schemi. I registri di monitoraggio permettono di superare le incertezze derivanti dalla mancanza di evidenze del farmaco nel real-world, permettendo il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e la raccolta di dati epidemiologici e di sicurezza. I dati raccolti mediante il registro di monitoraggio permettono infine di gestire i MEA negoziati in fase di approvazione.

I MEA possono essere accordi di tipo finanziario o basati sulla performance del farmaco (Figura 2). In generale, oltre a permettere un più rapido accesso al mercato per i nuovi farmaci, i MEA consentono al SSN di condividere con l’azienda il rischio derivante dall’assenza di dati real-world e di limitare pertanto l’impatto sulla spesa farmaceutica.

Figura 2

Figura 2. I MEA in Italia

Fonte: AIFA

In merito all’utilizzo dei MEA, lo studio di Villa et al., nel quantificare i tempi di accesso ai farmaci, ha anche indagato l’impatto di strumenti di early access applicati a livello europeo (Conditional Marketing Authorisation – CMA e Marketing Authorisation under Exceptional Circumstances – UEC) sulla procedura di approvazione italiana, in particolare quanto l’incertezza derivante dal processo di autorizzazione a livello centrale abbia influenzato il processo di rimborsabilità a carico del SSN e il ricorso a MEA.

L’analisi ha considerato 65 farmaci che sono stati autorizzati in Europa con CMA (n. 35) o UEC (n. 30) tra luglio 2006 e febbraio 2017. Dei 35 farmaci approvati in Europa con CMA, 28 sono disponibili in Italia e 18 (64%) hanno ottenuto la rimborsabilità in classe A o H, mentre dei 30 autorizzati con UEC, 19 sono disponibili in Italia e 13 (68%) sono stati inseriti in classe A o H. L’analisi dei dati ha inoltre mostrato come l’approvazione a livello europeo mediante CMA sia predittiva di un successivo MEA al momento della negoziazione in AIFA: infatti, dei 18 farmaci approvati con CMA che hanno ottenuto la rimborsabilità in Italia, a 11 (61%) è stato applicato un MEA (5 cost-sharing, 5 payment by results e 1 risk sharing), mentre nessun MEA è stato applicato ai farmaci approvati con UEC.

Per quanto riguarda le tempistiche di approvazione, dal rilascio del parere della CHMP alla pubblicazione della determina di P&R, la procedura è più rapida per i farmaci approvati con CMA (636 vs 897 giorni), tuttavia considerando solo l’iter nazionale (dall’applicazione della domanda di P&R alla pubblicazione in GU) i farmaci autorizzati con UEC presentano tempi più rapidi (329 vs 510 giorni).

Infine, l’introduzione nell’elenco previsto dalla Legge 648/96, richiesto per 3 dei 18 farmaci approvati con CMA e per 6 dei 19 approvati con UEC, ha velocizzato la procedura di approvazione (195 vs 548 giorni per i farmaci CMA e 313 vs 713 per i farmaci UEC), ma ha rallentato l’iter di negoziazione di P&R (805 vs 548 giorni per i farmaci CMA e 818 vs 713 per i farmaci UEC).

Nel mondo

In Tabella I sono riportati alcuni esempi di schemi di early access applicati in USA e in diversi paesi europei.

Paese

Agenzia regolatoria

Programma

Caratteristiche

USA

Food and Drugs Administration (FDA)
www.fda.gov

Expanded Access Program (EAP)

Permette ai pazienti con malattie croniche o in pericolo di vita, per i quali non sono disponibili alternative terapeutiche, di accedere a un farmaco sperimentale al di fuori dagli studi clinici

Francia

Agence Nationale de Sécurité du Medicament et des Produits de Santé (ANSM)
www.ansm.sante.fr

Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU)

Permette l’utilizzo di farmaci non ancora approvati e non soggetti a sperimentazione clinica per il trattamento di malattie gravi o rare per le quali non esiste un’alternativa terapeutica adeguata. Può essere di coorte se l’utilizzo è destinato a gruppi o sottogruppi di pazienti trattati e monitorati secondo criteri definiti in un protocollo terapeutico; sia la prescrizione che la fornitura sono limitate agli ospedali, che negoziano direttamente le condizioni iniziali di “tariffazione gratuita” con l’azienda e il rimborso completo è fornito dal sistema sanitario nazionale. L’ATU nominativo è riferito al singolo paziente e riguarda farmaci il cui rapporto efficacia/sicurezza è ritenuto favorevole alla specifica condizione

Germania

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
www.bfarm.de

Arzneimittel-Härtefall-Verordnung (AMHV)

Consente la distribuzione di farmaci non ancora autorizzati, con trattative di rimborso valutate caso per caso

UK

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
www.gov.uk

Early access to medicines scheme (EAMS)

Permette l’accesso a farmaci non ancora autorizzati per il trattamento di condizioni potenzialmente letali o gravemente debilitanti in presenza di evidente unmet medical need. L’agenzia regolatoria valuta il rapporto benefici/rischi del farmaco che viene completamente rimborsato

Tabella I. Esempi di schemi di early access in altre nazioni

Alcune proposte di miglioramento dei programmi di Early Access in Italia

Farmaci orfani

Una serie di proposte per il miglioramento del quadro normativo che regola l’accesso anticipato ai farmaci orfani arriva da un Position Paper pubblicato nel 2018 dall’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) e che ha identificato soluzioni a breve, medio e lungo termine per migliorare l’applicazione della normativa esistente (Legge 648/1996 e Legge 326/2003), ridurre i tempi di approvazione e permettere l’accesso da parte del paziente in tempi più rapidi. In generale, le principali criticità riscontrate riguardano la necessità di un dialogo precoce tra i soggetti coinvolti nei processi e maggiore condivisione delle informazioni.

Le proposte a breve termine comprendono l’agevolazione del confronto tra AIFA e aziende per la verifica della presenza dei presupposti per l’erogazione del farmaco stesso, l’istituzione di un registro delle autorizzazioni all’accesso al fondo AIFA 5% con elenco dei farmaci erogati e relative patologie e il ripristino del rimborso diretto di AIFA alle aziende. Nel medio periodo si propone la creazione di un registro di monitoraggio ad hoc per i dati clinici ed economici dei farmaci inseriti nell’elenco previsto dalla Legge 648/96 e la pubblicazione del procedimento seguito da AIFA per l’autorizzazione all’erogazione dei fondi AIFA 5%. Inoltre, sempre nel medio termine, potrebbero essere superate le criticità associate all’importazione dei farmaci mediante l’emanazione di indicazioni specifiche e linee guida da parte di AIFA.

La normativa italiana può contare su diversi strumenti di early access

Infine, le soluzioni di lungo termine, che riguardano interventi sul piano normativo, suggeriscono la modifica della Legge 648/96 per permettere il coinvolgimento delle aziende in fase di richiesta di inserimento nella lista, la disciplina dei prodotti a cui viene negato il rimborso, la predisposizione di un fondo di riferimento aggiornato annualmente, l’istituzione di un fondo dedicato ai farmaci off-label e la riduzione dell’incertezza sui tempi di negoziazione.

Farmaci oncologici

L’accesso tempestivo alle nuove terapie antitumorali con un significativo valore aggiunto rappresenta una necessità importante per i pazienti e con questo obiettivo un panel di esperti formato da medici oncologi, rappresentanti delle istituzioni, delle aziende farmaceutiche, delle associazioni di pazienti e dei media ha avanzato delle proposte per migliorare gli strumenti di early access a oggi disponibili in Italia [Apolone et al. 2019].

La prima proposta riguarda la definizione dei farmaci meritevoli di early access limitando l’accesso ai farmaci già valutati in EMA con procedura accelerata in quanto ritenuti innovativi e ai nuovi farmaci il cui medical need e valore aggiunto venga valutato secondo criteri ben definiti basati sui criteri di innovatività considerati da AIFA, sulle raccomandazioni all’uso dei farmaci elaborate dall’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) e sui criteri per la stratificazione del grado di beneficio clinico dei farmaci della European Society for Medical Oncology (ESMO).

I setting di applicazione di tali criteri sono quello curativo e non curativo, nel caso di malattia in stadio molto avanzato.

I farmaci che otterranno un punteggio superiore alla soglia definita verranno definiti first in class e potranno accedere al percorso di early access che prevede la possibilità di inoltrare la richiesta in AIFA subito dopo il parere positivo del CHMP. Il tempo concesso alla CTS per la valutazione del dossier e l’emissione del giudizio è di 60 giorni dopo il quale, in caso di parere positivo, il farmaco potrà entrare sul mercato ed essere completamente rimborsato dal SSN a un prezzo negoziato in via temporanea e con apposito registro di patologia. Dopo al massimo 12 mesi, al termine della procedura di P&R l’azienda dovrà restituire l’eventuale differenza tra il prezzo definito per l’early access e quello infine negoziato. In caso di rimborsabilità negata il farmaco perde la rimborsabilità e, mentre ai pazienti verrà garantita la continuità terapeutica, l’azienda dovrà rimborsare la spesa sostenuta dal SSN.

I farmaci che, secondo il punteggio di valore clinico, verranno definiti second in class potranno accedere al percorso di early access solo in presenza di evidenze scientifiche che ne dimostrino il beneficio clinico aggiuntivo.

Infine, secondo il panel di esperti l’early access dei farmaci oncologici potrebbe essere finanziato dalla quota non erogata del fondo AIFA 5%, dai rimborsi che l’azienda dovrà eventualmente versare come differenza di prezzo e dal pay back della spesa sostenuta in caso di non rimborsabilità. Nel caso in cui al farmaco venga riconosciuta l’innovatività, il percorso di early access si fermerebbe e il farmaco potrà accedere ai fondi previsti per i farmaci oncologici innovativi.

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